Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.66/2006 /biz
Sentenza del 21 aprile 2006
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________SA,
ricorrente,
rappresentata dall'amministratore unico C.________,
contro
B.________,
opponente,
patrocinato dall'avv. Ottavia De Bernardis,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. (procedura civile),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 3 febbraio 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 19 settembre 2005 A.________SA ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, onde ottenere la condanna di B.________ al pagamento di fr. 11'600.-- oltre interessi per le varie prestazioni svolte per suo conto (di tipo fiscale, contabile e altro), così come indicate nella fattura versata agli atti sub doc. B.
B.________ ha avversato la domanda negando il conferimento di un incarico all'attrice e, di conseguenza, la stipulazione di un contratto di mandato.
Non avendo A.________SA - gravata dall'onere probatorio (art. 8 CC) - fornito la prova delle circostanze contestate dal convenuto, il 30 dicembre 2005 il Pretore ha respinto la petizione.
2.
Con sentenza 3 febbraio 2006 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'impugnativa introdotta dalla soccombente contro la pronunzia pretorile.
La massima istanza cantonale ha in particolare rilevato come la documentazione versata agli atti - dichiarazioni fiscali intestate in parte al convenuto e in parte ad altri - non dimostrasse ancora la conclusione di un contratto di mandato avente per oggetto le prestazioni fatturate né tantomeno che l'asserito mandato fosse stato attribuito da B.________ e non da altri, rispettivamente ch'esso fosse stato affidato proprio alla A.________SA e non invece personalmente al suo amministratore unico C.________, cui il convenuto era legato da un rapporto di amicizia. Siccome evocate per la prima volta in sede d'appello (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), la Corte ticinese non ha potuto prendere in considerazione le circostanze addotte a sostegno di una gestione d'affari senza mandato. Essa ha ciononostante precisato che, anche se avesse potuto tenerne conto, l'esito del procedimento non sarebbe mutato, non essendovi in ogni caso la prova che legittimati passivamente e attivamente fossero proprio il convenuto e l'attrice, e non invece altre persone. Infine, i giudici cantonali hanno stabilito che l'attrice non ha nemmeno provato l'effettuazione delle prestazioni fatturate.
3.
Il 6 marzo 2006 A.________SA è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico volto a ottenere l'annullamento sia della sentenza pronunciata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello sia di quella emanata dal Pretore.
Né l'opponente né l'autorità cantonale sono stati invitati a presentare osservazioni.
4.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 I 57 consid. 1).
4.1 Interposto in tempo utile (art. 89 OG) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 88 OG) contro una decisione finale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG) per violazione di un diritto costituzionale (art. 84 cpv. 1 lett. a OG), il ricorso di diritto pubblico risulta, sotto questo profilo, ricevibile.
4.2 Come detto, la ricorrente non si limita a domandare l'annullamento della sentenza della massima istanza cantonale ma anche di quella pretorile.
Ora, secondo la giurisprudenza, la decisione dell'autorità inferiore può essere impugnata insieme a quella dell'ultima giurisdizione solamente se questa ha statuito con un potere cognitivo più limitato di quello che compete al Tribunale federale nel quadro del ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ia 19 consid. 2b, 118 Ia 16 consid. 2b, 25, tutte con rinvii). Tale situazione non si verifica nel caso di specie, dato che l'autorità di appello poteva riesaminare liberamente sia l'accertamento dei fatti che l'applicazione del diritto, mentre il Tribunale federale può rivedere l'applicazione del diritto cantonale solo sotto il (ristretto) profilo dell'arbitrio (DTF 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219). Il duplice annullamento auspicato dalla ricorrente non entra pertanto in linea di conto, e, in quanto diretto contro la decisione di primo grado, il gravame risulta inammissibile.
Ciò comporta, in particolare, l'inammissibilità delle critiche mosse al giudice di primo grado per non aver completato d'ufficio l'accertamento dei fatti, comunque infondate, trattandosi di un procedimento retto dal principio attitatorio (art. 78 CPC/TI), in virtù del quale spetta alle parti il compito di proporre le domande e fornire al giudice i fatti dai quali derivano le proprie pretese, nonché le prove sui fatti contestati.
5.
Con riferimento alla sentenza della II Camera civile del Tribunale d'appello la ricorrente si duole della violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti, sancito dall'art. 9 Cost.
5.1 Ora, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento di cui beneficia in materia di valutazione delle prove ed emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 131 I 57 consid. 2 pag. 61).
Incombe alla parte che ricorre l'onere di dimostrare - con un'argomentazione dettagliata e precisa (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; 129 I 185 consid. 1.6) - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto, tenendo ben presente che un gravame fondato sull'art. 9 Cost. - com'è quello in rassegna - non può essere sorretto da argomenti con cui si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.).
5.2 L'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale non soddisfa questi requisiti.
In sintesi, la ricorrente sostiene che il conferimento del mandato risulterebbe in maniera inequivocabile dalla documentazione fiscale versata agli atti - concernente l'opponente e altri suoi familiari - che attesta il lavoro svolto. A torto. La (sola) produzione di questi documenti non fornisce la prova certa dell'esistenza di un contratto di mandato a titolo oneroso fra B.________ a A.________SA. La ricorrente non pretende invero il contrario. Essa sembra piuttosto essere dell'avviso che ciò che conta è che tale lavoro sia stato effettuato, poco importa da chi - A.________SA, D.________Ltd o C.________ personalmente, dato che, in ogni caso, entrambe le società fanno capo a lui - o per conto di chi - trattandosi pur sempre di familiari di B.________.
Una simile tesi non può evidentemente essere seguita e non dimostra certamente che la Corte ticinese sarebbe incorsa nell'arbitrio ritenendo che i documenti agli atti non dimostrano né la stipulazione di un contratto di mandato né che tale mandato sia stato attribuito proprio dall'opponente alla ricorrente. Il ricorso è pertanto votato all'insuccesso.
6.
In conclusione, nella misura in cui ammissibile il ricorso dev'essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non è stata invitata a pronunciarsi, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla patrocinatrice dell'opponente e parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 21 aprile 2006
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: