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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_152/2025  
 
 
Sentenza del 21 marzo 2025  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Haag, Presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Matteo Genovini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Croazia; estradizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 marzo 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2025.17). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con segnalazioni nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) dell'11 e 26 gennaio 2021, le autorità croate hanno chiesto l'arresto ai fini estradizionali di A.________, cittadino croato, per l'esecuzione di una pena di 10 mesi per frode inflittagli dal Tribunale penale di Zagabria con sentenza del 23 marzo 2017, nonché per un procedimento penale aperto nei suoi confronti per omicidio e lesioni personali gravi. Egli è sospettato d'avere collocato, a due riprese, dell'esplosivo sull'auto di B.________ allo scopo di ucciderlo, senza successo. 
 
B.  
Il 4 luglio 2024 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emesso un'ordinanza di arresto provvisorio. L'interessato, dopo aver dapprima consentito all'estradizione in via semplificata, ha revocato il consenso alla stessa. Il 26 luglio 2024 il Ministero della giustizia croato ha trasmesso alla Svizzera una domanda formale di estradizione. Con decisione del 30 dicembre 2024 l'UFG ha concesso l'estradizione. Adita dall'estradando, con giudizio del 5 marzo 2025 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso, respingendo anche la richiesta di assistenza giudiziaria. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concessogli il gratuito patrocinio, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare l'incarto alla CRP, subordinatamente all'UFG, per nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un'estradizione e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente non contesta, rettamente, la conclusione della CRP secondo cui, quando la condanna a una pena è stata pronunciata, la sanzione presa dev'essere di almeno quattro mesi (art. 2 cpv. 1 della Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 [CEEstr; RS 0.353.1]), determinante essendo la pena pronunciata e non la durata della pena da scontare. L'istanza precedente ha quindi ritenuto a ragione che l'estradizione non può essere negata con riferimento alla minima parte della sanzione che resta ancora, effettivamente, da scontare (oltre alla giurisprudenza richiamata dalla CRP vedi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6a ed. 2024, n. 814 pag. 702).  
 
2.2. Nella rogatoria si indica che il ricorrente è sospettato d'avere apposto, in data 14 aprile 2020 a Zagabria, nel rivestimento del parafango della ruota anteriore sinistra di un'autovettura, un ordigno esplosivo improvvisato. Una carica esplosiva elettrica contente 200 grammi di TNT era collegata a un cellulare e dispositivo "GPS tracker" che permetteva di localizzare la vettura. Il ricorrente e un suo complice hanno effettuato 19 chiamate al cellulare suindicato, allo scopo di attivare la capsula detonante elettronica installata nell'auto, in modo da causare l'esplosione e uccidere il conducente. La detonazione non ha potuto essere attivata poiché la carta SIM era stata inserita in modo erroneo nel cellulare. L'11 maggio 2020 il ricorrente avrebbe nuovamente apposto nello stesso autoveicolo un ordigno esplosivo, effettuando 10 chiamate al relativo cellulare per attivare la capsula detonante elettronica installata nell'autovettura. Per una ragione che non ha potuto essere accertata, la detonazione non è avvenuta.  
 
2.3. Il ricorrente adduce che non sarebbe adempiuto il requisito della doppia punibilità, ossia la condizione che il reato sia passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente (art. 35 cpv. 1 AIMP [RS 351.1] e art. 2 cpv. 1 CEEstr). Ciò poiché si sarebbe in presenza di un cosiddetto reato impossibile, disciplinato dall'art. 22 CP. Questa norma dispone che chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata (cpv. 1); l'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena (cpv. 2). Il ricorrente osserva che secondo l'art. 34 cpv. 3 CP croato può essere liberato dalla pena l'autore del reato che ha tentato di commettere il reato per pura irrazionalità, con uno strumento inadeguato o contro un oggetto inadeguato. La CRP ha ritenuto che già per il solo fatto che nei due casi è stato usato dell'esplosivo, mezzo la cui pericolosità è oggettivamente indubbia, sarebbe palese che la tesi del tentativo impossibile, a prescindere dalle ragioni per cui le detonazioni non sono avvenute, sarebbe manifestamente insostenibile.  
 
2.4. L'insorgente adduce a torto che l'esame della realizzazione di un reato impossibile costituirebbe una questione giuridica di principio non essendo mai stata proposta nella forma del caso in esame. Egli si limita a ipotizzare che, a causa della difettosità del dispositivo elettronico d'attivazione della carica esplosiva posta sull'autovettura, il suo agire si sarebbe rivelato non adatto per raggiungere lo scopo prefisso, motivo per cui egli non sarebbe punibile. Ora, egli non dimostra affatto perché i reati rimproveratigli adempirebbero manifestamente le condizioni dell'art. 22 cpv. 2 CP e dell'art. 34 cpv. 3 CP croato, in particolare il requisito della "pura irrazionaltà". Al riguardo si limita a richiamare la sentenza 6S.271/2004 del 4 novembre 2004, relativa tuttavia al previgente art. 23 cpv. 1 CP e nella quale non erano stati esaminati gli aspetti soggettivi del reato. Contrariamente all'invocata DTF 140 IV 150, nella quale l'incapacità totale al lavoro escludeva il reato impossibile di truffa a danno delle assicurazioni sociali (consid. 3.7), nella fattispecie, a un esame prima facie, si è chiaramente in presenza di una grave minaccia dell'ordine giuridico protetto e di una pericolosità oggettivamente grave (DTF 140 IV 150 consid. 3.5 e 3.6). Anche in Svizzera l'agire reiterato del ricorrente, vista l'evidente pericolosità oggettiva, comporterebbe l'apertura di un procedimento penale. Spetterà quindi al giudice estero del merito esaminare compiutamente, sulla base di tutti i mezzi di prova e l'interrogatorio del ricorrente, al suo dire latitante per anni in Europa, l'eventuale applicabilità dell'art. 34 CP croato.  
 
3.  
Con riferimento all'alibi, la CRP non si è scostata dall'invalsa prassi secondo cui solo nei casi palesi l'estradizione è negata (art. 53 cpv. 1 AIMP), fattispecie chiaramente non realizzata nel caso in esame. Al riguardo il ricorrente si limita a osservare che l'invocazione di tale principio è finalizzata unicamente a tutelare la possibilità di prevalersene nel prosieguo della procedura. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorso, che non concerne una questione di principio, è quindi inammissibile.  
 
4.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dovendo essere respinta (art. 64 cpv. 1 e e LTF). Al riguardo il ricorrente rinvia infatti al certificato prodotto dinanzi alla CRP, la quale ha tuttavia stabilito che, limitandosi a indicare la sua professione di economista, egli ha omesso di fornire qualsiasi informazione che permetterebbe di esaminare la sua situazione finanziaria. Le conclusioni ricorsuali erano inoltre sin dall'inizio prive di probabilità di successo.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocino è respinta. 
 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni. 
 
 
Losanna, 21 marzo 2025 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Haag 
 
Il Cancelliere: Crameri