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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1S.8/2004 /col 
 
Sentenza del 21 ottobre 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, giudice presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
X.________ SA, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, 
sede distaccata di Lugano, via Sorengo 7, 
casella postale, 6900 Lugano 3. 
Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, via dei Gaggini 3, casella postale 2720, 
6501 Bellinzona, 
 
Oggetto 
sequestro di un conto bancario, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 luglio 2004 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
Fatti: 
A. 
Nell'ambito di un'indagine di polizia giudiziaria aperta contro i cittadini italiani A.________, B.________ e ignoti, per il titolo di riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato il 18 febbraio 2004 la perquisizione del conto n. zzz intestato alla X.________ SA presso la banca Y.________. L'Autorità federale ha inoltre disposto il sequestro dei saldi attivi depositati sul conto fino alla concorrenza di EUR 303'600.-- e della documentazione concernente lo stesso. Tale importo era stato versato il 19 marzo 2003 da un conto presso un'altra banca con sede in Svizzera, sul quale sarebbero transitati valori patrimoniali di origine criminale. 
B. 
Dando seguito a una richiesta della X.________ SA, il Ministero pubblico della Confederazione le ha trasmesso il 27 febbraio 2004 una copia dell'ordine di perquisizione e sequestro. Dopo uno scambio epistolare, che non occorre qui evocare, la società ha formalmente chiesto il 26 aprile 2004 il dissequestro della relazione bancaria. Il Ministero pubblico della Confederazione, rilevata la necessità di eseguire ulteriori atti d'indagini per chiarire la situazione, ha respinto la domanda con decisione del 30 aprile 2004. 
C. 
Con sentenza del 15 luglio 2004 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto in quanto ammissibile il reclamo della X.________ SA contro il diniego del dissequestro. Ha lasciato indeciso il quesito della tempestività del reclamo, ritenendo comunque il sequestro giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità. 
D. 
La X.________ SA impugna con un ricorso del 13 agosto 2004 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di ordinare il dissequestro del suo conto presso la banca Y.________. Rileva che il versamento sospetto sarebbe stato oggetto di un contestuale prelevamento in contanti di pari importo, sicché il sequestro colpirebbe valori patrimoniali di altri clienti, estranei alle ipotesi di reato, e sarebbe quindi ingiustificato. 
E. 
La Corte dei reclami penali e il Ministero pubblico della Confederazione postulano la reiezione del ricorso. In particolare, quest'ultimo ritiene tardivo il reclamo presentato dalla ricorrente dinanzi alla precedente istanza. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a della legge sul Tribunale penale federale, del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'OG, le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale; la procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale sulla procedura penale (PP; RS 312.0), applicabili per analogia. 
1.2 Respingendo il gravame della ricorrente, la decisione impugnata conferma in sostanza il sequestro e concerne quindi un provvedimento coercitivo secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF (cfr. sentenza 1S.2/ 2004 del 6 agosto 2004, consid. 1.2, destinata a pubblicazione in DTF 130 IV xxx). Essa è quindi impugnabile con un ricorso al Tribunale federale. 
2. 
2.1 La ricorrente sostiene che l'accredito di EUR 303'600.-- sarebbe stato contestualmente prelevato e consegnato in contanti all'avente diritto economico. Risulterebbe infatti dalla documentazione bancaria che il conto presentava il 17 marzo 2003 un saldo attivo di EUR 950,59 e che, dopo una serie di accrediti, tra cui quello litigioso, e quasi contemporanei addebiti, esso ripresentava, il 26 marzo 2003, il medesimo saldo attivo. Secondo la ricorrente, che non avrebbe allora potuto presumere l'origine criminale dei valori patrimoniali, il sequestro interesserebbe quindi un importo di ammontare analogo a quello incriminato, ma estraneo al possibile riciclaggio di denaro. 
2.2 Secondo l'art. 65 cpv. 1 PP gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova devono essere sequestrati e posti in luogo sicuro o contrassegnati. Il loro detentore è tenuto a consegnarli a richiesta dell'autorità competente. Parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca. 
Il sequestro è un provvedimento processuale di natura cautelare, destinato ad assicurare temporaneamente mezzi probatori come pure gli oggetti ed i valori patrimoniali presumibilmente sottoposti a confisca. Presupposto del sequestro è l'esistenza di sufficienti, oggettivi e concreti sospetti di reato nei confronti del detentore dell'oggetto o di un terzo. Al riguardo non occorre tuttavia porre delle esigenze troppo severe se l'inchiesta penale si trova nella sua fase iniziale. Diversamente dal giudice di merito, al Tribunale federale non incombe infatti eseguire a questo stadio del procedimento un'esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa degli indagati e intraprendere una valutazione completa dell'attendibilità dei vari mezzi probatori disponibili, occorrendo invece vagliare se l'autorità federale poteva ammettere l'esistenza di sufficienti, concreti indizi di reato (DTF 124 IV 313 consid. 4, 122 IV 91 consid. 4, 125 IV 222 consid. 2c inedito). 
2.3 Ora, l'esistenza di indizi di reato a carico degli indagati non è di principio posta in discussione dalla ricorrente e non è quindi in concreto litigiosa. Né è di per sé determinante il fatto che la ricorrente sarebbe estranea ai fatti incriminati, poiché, per giustificare l'adozione della misura provvisionale, l'esistenza di sospetti di reato non deve necessariamente riferirsi al detentore dei valori patrimoniali, ma può riguardare anche un terzo (DTF 124 IV 313 consid. 4). È in effetti sufficiente che il bene sequestrato si identifichi con quello pervenuto all'interessato quale frutto di reato (DTF 122 IV 91 consid. 4). Certo, come rileva la ricorrente, risulta dall'estratto del conto bancario che l'accredito litigioso, di EUR 303'600.--, è stato contestualmente preceduto da un addebito di pari importo. Tuttavia, la documentazione bancaria e le spiegazioni addotte al proposito dal responsabile della ricorrente non consentono, per il momento, in mancanza di ulteriori riscontri e verifiche, di chiarire adeguatamente la connessione delle due operazioni, in particolare riguardo al successivo trasferimento della somma al suo beneficiario finale. Allo stato attuale delle indagini, in considerazione dell'esistenza di ulteriori dubbi riguardo alla destinazione dell'importo, ancora si giustifica, quindi, il mantenimento del sequestro. Esso non eccede d'altra parte l'ammontare del versamento sospetto, né sembra impedire alla ricorrente di continuare a svolgere la sua attività commerciale e risulta pertanto rispettoso anche del principio della proporzionalità. Spetterà comunque al magistrato inquirente, tenuto conto dell'avanzare del procedimento, eseguire celermente gli accertamenti mancanti e verificare ulteriormente, sulla base delle risultanze d'inchiesta acquisite, la fondatezza del provvedimento. 
Visto l'esito del ricorso, non occorre esaminare il quesito, lasciato indeciso dalla Corte dei reclami penali, relativo alla tempestività del reclamo presentato dinanzi alla stessa. 
3. 
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili della sede federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
Losanna, 21 ottobre 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: