Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_721/2022
Sentenza del 21 settembre 2022
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 luglio 2022
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.42).
Fatti:
A.
A.________ ha ottenuto l'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista in Ticino nel 2014. Il 10 giugno 2021 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali alla pena di 18 mesi (da dedurre il carcere preventivo), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, perché ritenuto colpevole dei reati di truffa ripetuta, falsità in documenti ripetuta e omissione della contabilità, condanna cresciuta in giudicato incontestata.
Venutone a conoscenza, l'Autorità ticinese di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (di seguito: l'Autorità di vigilanza) ha avviato nei suoi confronti un procedimento amministrativo e, dopo avere accordato ad A.________ la possibilità di determinarsi, gli ha revocato, il 28 dicembre 2021, l'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista, ritenendo non più adempiuti i requisiti (ottima reputazione e garanzia di un'attività irreprensibile) esatti dall'art. 8 cpv. 2 lett. a in relazione con l'art. 20 della legge ticinese del 1° dicembre 2009 sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid; RL/TI 953.100).
B.
Adito in tempo utile da A.________, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame con sentenza del 4 luglio 2022. Premesso che l'attività oggetto di disamina era soggetta a autorizzazione e ricordati i criteri, fissati dalla legge, per poterne fruire rispettivamente quelli che ne portavano alla revoca, la Corte cantonale ha osservato in primo luogo che il provvedimento litigioso fruiva di una sufficiente base legale (combinati artt. 8 e 20 LFid), rispondeva a un interesse pubblico preponderante (preservare i cittadini da possibili danni e scongiurarli) ed era rispettoso del principio della proporzionalità. Considerate la tipologia e la gravità di quanto rimproverato all'insorgente ha quindi confermato la revoca. Essa ha poi osservato che, sebbene la durata della revoca non fosse trascurabile, la stessa dipendeva della volontà del legislatore di volere trattare con una certa severità i casi come quello in esame, senza poi omettere che l'insorgente potrebbe comunque potuto continuare a svolgere la propria attività collaborando con un fiduciario regolarmente autorizzato. Infine ha precisato che una revoca doveva, per legge (art. 20 cpv. 3 LFid) essere pubblicata sul Foglio ufficiale, allorché la pubblicazione della rinuncia all'autorizzazione non era prevista dalla legge, ragione per cui la relativa richiesta dell'interessato in tal senso era inammissibile.
C.
Il 13 settembre 2022 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede di annullare le decisioni precedenti e di poter continuare a svolgere l'attività di fiduciario commercialista.
Come riferito nell'allegato ricorsuale, lo stesso giorno A.________ ha comunicato per invio raccomandato all'Autorità di vigilanza la propria rinuncia spontanea all'esercizio della professione di fiduciario commercialista, chiedendo inoltre che detta rinuncia venga pubblicata.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura un'istanza può essere esaminata nel merito (DTF 147 I 89 consid. 1; 146 II 276 consid. 1).
2.
2.1. Secondo l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. La parte ricorrente deve avere un interesse pratico e attuale alla disamina delle censure sollevate, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii). Questo interesse deve esistere non soltanto quando è depositato il ricorso, ma anche al momento in cui è statuito sullo stesso (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii). Se l'interesse pratico e attuale fa difetto già al momento in cui è esperito il ricorso, questo è inammissibile. Se esso viene invece a mancare nel corso del procedimento, il gravame diventa privo d'oggetto (sentenza 2C_759/2019 del 7 gennaio 2022 consid. 2.3 e rinvio).
2.2. Nel caso specifico, oggetto di disamina è la revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista di cui il ricorrente era titolare, pronunciata dall'Autorità di vigilanza poiché, a suo avviso non erano più dati i requisiti dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile esatti dall'art. 8 cpv. 2 lett. a LFid per poterne beneficiare e ciò in seguito alla condanna penale, cresciuta in giudicato incontestata, pronunciata nei confronti dell'interessato il 10 giugno 2021. Sennonché, come comunicato a questa Corte dal ricorrente medesimo, lo stesso giorno in cui si è rivolto al Tribunale federale, egli ha rinunciato volontariamente per lettera raccomandata inviata all'Autorità di vigilanza ad esercitare detta professione. Ne discende che quando ha adito il Tribunale federale, il ricorrente non fruiva più di un interesse pratico e attuale a che le censure da lui rivolte contro la revoca venissero esaminate, visto che aveva di sua spontanea volontà rinunciato ad esercitare la professione in questione. Un rimedio giuridico non deve, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici teorici o astratti, anche nell'interesse dell'economia processuale. Inoltre, sulla questione della revoca non sono date, nel caso specifico e nemmeno il ricorrente lo pretende, le condizioni (su questo punto vedasi DTF 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1 e rinvii) affinché, anche in mancanza di un interesse pratico e attuale, il Tribunale federale eccezionalmente esamini la vertenza. Premesse queste considerazioni ne discende che, con riferimento alla revoca dell'autorizzazione, il ricorso è inammissibile.
3.
3.1. Nella misura in cui oggetto di disamina è invece la questione della pubblicazione della revoca sul Foglio ufficiale cantonale è indubbio che al riguardo il ricorrente fruisce ancora di un interesse a ricorrere.
3.2. Sennonché, giusta l'art. 42 LTF un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale - di queste ultime potendo essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria - che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2 e richiami). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie o semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4).
Ora, nella fattispecie, il ricorrente si limita ad affermare che la pubblicazione della revoca "
viola crassamente il regolamento UE 2018/1725, entrato in vigore su territorio svizzero in data 30.05.2018". Oltre a non meglio motivare questa censura, segnatamente a spiegare in ché e perché questo non meglio precisato regolamento sia applicabile in Svizzera e si applica in concreto, il ricorrente non si esprime minimamente sull'argomentazione contenuta su questa problematica nella sentenza impugnata, non sostanzia cioè un'applicazione manifestamente insostenibile e, quindi, arbitraria della normativa cantonale attuata dalla Corte cantonale con riferimento alla pubblicazione contestata. Su questo punto, il gravame non adempie le rigorose esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF e non può pertanto essere vagliato nel merito.
4.
Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.
5.
5.1. Con l'evasione del ricorso la domanda di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.
5.2. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano spese ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 21 settembre 2022
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud