Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_54/2024
Sentenza del 21 luglio 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente,
von Felten, Guidon,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Davide Loss,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Danneggiamento, arbitrio,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 novembre 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2022.214+215, 17.2022.226+227, 17.2022.341).
Fatti:
A.
Il 4 luglio 2020 verso le ore 02.40 ad X.________, un agente della Polizia comunale fuori servizio ha notato tre individui allontanarsi rapidamente verso il bosco, poi uno dei tre ritornare sui suoi passi e recuperare diverso materiale lasciato ai piedi della cabina di trasformazione della corrente elettrica della C.________ SA. Avvicinatosi alla struttura, l'agente ha constatato un graffito con la scritta "FCZ" di oltre 5mx2m che ricopriva la quasi totalità della facciata laterale più lunga della cabina. Chiamati poco dopo per verificare eventuali ulteriori danneggiamenti nelle immediate vicinanze, gli agenti della Polizia si sono imbattuti in un'auto immatricolata nel Cantone Zurigo posteggiata non lontano da lì, con il vano motore ancora caldo al tatto e diverse decine di bombolette spray visibili nel baule. Continuando le ricerche, verso le ore 04.00, sono stati fermati sulla strada cantonale A.________ e B.________. Quest'ultimo, nella cui tasca dei pantaloni è stato rinvenuto un accendino con la scritta "FCZ", si è professato estraneo al danneggiamento, ha asserito di essere alla ricerca di sigarette e di pernottare, insieme ad altri amici, in un appartamento di vacanza a Y.________.
Il 6 luglio 2020 C.________ SA ha sporto querela contro ignoti per il danneggiamento della cabina di trasformazione.
B.
Con sentenze del 1° giugno 2022 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto, tra gli altri, A.________ e B.________ autori colpevoli, in correità tra loro, di danneggiamento, e li ha prosciolti dall'accusa di contravvenzione alla LStup connessa al rinvenimento nella casa di vacanza di Y.________ di oltre 30 grammi lordi di hashish e 10 grammi lordi di marijuana. Ha inflitto a A.________ una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché una multa di fr. 200.--, e a B.________ una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 80.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché una multa di fr. 200.--. Ha ordinato la confisca e la distruzione delle sostanze stupefacenti e delle bombolette di vernice spray sequestrate, e rinviato l'accusatrice privata C.________ SA al competente foro civile per le pretese di tale natura.
C.
Adita dai condannati, con sentenza del 28 novembre 2023 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto i relativi appelli, confermando sia la condanna per titolo di danneggiamento sia le pene inflitte loro, come pure il rinvio al foro civile per le pretese dell'accusatrice privata nei confronti dei condannati.
D.
Avverso questo giudizio A.________ (ricorrente 1) e B.________ (ricorrente 2) insorgono al Tribunale federale con un unico ricorso in materia penale. Postulano il loro proscioglimento dall'accusa di danneggiamento, il dissequestro delle bombolette di vernice spray sequestrate, la reiezione dell'azione civile dell'accusatrice privata e un indennizzo a titolo di ripetibili di fr. 6'000.-- ciascuno, subordinatamente l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. A.________ chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Inoltrato dagli imputati (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è di massima ammissibile, in quanto tempestivo (combinati disposti art. 100 cpv. 1, 46 cpv. 1 lett. c e 45 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
2.
Secondo la CARP, la somma di diversi elementi conduce a identificare negli insorgenti gli autori dell'imbrattamento della cabina di trasformazione. Poco più di un'ora dopo la constatazione del graffito, non lontano dalla cabina, gli agenti si sono imbattuti nei ricorrenti e nelle tasche di uno di loro è stato rinvenuto un accendino con la scritta "FCZ". Questo acronimo corrisponde a quello del "Fussballclub Zürich", di cui essi sono tifosi, e a quello verniciato sulla facciata della cabina. Peraltro, durante tutto il procedimento, gli insorgenti si sono sempre rifiutati di spiegare i motivi del loro girovagare notturno in un piccolo paese del Sopraceneri. L'autorità cantonale ha evidenziato pure il ritrovamento, poco dopo la constatazione del danneggiamento, della vettura immatricolata a Zurigo, riconducibile alla cerchia dei ricorrenti, con il vano motore ancora caldo e contenente, visibili attraverso il vetro posteriore, diverse decine di bombolette spray già utilizzate, ossia una quantità ampiamente sufficiente per realizzare il graffito della cabina di trasformazione. Sulla base di questi riscontri probatori, considerati nel loro insieme, la CARP ha ritenuto di poter accertare, con rassicurante certezza, che gli insorgenti sono gli autori del danneggiamento, tenuto conto inoltre dell'alta improbabilità, finanche impossibilità, che vi fossero quella sera a X.________ altri tifosi ansiosi di comunicare al mondo il loro attaccamento per la squadra zurighese.
2.1. I ricorrenti sostengono che non sarebbe possibile evincere dagli elementi agli atti un loro coinvolgimento nel danneggiamento. Né il possesso dell'accendino con la scritta "FCZ", né il vano motore caldo del veicolo, né le bombolette spray e neppure la loro presenza nei paraggi dopo oltre un'ora dalla constatazione dell'accaduto proverebbero alcunché in merito. La conclusione della CARP costituirebbe una " pura speculazione " e sarebbe pertanto arbitraria e contraria al principio
in dubio pro reo. L'autorità cantonale avrebbe inoltre interpretato a loro sfavore il loro rifiuto di rispondere, incorrendo anche per questa ragione nell'arbitrio.
2.2. Se in merito ai fatti l'autorità precedente ha forgiato la sua convinzione sulla base di un insieme di elementi o d'indizi convergenti, non basta che l'uno o l'altro di questi o addirittura ciascuno di essi, preso isolatamente, risulti insufficiente. La valutazione delle prove dev'essere esaminata nel suo insieme. Non sussiste arbitrio se i fatti accertati possono essere dedotti in modo sostenibile dal collegamento dei diversi elementi o indizi. Analogamente, non vi è arbitrio per il solo fatto che uno o più argomenti corroborativi appaiono fragili, nella misura in cui la soluzione ritenuta può essere giustificata in modo sostenibile con altri argomenti atti a portare a un convincimento (sentenza 6B_797/2024 del 10 giugno 2025 consid. 2.1.3 con rinvii).
Con riferimento alla valutazione delle prove, la presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e il principio
in dubio pro reo, che ne è il corollario, implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio
in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; sulla nozione di arbitrio v. DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.3. Gli insorgenti non contestano l'esistenza degli indizi ritenuti dalla CARP, ma ritengono che dagli stessi non possa essere desunta la loro responsabilità nell'imbrattamento della cabina di trasformazione, mancando prove al riguardo. Così, ad esempio, non negano la presenza di una grande quantità di bombolette di vernice spray usate nel veicolo a loro riconducibile, ma evidenziano l'assenza di prove circa il loro utilizzo per il graffito oggetto dell'accusa. Dimenticano che il loro è un processo indiziario. Contrariamente a quanto affermano, la conclusione dell'autorità precedente non costituisce una " pura speculazione ", ma il risultato di un logico e accurato ragionamento condotto sulla base di diversi elementi. Certo, presi isolatamente, gli indizi menzionati sono insufficienti per ascrivere ai ricorrenti il danneggiamento in giudizio. Tuttavia, collegati tra loro e valutati nel loro insieme, sono senz'altro adeguati a giustificare in modo sostenibile la conclusione dell'autorità cantonale in merito alla loro responsabilità nell'accaduto. Nel loro complesso, gli indizi sono univoci nell'indicare proprio negli insorgenti gli autori del danneggiamento, senza lasciare spazio a conclusioni alternative altrettanto persuasive o anche solo plausibili che, del resto, nemmeno gli insorgenti ventilano.
2.4. Infondata appare anche la censura connessa alla valutazione del diritto di non autoincriminarsi. Infatti la CARP non ha motivato la colpevolezza degli insorgenti con il loro legittimo esercizio del diritto di non rispondere e non lo ha, come pretendono, " interpretato a svantaggio " dei ricorrenti, né ha indirettamente imposto loro di provare la loro innocenza. Ha semplicemente constatato che, a fronte dei numerosi indizi a loro carico e in particolare del loro girovagare a un orario antelucano in un piccolo paese di montagna, gli insorgenti non hanno mai fornito alcuna spiegazione in merito. Ha quindi tenuto conto del loro silenzio nella valutazione degli elementi a loro carico. In tal modo l'autorità cantonale non ha commesso alcun arbitrio né violato in altro modo il diritto. Secondo la giurisprudenza infatti, in determinate circostanze è possibile tener conto, nell'ambito della valutazione delle prove, del rifiuto dell'imputato di fornire informazioni utili a proprio discarico qualora, alla luce degli elementi probatori a carico, si possa ragionevolmente attendere una spiegazione (sentenza 6B_1218/2023 del 7 maggio 2025 consid. 3.3.2 con rinvii).
2.5. L'accertamento dei fatti svolto dall'autorità cantonale regge alle censure dei ricorrenti e resta pertanto vincolante per questo Tribunale ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF ).
3.
Gli insorgenti non contestano la realizzazione degli elementi costitutivi del danneggiamento sulla scorta dei fatti ritenuti dalla CARP né la pena inflitta loro. Non è dunque necessario in questa sede chinarsi su questi aspetti.
Le loro conclusioni volte alla reiezione delle pretese civili dell'accusatrice privata, rispettivamente al dissequestro delle bombolette di vernice spray appaiono funzionali al postulato loro proscioglimento dall'imputazione di danneggiamento, essendo prive di una specifica motivazione a loro sostegno. Poiché la condanna per titolo di danneggiamento dev'essere confermata, anche il rinvio dell'accusatrice privata al competente foro civile per le pretese di tale natura e la confisca delle bombolette di vernice spray vanno confermati.
4.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto, in quanto infondato.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del ricorrente 1 non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 LTF).
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono dunque poste a carico degli insorgenti, in solido (art. 66 cpv. 5 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente 1 è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
4.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, nonché per informazione all'accusatrice privata.
Losanna, 21 luglio 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy