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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.101/2006 /viz 
 
Sentenza del 21 settembre 2006 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch e Favre, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
attore e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari, 
 
contro 
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
convenuti e opponenti, 
patrocinati dall'avv. Marzio Gianora. 
 
Oggetto 
azione di accertamento negativo, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
22 febbraio 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Il 26 febbraio 2003 A.________ ha interposto opposizione contro il precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti da B.________, C.________ e D.________ per un importo di fr. 120'000.--. 
 
Non avendo i creditori domandato il rigetto dell'opposizione né introdotto un'azione ordinaria di condanna al pagamento, il 10 giugno 2003 A.________ si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del predetto debito e l'annullamento del precetto esecutivo. 
 
Con scritto del 12 agosto 2005 B.________, C.________ e D.________ hanno comunicato l'avvenuto ritiro del precetto esecutivo e, di conseguenza, hanno chiesto di stralciare la causa dai ruoli. 
 
Considerato che con il ritiro dell'esecuzione la causa è divenuta priva d'oggetto, il 25 agosto 2005 il Pretore ne ha decretato lo stralcio in applicazione dell'art. 351 CPC/TI. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese ripetibili di fr. 700.-- sono state poste a carico di B.________, C.________ e D.________. 
2. 
Il 26 agosto 2005 A.________ ha adito la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino domandando la riforma del giudizio di primo grado nel senso di decretare lo stralcio "per acquiescenza", ex art. 352 CPC/TI, e di aumentare a fr. 1'200.-- l'indennità per ripetibili. 
 
La sua richiesta è stata accolta limitatamente all'aumento delle ripetibili. 
 
Con riferimento alla qualifica della decisione di stralcio, i giudici della massima istanza ticinese hanno rammentato come l'azione di accertamento presupponga un interesse giuridico e di fatto immediato che deve ancora esistere quando viene emanata la sentenza. In presenza di un'azione di accertamento negativo come quella proposta dall'attore il presupposto dell'interesse giuridico immediato viene a cadere qualora il precettante abbia ritirato l'esecuzione in questione (con l'effetto di non poterne dare notizia a terzi ai sensi dell'art. 8a cpv. 3 lett. c LEF) e non abbia minacciato di far valere quella pretesa in un successivo processo. Nella fattispecie, hanno proseguito i giudici ticinesi, la prima condizione è pacifica mentre la seconda non è stata allegata né appare dagli atti. In ogni caso, se fosse stata realizzata, la causa non sarebbe stata stralciata dai ruoli bensì sarebbe continuata nel merito, cosa che A.________ non ha chiesto, essendosi egli limitato a contestare la qualifica dello stralcio, ma non lo stralcio della causa in sé. In conclusione, essendo venuto meno l'interesse all'accertamento dell'inesistenza del debito, la Corte cantonale ha confermato la decisione del Pretore di stralciare la causa senza conseguenze di merito, in particolare l'acquiescenza dei convenuti. 
3. 
Contro questa decisione A.________ ha tempestivamente inoltrato al Tribunale federale, in un unico allegato, sia un ricorso di diritto pubblico sia un ricorso per riforma. 
 
Con entrambi i rimedi egli postula che la sentenza impugnata venga "annullata ai sensi dei considerandi e riformata come segue: 
1. L'appello 26 agosto 2005 di A.________ è parzialmente accolto. 
2. Di conseguenza il decreto di stralcio 25 agosto 2005 della Pretura di Lugano è annullato e riformato nel senso che, accertato il ritiro dell'esecuzione n. 600566 UEF Lugano da parte dei convenuti, la procedura di cui all'inc. OA.2003.358 della Pretura di Lugano segue 
il suo corso limitatamente all'oggetto dell'azione giudiziaria di accertamento dell'inesistenza di debito; [...]" 
 
Con risposta 6 giugno 2006 B.________, C.________ e D.________ hanno proposto in via principale di dichiarare il ricorso per riforma irricevibile e in via subordinata di respingerlo. 
4. 
Qualora una sentenza cantonale venga impugnata sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma l'art. 57 cpv. 5 OG prevede che, di principio, il Tribunale federale soprassiede alla decisione sul ricorso per riforma sino al giudizio in merito al ricorso di diritto pubblico. Per consolidata giurisprudenza, si può tuttavia derogare a questa regola quando, come nella fattispecie concreta, il ricorso per riforma appare d'acchito inammissibile (DTF 117 II 630 consid. 1a; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 57 OG). 
4.1 A norma dell'art. 48 cpv. 1 OG il ricorso per riforma è ammissibile solamente contro le decisioni finali emanate dall'ultima autorità cantonale, ossia contro decisioni che mettono fine alla lite in quanto statuiscono nel merito della pretesa oppure rifiutano di giudicarla per motivi che escludono definitivamente che essa possa venir nuovamente fatta valere fra le medesime parti (DTF 128 III 250 consid. 1b con rinvii; cfr. anche Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 I pag. 1-75, in particolare pag. 6-7). 
4.2 La sentenza impugnata, con la quale viene confermato un decreto di stralcio emanato in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC/TI, per il motivo che la lite è divenuta priva d'interesse giuridico, non rientra in questa categoria. 
 
L'istituto dell'art. 351 CPC/TI non preclude infatti alle parti la possibilità di reintrodurre il (medesimo) processo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. ad art. 351 CPC/TI). 
4.3 Donde l'inammissibilità del ricorso per riforma. 
 
Gli oneri processuali e le spese ripetibili sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso per riforma è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà ai convenuti fr. 6'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 21 settembre 2006 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: