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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 3/03 
 
Sentenza del 21 agosto 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
C._________, ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 25 novembre 2002) 
 
Fatti: 
A. 
C._________ si è iscritto all'assicurazione disoccupazione a far tempo dal 4 maggio 2001 dopo aver disdetto il rapporto di lavoro concluso con la ditta X.________. La Cassa disoccupazione OCST di Z._________ ha quindi sospeso per 31 giorni il diritto alle indennità, in quanto l'interessato andava considerato disoccupato per colpa propria. 
 
Nel frattempo l'assicurato ha riavviato un'attività indipendente precedentemente esercitata, notificando i relativi guadagni intermedi. 
 
Il 6 agosto 2001 C._________ ha sottoscritto un contratto di lavoro quale montatore e meccanico con la ditta Y.________SA avente effetto dal 3 settembre 2001, che ha tuttavia disdetto già il 28 agosto 2001. 
 
Con decisione del 7 marzo 2002 l'Ufficio del lavoro del Cantone Ticino (ora Sezione del lavoro) ha poi decretato che dal 1° settembre 2001 C._________ andava considerato inidoneo al collocamento, in quanto a seguito dell'attività indipendente svolta egli non era a disposizione per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste. 
B. 
Contro la decisione amministrativa è insorto l'assicurato con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo di giudicare sul proprio diritto a indennità di disoccupazione dal mese di maggio 2001 al mese di marzo 2002, rispettivamente alle prestazioni di sostegno per l' inizio di una nuova attività. 
 
Con giudizio del 25 novembre 2002 la Corte cantonale ha respinto il gravame adducendo che l'assicurato era seriamente intenzionato a svolgere attività indipendente in proprio, a scapito dell'assunzione di una possibile occupazione quale dipendente, e quindi andava considerato inidoneo al collocamento. Il tribunale cantonale non ha invece statuito sul diritto ai sussidi per intraprendere un'attività indipendente, in quanto nella decisione impugnata l'autorità amministrativa non si era pronunciata sulla questione. 
C. 
Avverso la pronuncia cantonale insorge C._________ con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, ribadendo le richieste presentate in sede cantonale. Egli non contesta l'intenzione di riprendere l'attività indipendente già precedentemente svolta; dichiara tuttavia di aver chiesto aiuto alla Cassa disoccupazione per la durata di tre-quattro mesi, così come l'assegnazione dei sussidi concernenti gli oneri sociali assegnati dal Cantone ai nuovi imprenditori, richiesta che ribadisce in sede federale. 
 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame, il Segretariato di Stato dell'economia non si è espresso, mentre la Sezione cantonale del lavoro propone di respingerlo. 
 
Diritto: 
1. 
In via preliminare va rilevato che nella procedura pendente presso il Tribunale federale delle assicurazioni l'oggetto impugnato ai sensi dell'art. 128 e 97segg. OG è il rapporto giuridico determinato dalla pronunzia cantonale secondo l'art. 98 lett. g OG, che, in seguito all'effetto devolutivo del ricorso, sostituisce la decisione amministrativa impugnata in prima istanza (DTF 117 V 295 consid. 2a; sentenza del 21 aprile 1993 in re S. consid. 2a e 3a, K 117/92). 
 
Oggetto del contendere è quindi unicamente la questione di sapere se l'assicurato va considerato inidoneo al collocamento a partire dal 1° settembre 2001. Né in sede giudiziaria cantonale né in sede amministrativa è stato infatti statuito sul diritto o meno dell'assicurato ad ottenere sussidi per intraprendere un'attività indipendente. E neppure egli ha preteso dall'amministrazione l'emanazione di una decisione formale. 
 
Nella misura in cui pertanto l'assicurato censura la mancata assegnazione delle citate prestazioni, il ricorso è irricevibile. 
2. 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LADI. Tuttavia, nel caso in esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). 
 
L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). 
 
Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). 
4. 
In casu un attento esame dell'incarto permette a questa Corte di confermare integralmente le conclusioni cui è giunto il Tribunale cantonale. 
 
Alla luce della succitata giurisprudenza, infatti, a partire dal 1° settembre 2001 l'interessato non può - anche per sua stessa ammissione - essere considerato idoneo al collocamento. In proposito va rilevato che dai documenti prodotti agli atti risulta che C._________ era intenzionato a riprendere - rispettivamente ampliare - l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente da lui svolta diversi anni prima e continuata a tempo parziale, in misura tale da non essere in grado di assumere normalmente un impiego quale dipendente perlomeno dal mese di settembre 2001. 
 
Già nel corso del mese di luglio 2001 egli ha infatti sottoposto all'Ufficio regionale di collocamento di Z._________ un progetto relativo all'apertura di un'officina meccanica, per cui vi era già il locale, alcuni macchinari e addirittura quaranta clienti a disposizione. Il ricorrente ha poi dichiarato, durante l'audizione che ha avuto luogo nel mese di gennaio 2002 presso l'allora Ufficio del lavoro, di aver ricevuto diversi nuovi lavori alcuni mesi dopo essersi iscritto alla disoccupazione, precisando che, se avesse ottenuto gli aiuti sperati, consistenti nel rimborso degli oneri sociali, avrebbe rinunciato a controllare la disoccupazione durante il mese settembre. Nel medesimo periodo, in particolare alla fine di agosto, egli ha poi rinunciato, ancor prima di iniziare, al posto di lavoro a tempo pieno presso la ditta Y.________ SA. Infine, sempre nell'ambito dell'audizione presso l'Ufficio del lavoro, ha ammesso di non essere in grado di assumere un normale posto di lavoro. La stessa circostanza emerge anche dal tenore delle osservazioni presentate nell'ambito della procedura ricorsuale cantonale, rispettivamente dal ricorso di diritto amministrativo a questa Corte in cui l'interessato precisa di aver manifestato da subito la volontà di riprendere la vecchia attività quale indipendente. 
 
Visto quanto sopra, va considerato provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che l'assicurato, qualche mese dopo l'iscrizione alla disoccupazione, in particolare dal mese di settembre 2001, non disponeva più del tempo necessario per svolgere, accanto all'attività indipendente, un'occupazione salariata a tempo pieno. Correttamente egli non poteva quindi più essere considerato idoneo al collocamento. 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Cassa disoccupazione OCST, Z._________, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 21 agosto 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: