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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.74/2006 
6S.136/2006 /biz 
 
Sentenza del 21 luglio 2006 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Kolly, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Martino Luminati, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Piercarlo Plozza, 
Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, 
Commissione del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira. 
 
Oggetto 
6P.74/2006 
Procedura penale, arbitrio (art. 9 Cost.), 
 
6S.136/2006 
diffamazione (art. 173 CP), 
 
ricorso di diritto pubblico (6P.74/2006) e ricorso per cassazione (6S.136/2006) contro la sentenza emanata 
il 23 novembre 2005 dalla Commissione del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni. 
 
Fatti: 
A. 
L'8 aprile 2002, nell'ambito di una corrispondenza con il vicario generale della Curia episcopale curiense, A.________ indirizzava al suo interlocutore uno scritto in cui accusava "certi celebranti" di condotta disonorevole, segnatamente di avere "potuto tranquillamente confessare, consacrare, comunicare, predicare la pace, consapevoli del male che hanno fatto, che stanno facendo e il menefreghismo con il quale affrontano le diverse situazioni". A.________ tacciava inoltre Don B.________ di ipocrisia e villania nel trattare la gente, denunciando "la sua grande capacità di smentire tutte le malefatte con l'uso di qualsiasi calunnia per annientare il prossimo senza scrupoli". Scriveva inoltre che se il suo nipote C.________ non è registrato nel libro dei battesimi "non è colpa di chi l'ha battezzato, nemmeno dei genitori o dei nonni, ma solamente di chi fa di tutto per distruggere l'armonia nelle famiglie e nei paesi". Rimproverava al vicario di prestare fede unicamente al "giudizio di un energumeno" e affermava che nella diocesi di X.________ sono "tollerate pure le vigliaccherie commesse da B.________". Infine parlava dell'agonia della parrocchia "iniziata con la prima Santa Messa di B.________, da quando lui ha iniziato a fare di tutto per mettere male contro tutti i parroci avuti negli anni passati, riuscendo nel suo intento, a scapito di tutti". 
B. 
A seguito di questo scritto B.________ il 2 luglio 2002 sporgeva querela penale contro A.________ per delitti contro l'onore. 
C. 
Con sentenza del 1° giugno 2005 la Commissione del Tribunale distrettuale Bernina giudicava A.________ colpevole di diffamazione e lo condannava ad una pena detentiva di 10 giorni e ad una multa di fr. 700.--. L'esecuzione della pena detentiva veniva sospesa per un periodo di prova di due anni. A.________ veniva inoltre condannato a un risarcimento a titolo di riparazione morale di fr. 1'000.-- a favore del querelante. 
D. 
Il 23 novembre 2005 la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni respingeva l'appello interposto dal condannato contro la sentenza di prima istanza. 
 
E. 
A.________ insorge mediante ricorso di diritto pubblico e ricorso per cassazione contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale di cui chiede l'integrale annullamento. Postula inoltre che ai ricorsi venga concesso l'effetto sospensivo. 
F. 
L'ultima istanza cantonale e la Procura pubblica dei Grigioni rinunciano a presentare osservazioni ai ricorsi. B.________ conclude le proprie osservazioni ai ricorsi domandando in via principale che entrambi siano dichiarati irricevibili ed in via eventuale che essi vengano respinti, per quanto ricevibili. Delle domande di effetto sospensivo postula altresì la reiezione. 
G. 
Con decreto del 3 maggio 2006 il Presidente della Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha respinto le domande di effetto sospensivo. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 266 consid. 2, 153 consid. 1; 131 II 352 consid. 1 e rispettivi rinvii). 
2. 
Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico, ribadendo che con esso può essere in particolare censurata la violazione di diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG), mentre la violazione del diritto federale va fatta valere tramite ricorso per cassazione (art. 269 PP). 
3. Ricorso di diritto pubblico (6P.74/2006) 
3.1 Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione dell'art. 9 Cost. L'autorità cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria le disposizioni cantonali della legge sulla giustizia penale (LGP) in ambito di querela (ricorso pag. 4 e segg.). 
3.2 A questo proposito l'autorità cantonale ha dapprima rilevato come nel caso concreto la querela penale per delitti contro l'onore sia pervenuta al Presidente del Circolo di Brusio dieci giorni prima della scadenza del termine. Secondo l'autorità cantonale questo periodo di tempo sarebbe dovuto bastare per chiarire la questione della competenza e trasmettere la querela penale alla Procura pubblica entro il termine di perenzione. Dato che ciò non è successo e la querela è stata trasmessa tre mesi dopo, al querelante non possono derivare dei pregiudizi (sentenza impugnata pag. 5). 
3.3 Il Tribunale federale esamina l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale esclusivamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 311 consid. 2.1 e rinvii). Esso si discosta dalla soluzione ritenuta in sede cantonale solamente se essa si rivela insostenibile, in contraddizione manifesta con la situazione effettiva, oppure se è stata adottata senza motivi oggettivi e in violazione di diritto certo, oppure ancora se urta in maniera scioccante il sentimento della giustizia e dell'equità. Di converso se l'interpretazione difesa dall'autorità cantonale non si rivela irragionevole o manifestamente contraria al senso e allo scopo della disposizione oppure della legislazione in oggetto, essa verrà confermata anche se un'altra soluzione è ugualmente sostenibile o addirittura preferibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii). Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato (DTF 131 I 217 consid. 2.1 e rinvio). 
3.4 In base all'art. 169 n. 1 LPG se il membro di un'autorità o un pubblico funzionario vengono vilipesi nell'onore in relazione ai loro doveri d'ufficio, la querela va presentata alla Procura pubblica. 
3.4.1 Nella fattispecie il querelante ha inoltrato la propria querela al Presidente del Circolo di Brusio in data 2 luglio 2002, quindi entro il termine di tre mesi di cui all'art. 29 CP, il quale è iniziato a decorrere il 12 aprile 2002 e si è estinto il 12 luglio 2002. Detta autorità ha però trasmesso la querela alla Procura pubblica solamente il 15 ottobre 2002, quindi ampiamente oltre il termine in questione. Occorre dunque vagliare se il termine perentorio legale è comunque stato rispettato nella misura in cui la querela è stata inoltrata tempestivamente ad un'autorità incompetente. Su questo problema la LGP grigionese non si esprime esplicitamente nella norma sui delitti contro l'onore di pubblici funzionari o autorità. Tuttavia in ambito di procedura ordinaria l'art. 68 cpv. 3 LGP prevede che gli organi della giustizia penale sono tenuti ad accettare tutte le denunce penali presentate loro e devono immediatamente trasmetterle alla competente autorità inquirente. In applicazione di detta norma l'autorità cantonale ha ritenuto che la querela in parola sia valida essendo stata inviata tempestivamente ad un'istanza incompetente che l'avrebbe dovuta trasmettere immediatamente alla competente autorità inquirente. 
3.4.2 Una simile interpretazione e applicazione dell'art. 169 LGP unitamente all'art. 68 cpv. 3 LGP non è arbitraria. Infatti l'art. 169 LGP prescrive che, con riserva delle disposizioni speciali di cui alle cifre 1 fino a 5 di detto articolo, alla querela del pubblico funzionario vilipeso nell'onore si applicano le norme della procedura ordinaria. L'autorità cantonale poteva per tanto senza arbitrio concludere che l'art. 68 cpv. 3 LGP, di per sé previsto per la procedura ordinaria, possa trovare applicazione analogica anche in ambito di delitti contro l'onore di pubblici funzionari o autorità. Il querelante ha del resto presentato la propria querela tempestivamente all'ufficio di circolo, il quale sarebbe stato competente se il delitto contro l'onore in questione non fosse stato commesso contro un pubblico funzionario o un'autorità (art. 163 cpv. 1 LGP). Certamente il querelante, che era regolarmente patrocinato, ha commesso un errore presentando la querela a detta autorità. L'art. 68 cpv. 3 LGP permette tuttavia di sanare simili errori, per cui la querela penale inoltrata prima della scadenza del termine all'incompetente giudice e da questo trasmessa alla competente autorità inquirente è da reputarsi tempestiva. Se la trasmissione avviene prima o dopo la scadenza del termine è irrilevante. Determinante è unicamente che la querela penale sia stata presentata tempestivamente al giudice non competente. Il vizio della tempestiva presentazione all'incompetente giudice è sanato anche se l'immediata trasmissione all'autorità inquirente è omessa, poiché il querelante non può esser tenuto a sopportare dei pregiudizi imputabili all'altrui negligenza (Willy Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2a ed., Coira 1996, pag. 427). 
3.5 Il ricorrente lamenta anche una violazione del principio della celerità poiché ci sono voluti quasi quattro anni per giungere ad una sentenza dell'ultima istanza cantonale sui fatti in questione, tempo ritenuto "troppo lungo, non giustificato e non giustificabile" per quella che definisce "una bagatella, chiara di per sé fin dall'inizio, che non necessitava di grandi indagini e che poteva venir sbrigata entro un termine relativamente ridotto" (ricorso pag. 6). Sennonché l'insorgente non spiega quale interesse attuale e pratico egli ancora avrebbe nel fare accertare in astratto un'eventuale violazione del principio della celerità, limitandosi ad affermare vagamente che ne deriverebbe una conferma dell'arbitrarietà della procedura messa in atto contro di lui. Nella misura in cui i ritardi nella procedura penale non possono più venire sanati, il Tribunale federale ha peraltro fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena, le quali vanno tuttavia fatte valere mediante ricorso per cassazione, trattandosi di questioni legate all'interpretazione e l'applicazione conformi alla Costituzione e alla CEDU del diritto federale (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.2 e rinvii). Orbene il ricorrente, nel caso in esame, pur essendo patrocinato da un avvocato, ha omesso di sollevare censure in merito nel parallelo ricorso per cassazione e non sussistono i presupposti eccezionali per procedere ad una conversione del gravame (v. DTF 129 IV 276 consid. 1.1.4 e rinvio). Su questo punto il ricorso di diritto pubblico è quindi inammissibile per mancanza di un interesse giuridico attuale e pratico all'esame della doglianza in questione (v. art. 88 OG; DTF 131 I 153 consid. 1.2 e rinvii). 
3.6 Infine il ricorrente sostiene che l'autorità cantonale ha violato l'art. 6 n. 1 CEDU non avendo comunicato oralmente il dispositivo della sentenza (ricorso pag. 6 e seg.). 
L'art. 6 n. 1 CEDU impone effettivamente la pronuncia pubblica della sentenza. Tuttavia l'assenza di una sua pronuncia in seduta pubblica non è costitutiva di una violazione del diritto convenzionale se vi sono altre occasioni offerte al pubblico per prendere conoscenza del giudizio, ed in particolare se vi sia la possibilità per ogni persona che giustifichi un interesse di consultare il testo integrale delle sentenze presso la cancelleria dell'organo giudicante o se queste sentenze vengono pubblicate in una raccolta ufficiale (DTF 115 V 244 consid. 4d/aa pag. 255). A questo proposito il ricorso è molto scarno e non fa nessun riferimento ad eventuali impedimenti concreti che l'autorità cantonale avrebbe messo in opera per impedire al pubblico di prendere conoscenza del giudizio in questione. Il ricorrente si limita ad affermare nuovamente che il fatto di non aver comunicato oralmente la sentenza documenterebbe ulteriormente la particolare arbitrarietà della procedura messa in atto contro di lui. Su questo punto dunque il ricorso, insufficientemente motivato, risulta inammissibile in applicazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
3.7 Da quanto sopra discende che il ricorso di diritto pubblico va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). All'opponente vincente viene assegnata un'indennità per ripetibili a carico del ricorrente (art. 159 OG). 
4. Ricorso per cassazione (6S.136/2006) 
4.1 Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Nella sua impugnativa il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in cosa consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni, mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). 
4.2 Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 29 CP. L'autorità cantonale ha infatti constatato che la querela è pervenuta alla Procura pubblica dopo che era decorso il termine dei tre mesi di cui in questa disposizione. Tale querela avrebbe quindi dovuto essere considerata tardiva (ricorso pag. 3). 
4.3 La questione della validità di una querela penale, tempestivamente interposta presso un'istanza incompetente e trasmessa all'autorità competente dopo che il termine di cui all'art. 29 CP è scaduto, dipende esclusivamente dal diritto cantonale (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, n. 12 ad art. 29 CP). Contrariamente all'assunto del ricorrente non è il diritto federale ad essere determinante in questo ambito, per cui il ricorso si rivela inammissibile poiché le censure ivi contenute sono in realtà fondate sul diritto cantonale e non sono pertanto conformi ai requisiti di ricevibilità di cui agli art. 269 e 273 PP
4.4 Le spese seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP). All'opponente viene assegnata un'indennità a carico della cassa del Tribunale federale. Il ricorrente è tenuto a rimborsare al Tribunale federale l'importo di tale indennità (art. 278 cpv. 3 PP). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
Il ricorso per cassazione è inammissibile. 
3. 
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Il ricorrente è tenuto a versare all'opponente la somma di fr. 2000.-- a titolo di indennità per il ricorso di diritto pubblico. 
5. 
La cassa del Tribunale federale verserà all'opponente la somma di fr. 2000.-- a titolo di indennità per ripetibili della procedura di ricorso per cassazione. Il ricorrente è tenuto a rifondere tale somma alla cassa del Tribunale federale. 
6. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Procura pubblica e alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
Losanna, 21 luglio 2006 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: