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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_433/2018  
 
 
Sentenza del 21 settembre 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.B.________ e C.B.________, 
patrocinati dall'avv. André Weber, 
 
Municipio di Minusio, via San Gottardo 60, 6648 Minusio, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 agosto 2018 
dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2017.1). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
C.B.________ e B.B.________ sono comproprietari della particella xxx di Minusio, attribuita dal piano regolatore alla zona residenziale semi-estensiva (R3), confinante verso ovest con il fondo yyy di D.A.________ e A.A.________. Il 16 maggio 2014 il Municipio ha rilasciato ai comproprietari la licenza per ristrutturare la casa monofamiliare e ampliare l'esistente autorimessa seminterrata fino a ridosso del confine con la particella yyy, che comprende anch'essa un'autorimessa. Il 22 dicembre 2014 ha poi autorizzato un'altezza del manufatto pari a 3,23 m misurata dal ciglio superiore del cordolo. 
 
B.   
Il 26 ottobre 2015 gli istanti hanno presentato una domanda in sanatoria per modificare il cordolo a confine, innalzato di circa 17 cm su una lunghezza di circa 3,90 m rispetto a quanto precedentemente autorizzato, richiesta avversata dal vicino. Il 4 aprile 2016 il Municipio ha negato la licenza, ordinando la rimozione del cordolo realizzato senza permesso, decisione confermata dal Consiglio di Stato. Adito dai proprietari, con giudizio del 3 agosto 2018 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione municipale e quella governativa e rinviato gli atti al Municipio, affinché rilasci il richiesto permesso in sanatoria. 
 
C.   
Contro questa sentenza A.A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di confermare la decisione governativa. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 97 consid. 1).  
 
1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale, che impone al Comune l'obbligo di rilasciare una licenza edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d e art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF.  
Certo, la contestata sentenza, di rinvio, costituisce di per sé una decisione incidentale, impugnabile soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), questione decisiva sulla quale il ricorrente non si esprime. Occorre nondimeno rilevare ch'essa, imponendo al Comune di rilasciare il richiesto permesso in sanatoria, non lascia alcun margine di apprezzamento, per cui va trattata come una decisione finale (DTF 141 II 353 consid. 1.1 pag. 360, 14 consid. 1.1 pag. 20). Questa soluzione si impone a maggior ragione, poiché, come si vedrà, il ricorso è chiaramente infondato. 
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando il ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380; 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).  
 
1.4. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto comunale e cantonale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio. Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel suo risultato (DTF 143 I 321 consid. 6.1 pag. 324; 140 I 201 consid. 6.1), ciò che spetta al ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2 pag. 146). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 141 I 49 consid. 3.4 pag. 53).  
 
1.5. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 142 II 355 consid. 6 pag. 358).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha sottolineato che oggetto della vertenza è unicamente la richiesta di approvare in sanatoria la modifica del cordolo a confine con la scala esistente sul fondo yyy, innalzato di circa 17 cm rispetto a quanto precedentemente autorizzato. Ha precisato che i permessi anteriori, passati in giudicato, esulano dalla procedura in esame. Ha poi rilevato che, secondo le autorità inferiori, l'innalzamento litigioso non potrebbe essere autorizzato perché lesivo dell'altezza massima autorizzata di 3,23 m, di per sé già superiore ai 3 m prescritti per le costruzioni accessorie dall'art. 10 cpv. 3 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). Ha per contro ritenuto che, secondo l'art. 40 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Ha stabilito che la maggior altezza del cordolo non dev'essere riportata sul fronte sud dell'autorimessa, poiché il suo spessore di circa 15 cm non determina un ingombro suscettibile d'essere conteggiato nell'altezza della facciata sud dell'autorimessa, in quanto da questo lato il suo sviluppo orizzontale non appare sostanzialmente dissimile da quello di un palo, risultando quindi irrilevante sotto il profilo degli ingombri verticali, motivo per cui da questo punto di vista l'altezza massima autorizzata (3,23 m) non è violata.  
 
Ha aggiunto che neppure da ovest il manufatto litigioso determina un ingombro che dovrebbe essere sommato a quello dell'autorimessa, considerata la contiguità tra i due garage ubicati sui due fondi: il contestato cordolo non si distingue infatti da un'opera di cinta realizzata sul tetto piano dell'autorimessa, adibito, come quello sito sul fondo contermine, a terrazza/giardino pensile. Ne ha concluso che la sua altezza, peraltro inferiore al livello della rete metallica posta sulla corona dell'opera che sorge sul fondo confinante, viste le particolari circostanze del caso di specie, non presta il fianco a critiche. 
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente fa valere una mancata presa in considerazione globale della costruzione litigiosa, la concessione di una discutibile sanatoria di non meglio specificate modifiche da parte del Municipio e il richiamo a una precedente decisione del 3 febbraio 2016, il ricorso è inammissibile. Infatti, come ritenuto dalla Corte cantonale, oggetto del giudizio in esame è unicamente l'innalzamento del cordolo e non il riesame di precedenti permessi passati in giudicato.  
 
2.3. Il ricorrente incentra il gravame sull'assunto secondo cui nella zona residenziale R3 la distanza dai confini è di 4,0 m (art. 4 cpv. 1 lett. b NAPR), fatta eccezione per le costruzioni accessorie che possono sorgere a confine, essendo ammessa un'altezza massima di 3,0 m (art. 10 cpv. 3 e 4 NAPR). Ne deduce che oltre i 3,0 m di altezza, una costruzione accessoria dovrebbe rispettare un arretramento di 4,0 m e non potrebbe più essere edificata a confine. Rileva di non essersi opposto all'iniziale domanda di costruzione che prevedeva un'altezza della soletta di 3,05 m, mentre poi è stata autorizzata fino a 3,23 m.  
 
Egli, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta tuttavia con i differenti argomenti posti a fondamento dell'impugnato giudizio, che adempie le esigenze di motivazione poste a una sentenza dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157), limitandosi ad asserire, in maniera del tutto generica e appellatoria, che, contrariamente alla tesi dei giudici cantonali, il manufatto litigioso determinerebbe un ingombro, perché superando i 3,0 m di altezza dovrebbe rispettare la distanza di 4,0 m dal confine prevista dalle NAPR. Non critica, in particolare, l'applicazione e l'interpretazione dell'art. 40 cpv. 1 LE riguardo al mancato riconoscimento al manufatto in contestazione della qualità di ingombro sui fronti sud e ovest ( sui criteri interpretativi vedi DTF 144 III 54 consid. 4.1.3.1 pag. 57), né tenta di dimostrare l'arbitrarietà degli argomenti addotti dalla Corte cantonale. Del resto, la criticata decisione non è insostenibile e quindi arbitraria neppure nel suo risultato. 
 
3.   
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Minusio, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Losanna, 21 settembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri