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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.148/2004 /bom 
 
Sentenza del 21 giugno 2004 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hungerbühler, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
Ditta A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano, 
 
B.________ SA, 
 
Oggetto 
art. 9, 27 e 29 Cost. (fornitura di pietra naturale necessaria al restauro e all'ampliamento della Biblioteca cantonale di Lugano), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 4 maggio 2004 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 20 gennaio 2004 il Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge ticinese del 20 febbraio 2001 sulle commesse pubbliche (LCPubb), per la fornitura di pietra naturale necessaria al restauro e all'ampliamento della Biblioteca cantonale di Lugano. Con decisione del 30 marzo 2004 il Consiglio di Stato ha aggiudicato i lavori alla B.________ SA, la cui offerta precedeva in graduatoria quella della Ditta A.________. 
B. 
Adito il 30 aprile 2004 dalla Ditta A.________, la quale formulando diverse censure chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione, il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 4 maggio 2004, ne ha dichiarato il gravame inammissibile per tardività. 
C. 
Il 7 giugno 2004 la Ditta A.________ ha presentato un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, con cui domanda che la sentenza cantonale sia annullata e che venga conferito effetto sospensivo al gravame. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II 225 consid. 1, 453 consid. 2 e riferimenti). 
1.1 Il presente ricorso di diritto pubblico, esperito in tempo utile (art. 89 cpv. 1 OG) contro una decisione finale di ultima istanza cantonale (art. 36 cpv. 1 LCPubb combinato con gli art. 60 e segg. della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm) e fondato su una pretesa violazione di diritti costituzionali (art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 OG) è, in linea di principio, ammissibile. 
1.2 Oggetto del contendere è unicamente la decisione d'inammissibilità emessa dalla Corte cantonale, cioè soltanto la questione di sapere se è a ragione o a torto che il gravame esperito in sede cantonale dalla qui ricorrente è stato considerato tardivo e quindi dichiarato irricevibile. Nella misura in cui l'interessata solleva ora anche censure concernenti il merito della causa, le stesse sono quindi inammissibili. 
2. 
2.1 Dopo aver ricordato che in materia di commesse pubbliche vige il principio di celerità, il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che, giusta l'art. 36 cpv. 2 LCPubb, la regola generale concernente la sospensione dei termini ricorsuali durante le ferie giudiziarie, di cui all'art. 13 LPamm, non si applicava alla rispettiva procedura di ricorso ove, giusta l'art. 46 cpv. 1 LPamm, il termine d'impugnazione era di 15 giorni dall'intimazione. Nel caso concreto, la decisione governativa querelata era stata intimata il 5 aprile 2004. Il termine di ricorso, che aveva continuato a decorrere durante le ferie pasquali, era quindi giunto a scadenza il 20 aprile 2004. Il gravame esperito il 30 aprile 2004 doveva pertanto essere dichiarato inammissibile poiché tardivo. 
2.2 La ricorrente afferma che l'art. 36 cpv. 2 LPubb sarebbe manifestamente ed arbitrariamente in contrasto con la legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02), segnatamente con il suo articolo 9, normativa adottata al fine di regolamentare una sana concorrenza. Sostiene che in tale scopo non s'inserisce il principio di celerità poiché, secondo lei, una decisione di delibera dev'essere al contrario oggetto di accurata e ponderata disamina, se necessario usufruendo anche dei giorni supplementari offerti dalle ferie giudiziarie. Afferma quindi che se già la procedura amministrativa ha previsto l'applicazione del principio della sospensione della decorrenza dei termini durante le ferie, sfugge il motivo per cui non dovrebbe valere nel contesto delle commesse pubbliche. 
2.3 Giusta l'art. 9 cpv. 2 LMI il diritto cantonale deve prevedere, in particolare nel settore degli appalti pubblici, almeno un rimedio giuridico presso un'istanza cantonale di ricorso indipendente dall'amministrazione. L'organizzazione della procedura cantonale ivi relativa, inclusa quindi la disciplina delle vie di ricorso, rimane tuttavia di competenza dei Cantoni, i quali sono liberi di adottare disposizioni particolari che derogano alle norme generali previste dalle leggi cantonali di procedura amministrativa (cfr. Evelyne Clerc, in: Droit de la concurrence: Loi sur les cartels, Loi sur la surveillance des prix, Loi sur le marché intérieur, Loi sur les entraves techniques au commerce: commentaire, Ginevra 2002, nota 58 all'art. 9 LMI, pag. 1423). Nel caso specifico, la ricorrente non dimostra - perlomeno non in modo conforme all'art. 90 OG (sul cosiddetto "principio dell'allegazione" in generale cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c) - come e perché il legislatore ticinese con la disposizione querelata avrebbe disatteso la legge federale sul mercato interno, in particolare il suo articolo 9. In effetti, essa non spiega in che e perché il fatto di escludere, in virtù del principio di celerità, che vi possa essere una sospensione dei termini di ricorso impedirebbe ad un offerente partecipante ad una commessa pubblica di far valere i suoi diritti. La critica è pertanto inammissibile. Si volesse da ciò prescindere, va osservato che, per i motivi esposti di seguito, la censura va comunque respinta. In effetti come rettamente ricordato dalla Corte cantonale e peraltro già rilevato dal Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2P.96/2002 del 9 settembre 2002, consid. 3.2), il principio di celerità, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, predomina in materia di commesse pubbliche. In queste circostanze, il fatto di prevedere in tale ambito che, a livello cantonale, i termini di ricorso non possono essere sospesi appare ovvio nonché ammissibile. In altre parole, la decisione querelata non risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva oppure lesiva di un diritto certo (sulla nozione di arbitrio, cfr. DTF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a e relativi riferimenti). La censura, infondata, va quindi respinta. A titolo abbondanziale, si può rilevare che una regolamentazione analoga è ora espressamente prevista nel Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 sugli appalti pubblici (CIAP; RS 172.056.5), il cui art. 15 cpv. 2bis esclude le ferie giudiziarie nel computo del termine di ricorso. Va poi osservato che il già citato principio di celerità traspare anche dal breve termine di ricorso ivi previsto, che è di 10 giorni, identico a quello esistente già nel precedente Concordato del 25 novembre 1994 (RS 172.056.4), il quale rimane applicabile per i Cantoni (come il Ticino) che non hanno (ancora) accettato le modifiche del 15 marzo 2001 (cfr. art. 21 cpv. 3 CIAP del 25 novembre 1994/15 marzo 2001). Infine, non occorre pronunciarsi sul quesito di sapere se il termine di ricorso di 15 giorni previsto dal diritto ticinese sia in contrasto con quello di 10 giorni instaurato dal Concordato appena menzionato, dato che la ricorrente non ha formulato censure al riguardo (art. 90 OG). 
3. 
3.1 Visto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, nella misura in cui è ammissibile. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si concedono ripetibili per la sede federale alla B.________ SA , la quale non è stata invitata a presentare una risposta, né ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, alla B.________ SA, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 21 giugno 2004 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: