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[AZA 7] 
H 161/01 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Kernen, Soldini, 
supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 21 agosto 2001 
 
nella causa 
S._________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Il 15 dicembre 1999 l'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) ha trasmesso alla Cassa svizzera di compensazione una domanda di rendita di vecchiaia presentata da S._________, cittadino italiano nato il 22 dicembre 1934, con la quale il richiedente affermava di aver lavorato in Svizzera dal 1963 al 1964, e dal 1968 al 1971. 
La Cassa, dopo avere inizialmente potuto stabilire unicamente il versamento per un periodo di sei mesi nel 1971 e in seguito avere accertato, in virtù delle indicazioni rese dall'interessato, l'esistenza di ulteriori quattro mesi nel 1963, con decisione del 6 luglio 2000 ha respinto la richiesta per difetto della condizione assicurativa minima di un anno, rilevando che risultavano essere stati versati contributi solo per un periodo complessivo di dieci mesi. 
 
B.- S._________ ha deferito il provvedimento amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, affermando sostanzialmente d'aver lavorato e versato contributi in Svizzera durante un periodo superiore rispetto a quello riscontrato dalla Cassa. Esperite - pendente lite - nuove ricerche, dalle quali è emerso che in effetti erano stati effettuati versamenti anche negli anni 1968, 1969 e 1970, l'amministrazione, con un nuovo atto del 24 ottobre 2000, ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia parziale dell'importo di fr. 68.- mensili, stante una durata contributiva accertata di 3 anni e 10 mesi e un reddito annuo medio determinante di fr. 34'974.-. 
Preso atto dell'intenzione del richiedente di mantenere il proprio gravame anche in seguito al nuovo provvedimento amministrativo, il giudice commissionale, con pronunzia del 16 marzo 2001, ha respinto il ricorso, rilevando che, contrariamente a quanto fatto valere dall'insorgente, non risultava alcun contributo per l'anno 1964, né il contribuente aveva fornito prove (certificati di lavoro, ricevute di salario) in tal senso, sicché doveva essere ritenuto corretto il conteggio effettuato dalla Cassa, che aveva accertato periodi di contribuzione di 4 mesi nel 1963, 12 mesi nel 1968, 12 mesi nel 1969, 12 mesi nel 1970 e 6 mesi nel 1971. 
 
C.- S._________ interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, eccependo innanzitutto la presenza nella Corte giudicante del Presidente, che prima del giudizio avrebbe fatto uso del termine "temerario" in relazione al ricorso presentato. 
Invoca quindi una violazione della Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale e lamenta una violazione dei diritti procedurali nella misura in cui il primo giudice non avrebbe proceduto a sentire i responsabili dell'azienda presso la quale egli afferma di avere prestato lavoro anche nel 1964. Eccepisce inoltre l'eccesso di potere come pure l'errato accertamento dei fatti e degli estratti previdenziali relativi al periodo precedente al 1969. Appellandosi anche a una violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché della Carta sociale europea, postula infine la riforma del giudizio di primo grado e la "liquidazione equitativa di somme stipendiali e previdenziali dell'anno 1964". 
La Cassa svizzera di compensazione propone di respingere il ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se l'amministrazione e il giudice di prima istanza abbiano preso in considerazione l'intero ammontare dei contributi versati dal ricorrente e abbiano pertanto determinato correttamente la rendita di vecchiaia. Controverso è in particolare il versamento contributivo per l'anno 1964, che non trova riscontro nelle registrazioni dei conti individuali ma continua ad essere invocato dall'interessato. 
Nei considerandi della pronunzia querelata, alla quale si rinvia, il primo giudice ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- L'insorgente eccepisce innanzitutto la nullità del giudizio commissionale nella misura in cui il collegio giudicante sarebbe inopportunamente stato presieduto dal giudice P._________, il quale, usando il termine "temerario" in riferimento al gravame inoltrato, avrebbe commesso "una indebita ingerenza sull'alienabile facoltà del ricorrente nella prosecuzione del giudizio" nonché una illecita anticipazione della pronunzia. 
A ben vedere, la censura ricorsuale è manifestamente infondata. In effetti, non appena si legga lo scritto del 3 novembre 2000, ci si accorge che il primo giudice non ha fatto altro che invitare il ricorrente a determinarsi, in ossequio al diritto di essere sentito, sul nuovo provvedimento reso dalla Cassa conformemente all'art. 58 cpv. 1 PA - secondo cui l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata -, e a comunicare se intendeva ritirare o mantenere il ricorso. 
In quello scritto il ricorrente veniva pure avvertito che, a norma dell'art. 85 cpv. 2 lett. a LAVS, qualora il ricorso si fosse appalesato temerario, le spese avrebbero potuto essere poste a suo carico. La semplice circostanza che il giudice, nell'adempimento dei propri doveri procedurali, abbia reso attento l'insorgente, con una lettera standard, sulle possibili conseguenze del suo ricorso, non basta in nessun caso a configurare un valido motivo di ricusa, segnatamente di prevenzione secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d PA. Non mette pertanto conto di esaminare, a mero titolo abbondanziale, se questa censura, formalmente sollevata solo dopo l'emanazione del giudizio commissionale - circa sei mesi dopo aver ricevuto lo scritto incriminato -, non contrasti con il principio della buona fede processuale. 
 
3.- a) Il ricorrente rimprovera inoltre alla precedente istanza di non avere disposto la chiesta audizione dei responsabili della ditta P._________ SA, in seguito fusa con la E._________ SA, dei quali egli aveva fornito nominativi e recapito telefonico e presso i quali sostiene di avere lavorato in un primo tempo dal 28 agosto 1963 al 30 settembre 1964 e in seguito dal 28 febbraio 1968 al 12 giugno 1971. Invocando in questo modo una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) - dal quale, tra l'altro, deve anche essere dedotto il diritto dell'interessato di proporre e fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento (DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate) -, egli osserva che il primo giudice avrebbe ingiustamente rifiutato l'assunzione di una prova rilevante che avrebbe permesso di chiarire se e dove sono stati versati contributi per il periodo controverso. 
 
b) Secondo dottrina e giurisprudenza, sviluppata vigente il precedente testo costituzionale ma che ha mantenuto la propria validità anche in seguito alla sua modifica, se gli accertamenti svolti permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). 
 
 
In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
 
 
c) Nel caso di specie, l'esame degli atti non consente di ravvisare un corretto apprezzamento anticipato delle prove. 
Come detto, la lite verte sul tema di sapere se sono stati versati i contributi di legge per l'anno 1964. L'assicurato sostiene di essere stato in questo periodo alle dipendenze dei datori di lavoro da lui indicati. Dal canto suo, l'amministrazione, dopo aver dovuto rivedere in due occasioni i propri accertamenti - rilevando in un primo tempo e su insistenza del richiedente il versamento di contributi anche per il 1963 e riscontrando in sede ricorsuale registrazioni anche per gli anni 1968-1970 -, invece di contattare direttamente queste persone, ha ritenuto concludenti e definitivi i dati trasmessi direttamente dalle casse cantonali che in precedenza avevano per l'appunto fornito queste incomplete indicazioni. Questa Corte non ritiene di potere sottoscrivere tale modo di procedere. L'istoriato della vertenza, che ha finora confermato la fondatezza delle indicazioni rese dall'interessato, non permette infatti di escludere a priori che la chiesta audizione dei signori E._________ e F._________ S._________ possa apportare nuovi importanti elementi ai fini del giudizio. Alla luce della predetta giurisprudenza, non si può pertanto sostenere che l'assunzione dell'ulteriore misura probatoria sia da ritenere superflua e non possa modificare l'apprezzamento commissionale. E' invece piuttosto da ritenere che l'interpellazione dei citati responsabili possa definitivamente chiarire la pendenza. 
 
4.- Da quanto precede discende che il primo giudice, non procedendo ad ulteriori atti istruttori, ha compiuto una incompleta constatazione dei fatti e quindi commesso una violazione del diritto di essere sentito. Trattandosi di una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 126 V 132 consid. 2b e riferimenti), ne consegue che il gravame merita di essere accolto e gli atti devono essere retrocessi alla precedente istanza per completamento dell'istruzione. 
Va tuttavia osservato che se dall'assunzione di quest'ulteriore prova non dovessero emergere nuovi elementi, la pronunzia commissionale dovrà essere confermata, non essendo stato reso, in siffatta evenienza, evidente o debitamente provato l'errore di registrazione (art. 141 cpv. 3 OAVS) ed ostando alla possibilità di recupero di eventuali contributi non pagati dall'ex datore di lavoro il disposto dell'art. 16 cpv. 1 LAVS, secondo cui i contributi, il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti, non possono più essere né pretesi né pagati. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel 
senso che, annullato il giudizio 16 marzo 2001, la 
causa è rinviata all'istanza di primo grado perché 
proceda conformemente ai considerandi e renda una 
nuova pronunzia. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 21 agosto 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :