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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_782/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 21 novembre 2014  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, 
Ursprung, Maillard, 
cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, TCRV, Holzikofenweg 36, 3003 Berna,  
ricorrente, 
 
contro  
 
Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), Via S. Balestra 19, 6901 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte II, del 22 settembre 2014. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 19 dicembre 2013 la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nel quadro di una procedura di revisione dei pagamenti delle indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto e per intemperie presso la Cassa di disoccupazione dell'Organizzazione cristiano-sociale ticinese (OCST), ha condannato fra l'altro OCST (O.________ come responsabile titolare di cassa di disoccupazione) a risarcire alla Confederazione fr. 7'505.10 per prestazioni erogate a un'assicurata in maniera contraria alle disposizioni legali. 
 
B.   
Adito da OCST, il 22 settembre 2014 il Tribunale amministrativo federale, Corte II, ne ha parzialmente accolto il ricorso e ha ridotto l'importo da rimborsare alla SECO a fr. 3'873.60. 
 
C.   
Contro la pronuncia di primo grado, la SECO insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo che il giudizio impugnato sia annullato e sia confermato il provvedimento amministrativo. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina liberamente, con piena cognizione e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).  
 
1.2. La controversia trae il suo fondamento nella responsabilità dei titolari delle casse di disoccupazione verso la Confederazione, i quali rispondono per i danni provocati intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti (art. 82 cpv. 1 LADI). Si tratta di una contestazione pecuniaria in materia di responsabilità dello Stato a norma dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 135 V 98 consid. 5.3 pag. 103).  
 
1.3. Nelle vertenze di natura patrimoniale il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso, come è manifestamente il caso (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) in concreto, è inferiore a 30'000 franchi (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il ricorso non raggiunge l'importo determinante secondo l'art. 85 cpv. 1 LTF, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di importanza fondamentale.  
 
1.4. Secondo giurisprudenza, una vertenza solleva una questione giuridica d'importanza fondamentale quando è necessario, per risolvere il caso concreto, decidere una questione di diritto che solleva un'incertezza particolarmente grave; una tale incertezza esige una chiarificazione urgente da parte del Tribunale federale, autorità giudiziaria suprema investita del compito di sviluppare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 343; 139 III 182 consid. 1.2 pag. 185). La connotazione di questione giuridica d'importanza fondamentale va ammessa in maniera restrittiva (DTF 138 I 143 consid. 1.1.2 pag. 147) e non viene riconosciuta se la medesima questione può riproporsi in qualsiasi momento in un caso con valore di lite sufficiente (v. DTF 137 III 580 consid. 1.1; 134 III 267 consid. 1.2.3). La parte ricorrente che si prevale della natura fondamentale della questione sollevata deve esporre perché ciò sia il caso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 III 185 consid. 1.2 pag. 185; 135 V 98 consid. 6.2 pag. 103).  
 
1.5. Il ricorrente dà per scontato, benché il Tribunale amministrativo    federale l'abbia indicato chiaramente, l'adempimento di tale presupposto processuale, senza tuttavia esporre, come dovrebbe, gli elementi per cui la presente controversia porrebbe una questione giuridica d'importanza fondamentale. Nel proprio ricorso, l'amministrazione si limita a criticare la mancata applicazione da parte dei primi giudici di una propria ordinanza amministrativa - peraltro non vincolante per i tribunali (DTF 137 V 181 consid. 6.1 pag. 187) - e di alcune sentenze dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni. Il ricorrente non spiega però per quale ragione il presente caso risolverebbe una questione di diritto federale, la cui urgenza imponga un intervento immediato del Tribunale federale. Giova peraltro ricordare che la mera citazione di una problematica giuridica (DTF 139 II 340 consid. 5 pag. 344) o la sola applicazione di principi giurisprudenziali a un caso concreto (DTF 134 V 138 consid. 1.3 pag. 137 seg.) non sono ancora tali da riconoscere alla controversia la condizione di ammissibilità dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF.  
 
1.6. Trattandosi di un giudizio del Tribunale amministrativo federale, il ricorso sussidiario in materia costituzionale non può entrare in linea di conto (art. 113 LTF).  
 
2.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Non si riscuotono spese (art. 66 cpv. 4 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, 
Corte II. 
 
 
Lucerna, 21 novembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Bernasconi