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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_65/2022  
 
 
Sentenza del 21 luglio 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Schöbi, Bovey, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Michele Campini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
3. D.B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 gennaio 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.96). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con decisione 14 luglio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria, a concorrenza di fr. 13'250.--, l'opposizione interposta dalla A.________ Sagl al precetto esecutivo fattole notificare dai locatori B.B.________, C.B.________ e D.B.________ per pigioni arretrate. 
 
Mediante sentenza 3 gennaio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo introdotto dalla A.________ Sagl avverso tale decisione pretorile. 
 
2.  
Con ricorso 28 aprile 2022 (spedito il 30 aprile 2022) la A.________ Sagl ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti " a chi di dovere affinché provveda a respingere il rigetto provvisorio dell'opposizione ed ogni altro provvedimento ripristinatorio considerato l'intervenuto pagamento della Comminatoria di fallimento ". 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
Il ricorso all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (v. art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e la ricorrente non riesce a dimostrare che il ricorso con cernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale (v. art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; v. anche art. 42 cpv. 2 seconda frase LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (v. art. 113 segg. LTF). 
 
3.1. La ricorrente afferma che la sentenza impugnata le sarebbe stata notificata soltanto in data 17 marzo 2022. La questione della tempestività del ricorso (v. combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF, nonché art. 46 cpv. 1 lett. a LTF) può tuttavia essere lasciata aperta, dato che esso risulta in ogni modo inammissibile.  
 
3.2. Secondo l'art. 115 LTF è legittimato al ricorso in materia costituzionale chiunque ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore o non gliene è stata data la possibilità (lett. a) e ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). L'interesse a ricorrere deve essere attuale, nel senso che deve sussistere anche al momento in cui il Tribunale federale si pronuncia. Se questo interesse faceva difetto già al momento dell'inoltro del gravame, il ricorso è inammissibile; se invece decade nelle more della procedura federale, la causa va stralciata dai ruoli (v., in relazione all'art. 89 cpv. 1 LTF, DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 con rinvii).  
Secondo la giurisprudenza, il debitore che paga all'ufficio di esecuzione l'intero importo posto in esecuzione (comprese le spese) perde il suo interesse a ricorrere contro la decisione che pronuncia il rigetto dell'opposizione. Un tale pagamento all'ufficio di esecuzione equivale infatti a un ritiro dell'opposizione, che pone termine alla procedura di rigetto (v. sentenze 5A_449/2021 del 30 giugno 2021 consid. 4 con rinvii; 5A_631/2019 del 28 gennaio 2020 consid. 1.4.3). 
Nel gravame qui all'esame la ricorrente afferma di avere nel frattempo ricevuto la comminatoria di fallimento e di averla " pagata integralmente ". Essa produce inoltre tale comminatoria e un documento bancario che attesta un pagamento in data 4 aprile 2022 di fr. 14'456.60 all'Ufficio di esecuzione di Lugano, somma equivalente all'importo posto in esecuzione e alle spese d'esecuzione. Alla luce di tali fatti e mezzi di prova nuovi (che possono eccezionalmente essere presi in considerazione in questa sede poiché permettono di stabilire se il ricorso sia o meno ricevibile; v. art. 99 cpv. 1 LTF; sentenze 5A_631/2019 cit. consid. 1.1; 4A_638/2021 del 20 maggio 2022 consid. 2.2 con rinvii), risulta quindi che l'interesse della A.________ Sagl a ricorrere contro la sentenza cantonale, che ha confermato il rigetto provvisorio della sua opposizione, difettava già al momento dell'inoltro del gravame. Esso va pertanto dichiarato inammissibile. 
 
4.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili (v. art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 luglio 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini