Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_166/2024
Sentenza del 21 marzo 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Moser-Szeless, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Philip Jackson e dal MLaw Randy Mulangala,
ricorrente,
contro
Comune di U.________, rappresentato dal Municipio,
opponente.
Oggetto
Contributi di miglioria,
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino dell'8 febbraio 2024 (52.2024.60).
Fatti:
A.
A.________ è proprietaria della particella n. xxx del Comune di U.________ e in tale veste è stata astretta al pagamento di fr. 12'094.82, quale contributo di miglioria per la costruzione di una strada che serve anche il citato sedime. La liceità del prelievo è stata confermata sia su reclamo al Municipio del Comune di U.________ (decisioni del 13 giugno 2022), sia su ricorso al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, espressosi con sentenza del 20 dicembre 2023.
B.
Con invii di posta elettronica di domenica 28 e di lunedì 29 gennaio 2024, A.________ ha indirizzato alla Presidente del Tribunale amministrativo ticinese due messaggi raccomandati codificati, la cui ricevuta di spedizione attestava che ad essi erano allegati: il 28 gennaio 2024, un documento denominato "! def.29946 Beschwerde an VerwG TI Strasse U.________ am 28.1.24.pdf, application/pdf (5.2 MB) "; il 29 gennaio 2024, un documento denominato "Beschwerde am Verwaltungsgericht des Kantons Tessins". Una copia di detti messaggi è stata recapitata alla Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino che l'ha in seguito inoltrata alla Presidente del Tribunale amministrativo ticinese con gli allegati.
C.
Con sentenza dell'8 febbraio 2024, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha concluso che, nella misura in cui negli allegati ai messaggi di posta elettronica del 28 e del 29 gennaio 2024 si trovassero dei ricorsi contro la decisione del 20 dicembre 2023 del Tribunale di espropriazione, essi erano irricevibili, perché non rispettavano le forme richieste dalla legislazione cantonale.
D.
Con ricorso in materia di diritto pubblico dell'8 marzo 2024, A.________ ha impugnato la sentenza dell'ultima istanza cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo il suo annullamento e il rinvio dell'incarto alla stessa per nuovo giudizio, previa assegnazione di un termine per l'inoltro di un ricorso in forma cartacea. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Diritto:
1.
1.1. Redatta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato, con interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico.
1.2. In questo contesto, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). La denuncia della lesione di diritti fondamentali, va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli d'ufficio se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). Nuovi fatti e prove sono ammessi solo alle condizioni previste dall'art. 99 LTF.
2.
2.1. La Corte cantonale ha deciso che, nella misura in cui negli allegati ai messaggi di posta elettronica del 28 e del 29 gennaio 2024 vi fossero dei ricorsi contro la decisione del 20 dicembre 2023 del Tribunale di espropriazione, essi erano irricevibili.
Queste comunicazioni non rispettavano infatti le forme previste dall'art. 10 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm/TI; RL/TI 165.100) per l'inoltro dei ricorsi. In base alla norma citata, gli allegati devono essere scritti in italiano, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, di modo che l'invio di un ricorso tramite e-mail non è sufficiente.
2.2. In aggiunta, i Giudici ticinesi hanno rilevato che ad altra conclusione non portavano né l'art. 10 cpv. 2 e 3 LPamm/TI, in vigore dal 1° febbraio 2024 e relativo alla possibilità di trasmettere atti scritti per via elettronica, né il regolamento del 10 gennaio 2024 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPamm; RL/TI 165.110), in vigore dalla stessa data. Questo perché l'inoltro dei ricorsi risaliva a un periodo precedente il 1° febbraio 2024; nel contempo, perché il Tribunale cantonale amministrativo ha fatto uso della libertà di scelta riservata alle autorità dall'art. 3 cpv. 1 RCE-LPamm, rinunciando ad ammettere la comunicazione per via elettronica degli atti scritti di cui è destinatario.
3.
3.1. La ricorrente lamenta la lesione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), in ragione del fatto che il Tribunale amministrativo ticinese non le ha assegnato un termine perentorio per farle pervenire un ricorso cartaceo, come indicato dall'art. 12 LPamm/TI.
Sostiene anche che, dichiarando irricevibile il gravame senza assegnarle un termine perentorio per riproporre un ricorso cartaceo, l'istanza inferiore avrebbe commesso un diniego di giustizia (art. 29 Cost.).
3.2. L'art. 12 cpv. 1 LPamm/TI prevede che istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.
Ora, il ricorrente lamenta la mancata applicazione di tale norma ritenendola il frutto di un errore. Con questa argomentazione, non sostanzia tuttavia una lesione del divieto d'arbitrio (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 I 318 consid. 5.4; sentenza 2C_353/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.1, proprio con riferimento all'art. 12 LPamm/TI). In particolare, non dimostra l'insostenibilità della mancata applicazione di una simile norma quando la difformità rispetto a quanto richiesto dalla legge è voluta o dev'essere conosciuta (sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 2.4, con riferimento all'assenza di una firma manoscritta [ricorso tramite fax] e alla prassi adottata dal Tribunale federale in relazione all'art. 42 cpv. 5 LTF se manca la firma manoscritta; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, COMMENTAIRE DE LA LTF, 3a ed. 2022, n. 60 ad art. 42 in fine; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 6 ad art. 48).
3.3. D'altra parte, la rinuncia all'assegnazione di un termine per presentare un ricorso rispettoso delle forme previste dal diritto cantonale e, in particolare, dall'art. 10 cpv. 1 LPamm/TI, non costituisce nemmeno un diniego di giustizia sanzionato dall'art. 29 Cost.
Di regola, in una fattispecie come quella in esame, relativa a un caso in cui l'insorgente ha scelto di formulare deliberatamente il proprio ricorso solo via e-mail, la mancata assegnazione di un ulteriore termine per ripresentare l'atto nelle dovute forme non è infatti censurabile e la ricorrente, rappresentata da un avvocato, non adduce motivi per derogare a tale esigenza (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 142 V 152 consid. 4.5 seg.; sentenze 9C_354/2022 del 26 settembre 2022 consid. 3.1 seg.; 2C_353/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2.1).
3.4. A una differente conclusione non conduce l'indicazione che, benché non sia ancora prevista in relazione al ricorso al Tribunale amministrativo ticinese, "la comunicazione elettronica nell'ambito dei procedimenti giudiziari si sta diffondendo con notevole rapidità".
Anche questa osservazione non è atta a dimostrare né una lesione dell'art. 9 Cost. né una violazione dell'art. 29 Cost.
4.
4.1. Il ricorso è respinto in base alla procedura prevista dall'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
4.2. Con l'emanazione di questa sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo.
Lucerna, 21 marzo 2024
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
Il Cancelliere: Savoldelli