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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_392/2021  
 
 
Sentenza del 21 luglio 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Pier Carlo Blotti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Sezione agricoltura, via Ghiringhelli 19, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rimborso parziale di aiuti agli investimenti nell'agricoltura, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2021 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.136). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
che il 10 maggio 2021 A.________, rappresentata da un avvocato, ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 aprile 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa che l'oppone al Consiglio di Stato e concernente il rimborso parziale di aiuti agli investimenti nell'agricoltura; 
che, con decreto del 17 maggio 2021, la ricorrente è stata invitata a versare entro l'8 giugno 2021 un anticipo di fr. 4'000.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie (art. 62 LTF); 
che, con scritto del 20 maggio 2021 la ricorrente ha chiesto la "rateizzazione massima possibile" per il versamento dell'anticipo richiesto; 
che, sebbene la ricorrente non abbia fornito alcun documento concernente la sua situazione finanziaria, la domanda è stata accolta nel senso che le è stato concesso di effettuare il pagamento in questione in due rate, la prima con scadenza al 25 giugno 2021 e la seconda al 14 luglio 2021 ed è stata resa attenta al fatto che l'importo globale richiesto avrebbe dovuto essere versato al più tardi l'ultimo giorno del termine concesso; 
che inoltre ella è stata informata che il termine suppletorio venendo impartito in applicazione dell'art. 62 cpv. 3 LTF, ulteriori proroghe o facilitazioni di pagamento non sarebbero state concesse; 
che ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese e, se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio; 
che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 63 cpv. 3 terza frase LTF); 
che nel caso concreto la Cassa del Tribunale federale ha constatato che, nel termine suppletorio e non prorogabile fissato al 14 luglio 2021, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che, infine, le spese inutili sono sostenute dalla ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF); 
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore rispettivamente al rappresentante delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 luglio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud