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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_221/2020  
 
 
Sentenza del 21 marzo 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Urs Fasel, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di Ronco sopra Ascona, 
6622 Ronco sopra Ascona, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, 
Divisione delle costruzioni, via Canonico Ghiringhelli 19, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
rappresentato dal Dipartimento del territorio, 
Sezione amministrativa immobiliare, 
via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
progetto stradale concernente la strada cantonale S414 Ascona - Arcegno - Ronco, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino 
(inc. 52.2018.246). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è proprietaria dei fondi n. 700, inedificato, e n. 774 sul quale sorge un edificio abitativo e un'autorimessa, ubicati a Ronco sopra Ascona, confinanti a monte con via Ronco. Dal 6 marzo al 4 aprile 2017 la Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio ha pubblicato il progetto stradale e gli atti espropriativi per la correzione stradale in zona Pontif nel Comune di Ronco sopra Ascona. Il progetto prevede l'adeguamento del calibro stradale su una lunghezza di ca. 70 m di via Ronco, che presenta attualmente una larghezza minima di ca. 3.80 m, per permettere l'incrocio tra veicoli leggeri, migliorare la visibilità e garantire la sicurezza dei pedoni. I piani contemplano l'espropriazione definitiva di 66 m2e un'occupazione temporanea di 31 m2 del fondo n. 770, nonché l'esproprio definitivo di 15 m2, come pure un'occupazione temporanea di 18 m2 della particella n. 774. 
 
B.  
A.________, criticando lo svolgimento della procedura di pubblicazione e ipotizzando che il progetto perseguirebbe in realtà la realizzazione di parcheggi ai bordi della strada, si è opposta al progetto. Con risoluzione del 10 aprile 2018 il Consiglio di Stato, respinta l'opposizione, ha approvato il progetto stradale, rilevando che le contestazioni di carattere espropriativo devono essere sollevate nella sede opportuna. Adita dalla proprietaria, con giudizio del 26 febbraio 2020, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rifiutare il progetto stradale nella misura in cui concerne i suoi fondi. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1).  
 
1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia pianificatoria ed edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione della ricorrente è pacifica.  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando la ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (buona fede, diritto di essere sentito) il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1). La stessa conclusione vale anche quando si adduce l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 147 I 73 consid. 2.2). Come si vedrà, l'atto di ricorso disattende in larga misura queste esigenze di motivazione.  
 
1.4. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto comunale e cantonale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 II 70 consid. 3.5 in fine, 32 consid. 5.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 143 I 321 consid. 6.1; 140 I 201 consid. 6.1), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 144 I 113 consid. 7.1 pag. 124). Per poter essere ritenuta come arbitraria, la violazione del diritto dev'essere manifesta ed essere accertabile di primo acchito (DTF 144 III 145 consid. 2).  
 
1.5. La Corte cantonale ha stabilito, a ragione, che gli aspetti di natura espropriativa, come pure le questioni relative a procedure pregresse inerenti alla ricorrente o aventi quale oggetto la pianificazione di posteggi pubblici nel Comune di Ronco sopra Ascona, esulano dalla procedura. Nella misura in cui la ricorrente si diffonde su tali procedure, le relative censure, concernenti questioni non attinenti alla causa in esame, sono inammissibili.  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente critica lo svolgimento della procedura di pubblicazione del progetto edilizio, adducendo tra l'altro che non avrebbe potuto copiare i piani nel loro formato originale, motivo per cui si sarebbe in presenza di una violazione del suo diritto di essere sentita. Ciò anche perché i piani ometterebbero di indicare l'ipotizzata reale finalità del criticato allargamento di via Ronco, ossia al dire della ricorrente la formazione di posteggi pubblici decentralizzati ai suoi lati. Insiste infatti sulla tesi secondo cui le autorità avrebbero attuato tattiche di occultamento, visto che il progetto stradale non perseguirebbe il dichiarato scopo di allargare la strada, ma tenderebbe a un'espropriazione abusiva a basso costo di proprietà private.  
 
2.2. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3).  
 
2.3. La Corte cantonale ha accertato la conformità della procedura di pubblicazione a quanto prescritto dagli art. 18 e 19 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100), incluso l'avviso personale alla ricorrente, e che i piani rispettano i requisiti imposti dagli art. 10 cpv. 2 e 17 LStr. Ha stabilito che la ricorrente ha potuto effettuare fotocopie nel formato ridotto A3 e fotografare i piani pezzo per pezzo, accertamenti che la ricorrente non ha contestato davanti ad essa. La Corte cantonale ha poi rilevato che dinanzi ad essa il diritto di accesso agli atti sarebbe comunque stato sanato, visto che la ricorrente ha avuto accesso a ogni atto e ha potuto esprimersi al riguardo anche nella replica. La ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (vedi art. 106 cpv. 2 LTF), non si confronta con queste considerazioni e con le sue generiche affermazioni non dimostra minimamente perché, in tali circostanze, il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato.  
Il Tribunale cantonale amministrativo, senza violare il diritto di essere sentito della ricorrente, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove per nulla arbitrario (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3), poteva inoltre rinunciare ad assumere quella proposta dalla ricorrente relativa a una nuova analisi del traffico, ininfluente per dirimere la vertenza. 
 
2.4. La ricorrente adduce che l'idea di allargare la strada non sarebbe nuova, ma che nel 1999 il Comune avrebbe deciso di rinunciarvi. Ne deduce, in maniera difficilmente comprensibile, che quella rinuncia sarebbe vincolante non solo per il Comune ma anche per il Cantone, motivo per cui il contestato progetto stradale violerebbe il principio della buona fede. Ciò a maggiore ragione perché ella, fondandosi su quella rinuncia, negli anni 1999-2001 avrebbe proceduto a lavori di restauro della piazza antistante la sua abitazione.  
 
Ora, la ricorrente non tenta di dimostrare che le autorità competenti le avrebbero fornito una qualsiasi assicurazione vincolante al riguardo, motivo per cui non si è in presenza di alcuna violazione del principio della buona fede e dell'affidamento (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.), non essendone manifestamente adempiuti i necessari presupposti (DTF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1, 95 consid. 3.6.2). 
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha osservato che lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali è il progetto stradale (art. 10 LStr), che ha sostituito la previgente procedura di approvazione dei progetti in due fasi, ossia la procedura completa di piano generale seguita poi da quella del progetto definitivo; attualmente sussiste quindi unicamente quella del solo progetto stradale. Le norme e i piani regolatori comunali in contrasto con il progetto stradale decadono quindi con l'entrata in vigore dello stesso. Il progetto stradale indica il tracciato della strada, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a LStr). La revisione della LStr ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100). La Corte cantonale ha osservato che, pertanto, il progetto stradale dev'essere tra l'altro accompagnato da una relazione sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, nonché le offerte di indennità (art. 17 cpv. 1 lett. a-d LStr, corrispondenti all'art. 21 Lespr). Il progetto è approvato dal Consiglio di Stato, competente tra l'altro per evadere tutte le questioni preliminari proprie della procedura espropriativa, come le opposizioni alla pubblica utilità e le domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 LStr), mentre al Tribunale d'espropriazione rimane unicamente il compito di concedere, all'occorrenza, l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati e svolgere la procedura di stima stabilendo le indennità espropriative sulla scorta delle pretese annunciate (art. 26 LStr).  
 
La Corte cantonale ha poi precisato che contro la decisione di approvazione del progetto stradale possono essere addotte censure riguardanti l'atto pianificatorio, in particolare la conformità delle opere per rapporto alla pianificazione direttrice sovrastante, nonché censure riferite alle norme del diritto edilizio o ambientale concretamente applicabili, critiche ch'essa esamina con pieno potere cognitivo, compreso anche il sindacato di opportunità. Al riguardo ha sottolineato che tale esame va esercitato nondimeno con il dovuto riserbo, in particolare qualora si tratti di dirimere questioni con forte valenza tecnica, necessitanti di conoscenze specialistiche. Ne ha concluso che non è pertanto sufficiente che possa sussistere una soluzione alternativa migliore per sostituirla a quella censurata, ma occorre che quella alternativa manifesti pregi realmente superiori nel suo complesso, per preferirla a quella approvata dall'autorità amministrativa. La ricorrente non contesta questa conclusione. 
 
3.2. Le censure ricorsuali si incentrano e si esauriscono in sostanza sulla congettura che il contestato progetto stradale non perseguirebbe lo scopo di permettere l'incrocio fra veicoli leggeri, di migliorare la viabilità e la sicurezza nonché di eliminare la strettoia esistente, ma bensì di realizzare posteggi pubblici decentralizzati per Ronco sopra Ascona. Al riguardo la ricorrente si limita tuttavia a richiamare la risoluzione governativa n. 4624 del 10 settembre 2008, adducendo che l'allargamento stradale litigioso sottacerebbe intenzionalmente ch'esso comporterebbe la creazione di posteggi decentralizzati. Aggiunge, in maniera del tutto generica, che anche la modifica dei confini della particella n. 774, avvenuta nel 2002, nonché il contenuto di alcuni scritti di proprietari di case di vacanza nella zona militerebbero a favore di tale supposizione. Al suo dire, sotto il fallace pretesto di allargare la strada, si sottacerebbe in effetti che si tratterebbe in realtà di una modifica dei confini della sua particella implicante la soppressione di un accesso diretto alla strada pubblica, allo scopo di realizzare dei posteggi, impedendole in tal modo di utilizzare l'area inedificata terrazzata del suo fondo. Scopo di questa manovra occulta sarebbe l'espropriazione di questa parte pregiata della sua particella per trasferirla a uno sconosciuto investitore privato.  
La Corte cantonale ha accertato che nulla permette di affermare che il progetto litigioso perseguirebbe finalità diverse da quelle dichiarate, ossia l'allargamento di via Ronco, che sarebbero state occultate artatamente alla cittadinanza e alla ricorrente, sia nell'avviso di pubblicazione sia nell'elaborazione dei piani. Ha constatato che la ricorrente fonda le sue affermazioni su mere ipotesi e congetture, in particolare riguardo all'incontestato interesse pubblico al progetto. 
 
3.3. Contrariamente all'assunto ricorsuale, anche su questo punto la decisione impugnata è motivata in maniera sufficiente, poiché si esprime su tutti i punti decisivi e pertinenti per il giudizio (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 145 IV 99 consid. 3.1). Del resto, con la citata ipotesi, la ricorrente critica in sostanza, peraltro in maniera meramente appellatoria e quindi inammissibile, l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale. Ora, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. La ricorrente può quindi censurare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, ma deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole come in concreto una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1). La menzionata congettura, non corroborata da fatti o argomenti oggettivi e affidabili, non rende per nulla verosimile che si sarebbe in presenza di un accertamento arbitrario dei fatti. Del resto, già nella risoluzione governativa del 10 aprile 2018 si spiegava perché il progetto non prevede né autorizza la realizzazione di parcheggi, essendo sufficiente al riguardo una semplice lettura dei piani.  
 
3.4. Con riferimento all'interesse pubblico la Corte cantonale ha infatti rilevato che nella risoluzione governativa si precisa che l'allargamento della carreggiata nella zona in esame, che non concerne soltanto la particella della ricorrente, rientra nel concetto globale degli interventi di miglioria sulla strada cantonale "Porto Ronco - Ronco sopra Ascona - Arcegno", che ha le caratteristiche di una strada di montagna e che sul tratto litigioso presenta una larghezza minima di 3.80 m. L'intervento è finalizzato a permettere l'incrocio senza difficoltà fra due veicoli leggeri e migliorare la viabilità e la sicurezza mediante l'allargamento della carreggiata verso valle su un tratto di ca. 70 m, eliminando in tal modo le ultime strettoie ancora esistenti e linearizzando il tracciato, garantendo una larghezza minima in rettifilo di 5.50 m e di 6.10 m in curva. Ha osservato che il tratto stradale tra Ascona e Brissago, percorso giornalmente nel 2009 da ca. 9'400 veicoli, è soggetto alla caduta di elementi lapidei, che negli ultimi anni hanno comportato la chiusura prolungata della strada. Visto che la soluzione in galleria necessita di ulteriori approfondimenti, nel relativo messaggio il Consiglio di Stato sottolinea la necessità di trovare una soluzione alternativa a corto termine in casi di emergenza, visto che interruzioni del traffico possono avvenire anche in caso di incidenti di media e grande portata e/o che coinvolgono autoveicoli ingombranti. La Corte cantonale ha stabilito inoltre che, dinanzi ad essa, la ricorrente si era limitata a riproporre gli argomenti sollevati davanti al Governo, senza confrontarsi tuttavia minimamente con le motivazioni da esso addotte.  
Anche riguardo al contestato interesse pubblico la ricorrente si limita ad affermare che l'allargamento perseguirebbe per contro l'ipotizzato scopo di creare posteggi decentralizzati, che gli incidenti sarebbero rari, motivo per cui non sarebbe necessario allargare la strada in esame qualora si volesse utilizzarla quale tracciato alternativo, affermando che i veicoli potrebbero incrociarsi. Queste critiche, meramente appellatorie e non fondate su elementi oggettivi, espongono semplicemente il punto di vista soggettivo della ricorrente, ma non si confrontano con i motivi, peraltro condivisibili, esposti dalle autorità cantonali, né dimostrano che le conclusioni dei giudici cantonali sarebbero manifestamente contrarie al senso e allo scopo dell'avversato progetto e quindi arbitrarie (DTF 143 I 321 consid. 6.1). 
 
4.  
 
4.1. La ricorrente sostiene che il criticato progetto stradale, eccessivo, lederebbe il principio di proporzionalità, incentrando anche al riguardo le sue generiche critiche sull'assunto secondo cui scopo del provvedimento sarebbe la realizzazione di posteggi decentralizzati. Adduce inoltre che altri, non meglio precisati tratti stradali, non verrebbero linearizzati. Ora, quest'ultima critica, che non adempie manifestamente le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF perché non spiega in che misura la precedente istanza avrebbe trattato in modo diverso casi simili senza fondarsi su motivi oggettivi, si riferisce invero a una pretesa violazione dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.; sulla disparità di trattamento vedi DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; 142 I 195 consid. 6.1 pag. 213; 144 I 113 consid. 5.1.1), non dimostrata nella fattispecie.  
 
4.2. Il Tribunale federale esamina di massima liberamente se un provvedimento si fonda su un interesse pubblico e rispetta il principio di proporzionalità: esso si impone nondimeno un certo riserbo quando si tratta di considerare circostanze locali meglio conosciute dalle autorità o di dirimere questioni di mero apprezzamento (DTF 147 I 450 consid. 3.2.3-3.2.5, 393 consid. 5.3.2). Questo principio esige che il provvedimento sia idoneo e necessario a raggiungere lo scopo prefisso e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (DTF 147 I 346 consid. 5.5; 146 I 70 consid. 6.4 e 6.4.2; 145 I 297 consid. 2.4.3.1). Ribadendo semplicemente la citata congettura, la ricorrente non dimostra affatto che queste condizioni non sarebbero adempiute nel caso in esame. Non spetta d'altra parte al Tribunale federale valutare quale soluzione alternativa avrebbe potuto entrare in linea di conto, dovendo soltanto stabilire se quella ritenuta dalla Corte cantonale è sostenibile (DTF 144 III 145 consid. 2). Il fatto che le conclusioni poste a fondamento del giudizio impugnato, peraltro fondate su valutazioni condivisibili, non concordino con quelle ricorsuali non ne dimostra l'arbitrarietà (DTF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
Sempre con riferimento al principio della proporzionalità, la Corte cantonale ha stabilito che la posa di sensori, quale misura meno incisiva volta a garantire la fluidità di un traffico intensificato nell'evenienza in cui la strada venga utilizzata quale alternativa in caso di interventi straordinari o di incidenti sulla A13 non è decisiva, visto che il criticato progetto non implica né un aumento del traffico giornaliero medio né un aumento della velocità di percorrenza. Anche al riguardo la ricorrente ripropone soltanto la nota, ininfluente congettura. 
 
4.3. La ricorrente accenna poi alla distruzione di non meglio precisati pregevoli alberi e arbusti, che comporterebbe una tutela da immissioni foniche e visive. Al riguardo ella non si confronta tuttavia minimamente con gli argomenti ritenuti dai giudici cantonali, secondo cui non si tratta di vegetazione tutelata sotto il profilo pianificatorio e che non fungerebbe da protezione, visto che la sua abitazione è situata a valle di via Ronco, a un dislivello di 10 m dalla stessa. Per di più la vegetazione sarebbe irrilevante dal profilo delle ripercussioni foniche, che secondo i giudici cantonali verrebbero anzi ridotte dalla posa di una pavimentazione fonoassorbente. Hanno aggiunto che, inoltre, le piante devono essere estirpate per motivi di sicurezza del traffico, poiché limitano la visuale agli automobilisti, soprattutto sul tratto in curva. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4).  
 
4.4. Il vago accenno a una pretesa violazione dell'art. 1 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb, RS 814.01), poiché l'allargamento litigioso avvicinerebbe la strada alla sua abitazione comportando ipotetici danni alla salute, è privo di ogni consistenza, vista la distanza che la separa dalla strada. Come rettamente stabilito dai giudici cantonali, la ricorrente non rende minimamente verosimile un qualsiasi contrasto con la LPAmb.  
 
4.5. L'accenno ricorsuale a una lesione dell'art. 65 (recte: 6), relativo al diritto a un equo processo, all'art. 14 (divieto di discriminazione) e agli art. 8-11 CEDU, fondata anch'essa sulla congettura che il progetto stradale perseguirebbe lo scopo di realizzare posteggi decentralizzati, è inconferente.  
 
5.  
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Ronco sopra Ascona, al Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 marzo 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri