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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_420/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 21 giugno 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 aprile 2017. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 6 giugno 2017 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 24 aprile 2017, 
 
 
considerando:  
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere conclusioni e la loro motivazione, 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa per quale ragione l'atto viola il diritto, 
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 95 LTF) o conterrebbe accertamenti di fatto manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), 
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, 
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, 
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile, 
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 21 giugno 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi