Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_51/2025
Sentenza del 21 agosto 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hurni, Presidente,
Denys, May Canellas,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Kevin Eggimann,
ricorrente
contro
B.________,
patrocinato dagli avv.ti Michele Micheli e Matteo Simona,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione; nullità,
ricorso contro la decisione emanata il 16 dicembre 2024 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni (KSK 24 79/80/84).
Fatti:
A.
A.a. Con decisione 26 giugno 2023 la sede distaccata Engadina/Valli meridionali dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti del Cantone Grigioni ha nominato C.________ curatore generale di A.________.
A.b. B.________ ha escusso A.________ con precetto esecutivo del 2 novembre 2023 per l'incasso di fr. 287'000.--, notificato al curatore generale che ha fatto opposizione.
A.c. Con istanza 14 marzo 2024 B.________ ha chiesto al Giudice unico del Tribunale regionale Maloja il rigetto della predetta opposizione. Il menzionato Giudice, dopo aver notificato i documenti della procedura unicamente a A.________ e non al curatore generale, ha accolto l'istanza con decisione 22 aprile 2024 comunicata il medesimo giorno all'istante e al solo escusso.
A.d. Con scritto 16 maggio 2024 C.________ ha informato il Giudice unico di essere stato nominato curatore generale di A.________, producendo la relativa decisione, e di essere venuto a conoscenza due giorni prima della decisione di rigetto dell'opposizione. Il giorno seguente la decisione di rigetto dell'opposizione è stata inviata al curatore che ha pure preso visione degli atti della procedura.
A.e. Il 24 maggio 2024 A.________, rappresentato dal curatore generale e patrocinato dal suo avvocato, ha inoltrato un'istanza di accertamento della nullità del giudizio del 22 aprile 2024 che il Giudice unico ha accolto con decisione del 27 agosto 2024, in cui ha pure dichiarato che la domanda di rigetto dell'opposizione rimane pendente, assegnando all'escusso un termine di 10 giorni dalla crescita in giudicato della decisione per presentare una determinazione scritta.
B.
Con sentenza 16 dicembre 2024 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Cantone dei Grigioni ha, in accoglimento del reclamo presentato da B.________, annullato la decisione del 27 agosto 2024 e ha posto entrambe le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ha ritenuto che l'accertamento della nullità della decisione minaccia seriamente la sicurezza del diritto, mettendo a rischio il soddisfacimento del credito del reclamante, poiché era già stato comunicato lo stato di ripartizione del ricavo tratto dalla realizzazione degli immobili dell'escusso. Ha aggiunto che la decisione di rigetto dell'opposizione è stata validamente notificata al curatore, mediante la trasmissione effettuata con scritto del 17 maggio 2024, e avrebbe potuto essere impugnata con un reclamo o essere oggetto di un'azione di disconoscimento del debito. La Corte cantonale ha pure considerato che anche se l'istanza 24 maggio 2024 dell'escusso fosse stata trattata come reclamo, essa sarebbe stata volta all'insuccesso perché non sono stati sollevati argomenti rilevanti per la reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione.
C.
Con ricorso del 1° febbraio 2025 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della decisione emanata dalla Camera delle esecuzione e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni e in sua riforma la conferma della decisione del 27 agosto 2024 del Tribunale regionale Maloja. In via subordinata domanda il rinvio della causa all'ultima istanza cantonale, per nuova decisione. Chiede altresì l'accertamento della nullità della decisione di rigetto dell'opposizione del 22 aprile 2024. Il medesimo giorno ha pure presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Narrati e completati i fatti, afferma che la decisione di rigetto dell'opposizione è nulla perché emanata contro una parte priva della capacità processuale e non rappresentata. Nega poi che la notifica della decisione di rigetto dell'opposizione al curatore abbia fatto decorrere un nuovo termine di ricorso e afferma che a torto il Tribunale cantonale ha ritenuto che, se trattata quale reclamo, l'istanza del 24 maggio 2024 avrebbe dovuto essere respinta, atteso che la nullità doveva essere accertata d'ufficio.
Con risposta 4 marzo 2025 B.________ propone che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso sia respinta e che quest'ultimo sia dichiarato inammissibile o, in via subordinata, che sia respinto nella misura in cui risulta ammissibile. Il medesimo giorno ha pure presentato un'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Rimprovera al ricorrente di non essersi sufficientemente confrontato con la motivazione della Corte cantonale concernente la sicurezza del diritto e l'assenza di spiegazioni su come avrebbe potuto impedire il rigetto dell'opposizione. Sostiene che la sola mancanza di un presupposto processuale non giustifica la nullità di una decisione e che con la notifica del 21 maggio 2024 della decisione di rigetto dell'opposizione al curatore è sorto un nuovo termine di ricorso, lasciato trascorrere infruttuosamente.
La Corte cantonale ha invece rinunciato a determinarsi.
Con decreto 17 marzo 2025 il Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF combinati) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità grigione di ultima istanza (art. 75 LTF), che ha statuito in una causa civile in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Esso si rivela quindi da questo profilo ammissibile.
2.
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 149 II 337 consid. 2.2, con rinvii). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Il Tribunale federale non è tuttavia vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore, può accogliere un gravame per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 150 II 346 consid. 1.5.1, con rinvii).
3.
3.1. Per costante giurisprudenza la nullità di una decisione può essere invocata in ogni momento innanzi a qualsiasi autorità e dev'essere constatata d'ufficio (DTF 148 IV 445 consid. 1.4.2, con rinvii). Decisioni viziate sono di regola unicamente annullabili. Esse sono nulle solo se il vizio che le inficia è particolarmente grave, se è manifesto o almeno facilmente riconoscibile e se la sicurezza del diritto non viene seriamente messa in pericolo. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione l'incompetenza dell'autorità giudicante o gravi errori di procedura (DTF 150 II 244 consid. 4.2.1; 149 IV 9 consid. 6.1 e rispettivi rinvii). Fra quest'ultimi viene segnatamente annoverato il fatto che l'interessato non abbia potuto partecipare alla procedura (DTF 137 I 273 consid. 3.1). Ad esempio una sentenza contumaciale, emanata dopo un'inammissibile convocazione edittale, senza che il convenuto fosse a conoscenza del processo e abbia potuto parteciparvi, è toccata da un vizio procedurale talmente grave da risultare nulla (DTF 129 I 361 consid. 2.2; cfr. anche DTF 102 III 133 consid. 3).
3.2. Nella fattispecie l'opponente ha avviato la procedura di esecuzione dopo che era stata istituita a favore del ricorrente una curatela generale. Quest'ultima è la misura più incisiva del diritto di protezione degli adulti (DTF 140 III 97 consid. 4.3) e priva l'interessato per legge dell'esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3 CC) con la conseguenza che gli atti da questi compiuti sono nulli (DTF 117 II 18 consid. 7a). Ciononostante, la procedura di rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo dal curatore per l'escusso si è svolta senza il coinvolgimento del curatore, poiché le notifiche giudiziali sono state fatte direttamente e solo al curatelato. Giova poi rilevare che il precetto esecutivo è stato notificato al curatore, ragione per cui al più tardi con la comunicazione dell'opposizione al creditore procedente sul suo esemplare del precetto esecutivo (art. 76 LEF), questi era al corrente dell'esistenza di una misura del diritto di protezione degli adulti istituita in favore del debitore. Egli doveva quindi designare correttamente l'escusso nella sua istanza di rigetto dell'opposizione, menzionando il suo rappresentante (art. 221 cpv. 1 lett. a CPC a cui rinvia l'art. 219 CPC), ciò che nemmeno pretende di avere fatto, contribuendo così in modo decisivo al descritto grave errore procedurale. La situazione creatasi con il mancato coinvolgimento del curatore generale (a cui competeva di agire per l'escusso) nella procedura di rigetto dell'opposizione è analoga a quella descritta nella citata DTF 129 I 361, in cui il convenuto non ha potuto partecipare al processo.
La Corte cantonale nega invero che le condizioni per accertare la nullità della decisione di rigetto dell'opposizione fossero date, perché una tale constatazione avrebbe messo in pericolo la sicurezza del diritto, atteso che la procedura di esecuzione aveva seguito il suo corso e il 20 agosto 2024 l'Ufficio di esecuzione ha comunicato lo stato di ripartizione della somma ricavata dalla realizzazione degli immobili dell'escusso. Ora, la - descritta - continuazione della procedura di esecuzione non è manifestamente idonea a impedire l'accertamento della nullità della decisione di rigetto dell'opposizione. Questo tribunale ha infatti ad esempio già avuto modo di confermare che una procedura esecutiva, in cui l'escusso è stato senza motivo escluso dalla procedura che ha portato all'alienazione del suo fondo, è nulla (DTF 136 III 571 consid. 6.3 e seg.). Ne segue che la Corte cantonale, regolarmente adita dall'escutente, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità della decisione di rigetto dell'opposizione. Tale nullità, causata dal fatto che l'escusso, privato dall'esercizio dei diritti civili, non è stato - validamente - coinvolto nella procedura di rigetto dell'opposizione non può nemmeno essere sanata mediante la successiva corretta notifica della decisione di rigetto dell'opposizione al curatore.
4.
4.1. Il ricorso si rivela pertanto fondato e la sentenza impugnata dev'essere annullata e riformata nel senso che è accertata la nullità della decisione di rigetto dell'opposizione emanata il 22 aprile 2024 dal Giudice unico del Tribunale regionale Maloja e viene ripristinata la decisione 27 agosto 2024 di tale giudice, con la precisazione che il termine di 10 giorni fissato per presentare una presa di posizione scritta comincia a decorrere dalla notifica del dispositivo della presente sentenza. La causa va rinviata alla Corte cantonale per nuova fissazione delle spese e ripetibili di seconda istanza ( art. 67 e 68 cpv. 5 LTF ).
4.2. In queste circostanze le spese giudiziarie e le ripetibili della procedura innanzi al Tribunale federale vanno poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).
L'opponente chiede però di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Occorre pertanto verificare se sono adempiute le condizioni dell'art. 64 LTF, e cioè l'indisponibilità dei mezzi finanziari necessari per condurre la procedura e conclusioni che non sembrano prive di possibilità di successo. L'indigenza processuale dell'opponente può essere considerata comprovata dai documenti prodotti. Rimane quindi da esaminare se le sue conclusioni non erano prive di probabilità di successo.
4.2.1. In linea di principio, l'esame della predetta condizione avviene in modo indipendente dal ruolo rivestito dalle parti. Se la procedura non richiede una particolare considerazione di quest'ultimo, la valutazione viene effettuata nello stesso modo per l'attore e il convenuto. Infatti anche da un convenuto ci si può aspettare che riconosca delle pretese manifestamente fondate e non proceda in modo insensato (DTF 139 III 475 consid. 2.3).
La situazione si presenta differentemente in una procedura di ricorso: se è stata condivisa dall'istanza precedente, la posizione del convenuto in ricorso può difficilmente essere definita priva di possibilità di successo, ragione per cui tale condizione è generalmente data. Si giustifica però derogare a questo principio se la decisione impugnata soffre di un evidente vizio, segnatamente di un palese vizio di procedura, che comporta da solo l'annullamento della decisione impugnata. In un tale caso ci si può attendere dal convenuto in ricorso che si sottometta al rimedio di diritto della controparte e non generi costi inutili (DTF 139 III 475 consid. 2.3). Ciò vale anche nel caso in cui l'opponente soccombe in primo grado, ma vince in seconda istanza (sentenza 4A_12/2023 del 31 marzo 2023 consid. 8.2.2).
4.2.2. In concreto la sentenza impugnata non soffre di alcun vizio di procedura. Tuttavia in considerazione della - palese - nullità della decisione di rigetto dell'opposizione, a torto misconosciuta dalla Corte cantonale, le conclusioni dell'opponente tendenti alla reiezione del presente ricorso vanno considerate prive di possibilità di esito favorevole. Del resto non si può fare astrazione dal fatto che egli ha contribuito a causare il grave errore procedurale, omettendo di menzionare il curatore nell'istanza di rigetto dell'opposizione, e che, una volta scoperto il pasticcio, ne ha osteggiato la risoluzione. Ne segue che la sua domanda di assistenza giudiziaria va respinta.
4.2.3. Per quanto concerne la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va osservato che la condizione delle possibilità di esito favorevole del ricorso è manifestamente adempiuta e dalla documentazione prodotta risulta pure l'indisponibilità dei mezzi finanziari per condurre la presente causa. La domanda va pertanto accolta, poiché essa è divenuta priva di oggetto soltanto con riferimento alle spese giudiziarie che sono poste a carico della parte soccombente. Per quanto riguarda invece il gratuito patrocinio, occorre osservare che il ricorrente non sarà in grado di riscuotere le ripetibili dall'opponente in ragione della situazione finanziaria di quest'ultimo. Per questo motivo il suo patrocinatore sarà direttamente indennizzato dalla Cassa del Tribunale federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata e in sua riforma è accertata la nullità della decisione di rigetto dell'opposizione emanata il 22 aprile 2024 dal Giudice unico del Tribunale regionale Maloja e viene ripristinata la decisione 27 agosto 2024 di tale giudice, con la precisazione che il termine di 10 giorni fissatovi per inoltrare una presa di posizione scritta comincia a decorrere dalla notifica del dispositivo della presente sentenza.
2.
La causa è rinviata alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni per nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura di seconda istanza.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è respinta.
4.
Nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è accolta e gli viene designato quale patrocinatore l'avv. Kevin Eggimann.
5.
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico dell'opponente.
6.
Le ripetibili di fr. 6'500.-- a favore del ricorrente per la procedura innanzi al Tribunale federale sono poste a carico dell'opponente. La Cassa del Tribunale federale verserà provvisoriamente al patrocinatore del ricorrente un'indennità di fr. 6'500.--.
7.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 21 agosto 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: Piatti