[AZA 7]
H 276/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Soldini,
supplente; Grisanti, cancelliere
Sentenza del 21 maggio 2001
nella causa
V._______, Italia, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
Fatti :
A.- L'11 novembre 1997 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di U._______ trasmetteva alla Cassa svizzera di compensazione una domanda di trasferimento dei contributi versati all'assicurazione AVS svizzera da V._______, nato il 12 novembre 1934, durante i periodi in cui aveva lavorato nel nostro Paese. In un secondo tempo e, meglio, il 29 gennaio 1998, l'interessato rimetteva alla Cassa l'elenco dei datori di lavoro presso i quali aveva lavorato tra il 1954 e il 1978.
Il 29 luglio 1999 l'amministrazione ha emanato la decisione di trasferimento dei contributi di sua competenza elencando dettagliatamente anno per anno i relativi importi e rilevando che fino al 31 dicembre 1968 le iscrizioni negli estratti conto individuali non indicavano i redditi effettivi dai quali erano stati dedotti i contributi di legge, ma l'importo dei contributi versati. La somma del trasferimento era di fr. 16 205. 60.
B.- V._______ presentava gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, lamentando diverse lacune relative agli anni 1953-54 in cui aveva svolto la propria attività presso un certo S._______ (mesi mancanti: 9), al periodo 1959-60 in cui aveva lavorato presso l'Hôtel C._______ (mesi mancanti: 3,5), all'anno 1962 in cui era stato impiegato presso l'Hôtel B._______ (mesi mancanti: 0,5), e agli anni 1962-64 in cui era stato alle dipendenze dell'Hôtel T._______ (mesi mancanti: 8).
Il primo giudice, dopo aver preso visione degli accertamenti effettuati pendente lite dall'amministrazione presso gli uffici di controllo abitanti di Z._______, S._______ e E._______, con pronunzia del 23 giugno 2000 ha respinto il gravame, osservando che non esistevano seri motivi per scostarsi dalle ricostruzioni contabili allestite dall'amministrazione e che eventuali mancate contribuzioni da parte di alcuni datori di lavoro (S._______, Hôtel C._______ e Hôtel T._______), non potevano comunque più essere reclamate poiché prescritte.
C.- V._______ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, rilevando d'aver già esposto dettagliatamente nella sua lettera alla Cassa del 29 gennaio 1998 le proprie giustificazioni e chiedendo il riconoscimento delle 21 mensilità contributive mancanti.
La Cassa svizzera di compensazione propone di respingere il ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto :
1.- a) Nel caso in esame non è in discussione il trasferimento dei contributi in quanto tale, ma unicamente l'ammontare degli stessi.
Il primo giudice ha per altro già ricordato le norme applicabili alla fattispecie. Si può quindi far riferimento a detta esposizione.
b) Giova nondimeno ricordare che i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro alla assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese (cfr. art. 1 cpv. 1 dell'Accordo aggiuntivo alla citata Convenzione).
c) L'art. 140 cpv. 1 lett. d OAVS stabilisce che il conto individuale dell'assicurato debba comprendere non solo la registrazione dell'anno, ma anche la durata contributiva in mesi. Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, le registrazioni sui conti individuali non riportando tali indicazioni, è stata sviluppata la giurisprudenza per cui, quando non è possibile stabilire con esattezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni 1948 - 1968 (DTF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II n. 64 pag. 239). Se la somma dei periodi non dà un numero intero di mesi, la frazione di mese residua viene arrotondata e, meglio, contata come mese intero (DTF 107 V 14 consid. 3a).
d) Secondo l'art. 141 cpv. 1 OAVS, l'assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione, che tiene per lui un conto individuale, un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. Inoltre, giusta l'art. 141 cpv. 1bis OAVS, l'interessato può chiedere estratti di tutti i conti individuali tenuti per lui da ogni singola cassa di compensazione.
Per gli assicurati all'estero la domanda deve essere indirizzata alla Cassa svizzera di compensazione.
Conformemente all'art. 141 cpv. 2 OAVS, l'esattezza di una registrazione può essere contestata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'estratto. L'amministrazione si pronuncia mediante una decisione che può essere impugnata con ricorso, conformemente agli articoli 84 e seguenti LAVS. Se nessun estratto del conto viene richiesto, se la sua esattezza non viene contestata, o se un reclamo è stato respinto, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere domandata al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati (art. 141 cpv. 3 OAVS).
e) Va infine rilevato che, secondo l'art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati.
2.- a) È incontestato che la Cassa, così come rilevato dal primo giudice, ha applicato correttamente le tavole per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948 - 1968.
Nel suo giudizio, la Commissione federale di ricorso ha inoltre dettagliatamente esposto i motivi per i quali le prove offerte per ottenere la rettificazione a posteriori delle registrazioni fatte nel conto individuale non potevano essere ritenute sufficienti.
A questo proposito il ricorrente lamenta che nell'impugnato giudizio gli verrebbe rimproverato di non aver dato seguito all'invito rivoltogli il 20 ottobre 1999 di esibire i certificati di lavoro per i periodi contestati. Sostiene di aver già compiutamente spiegato la situazione alla Cassa rispettivamente al primo giudice. La censura non è rilievo, poiché non è certo questa la ragione per la quale è stato respinto il suo gravame. Determinante per il giudizio è stata infatti ed è tuttora unicamente l'assenza di chiare prove che impongano, secondo quanto esatto dall'art 141 cpv. 3 OAVS, la rettificazione delle registrazioni.
È certo vero che nell'impugnata pronunzia si rileva che le iscrizioni e, meglio, le cosiddette crocette inserite nella comunicazione del 27 luglio 1999 relativa ai periodi assicurativi, possono soggiacere a rettifica al cospetto di prove che ne dimostrino chiaramente l'inesattezza.
Ciò non significa tuttavia che tali registrazioni ("crocette") siano state fatte dalla Cassa a caso o, peggio ancora, come insinua il ricorrente, a casaccio. Esse sono invece il frutto della ricostruzione effettuata dall'amministrazione sulla scorta della documentazione in suo possesso, segnatamente dei periodi di affiliazione documentati.
b) Certo, il sistema di registrazione vigente nel periodo dal 1948 al 1968 non era dei più precisi e proprio per questa ragione si sono resi necessari i correttivi mediante l'applicazione di tavole schematiche atte a determinare, a parità di condizioni, la presumibile durata di contribuzione.
Questa Corte non può tuttavia far altro che ribadire, come già rilevato dalla Commissione federale di ricorso, che in concreto mancano proprio quelle prove inconfutabili che avrebbero permesso di rettificare la ricostruzione effettuata dall'amministrazione con l'ausilio delle citate tavole. Nella misura in cui non ha dato seguito all'invito del 20 ottobre 1999, l'interessato ha violato l'obbligo di collaborazione che gli incombe e che in quest'ambito assume particolare rilevanza (DTF 117 V 266 consid. 3d).
Il ricorrente, d'altronde, ribadendo di avere già spiegato in precedenza le ragioni per le quali non era nelle condizioni di presentare documenti probatori, conferma di fatto di non essere in grado di produrre quelle prove atte a rendere manifesto l'errore d'iscrizione, così come esige l'art. 141 cpv. 3 OAVS. Neppure le ulteriori indagini, intraprese d'ufficio dall'amministrazione - su segnalazione dell'assicurato - presso i servizi di controllo abitanti delle località in cui il ricorrente avrebbe lavorato o risieduto, hanno dato esito positivo.
In simili condizioni, questa Corte non può che confermare, pur nel suo schematismo, la ricostruzione dei periodi di contribuzione secondo le tavole, come d'altronde avviene in numerosi altri casi simili, indipendentemente - sia rilevato di transenna - dalla cittadinanza del richiedente.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 21 maggio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :