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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_492/2022  
 
 
Sentenza del 21 novembre 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Hänni, Ryter, Kradolfer, 
Cancelliera Jolidon. 
 
Partecipanti al procedimento 
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), rappresentato dall'Ufficio federale dell'energia (UFE), 3003 Berna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Marco Garbani, 
opponente. 
 
Oggetto 
Rimborso del supplemento rete, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 maggio 2022 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-4982/2019). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La A.________ SA è stata fondata da 14 Comuni ticinesi. Lo scopo societario è la creazione e la conduzione di un centro balneare munito di fitness, giochi e wellness. 
Al fine di ottenere il rimborso del supplemento pagato per l'utilizzazione della rete di trasporto dell'elettricità (di seguito: supplemento rete), la A.________ SA e l'Ufficio federale dell'energia (di seguito: Ufficio federale) hanno firmato, il 6 dicembre 2016, un "contratto" intitolato "Convenzione sugli obiettivi con la Confederazione" fissando degli obiettivi di efficienza energetica per gli anni 2016-2025 (cfr. art. 105 cpv. 2 LTF). 
Il 6 aprile 2018, l'Ufficio federale ha informato la A.________ SA che, a partire dal 1o gennaio 2018, data dell'entrata in vigore della nuova legislazione sull'energia, essa non avrebbe più avuto diritto al rimborso del supplemento rete; la nuova legge escludeva dal diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che, come la A.________ SA, svolgevano prevalentemente un compito di diritto pubblico. 
Con lettera del 19 aprile 2018, la A.________ SA ha negato di svolgere un tale compito. Di seguito, in diverse missive e in occasione di un incontro, ciascuna delle parti ha persistito nella propria posizione. 
 
B.  
 
B.a. Il 24 maggio 2019, la A.________ SA ha chiesto all'Ufficio federale il rimborso del supplemento rete che aveva pagato per l'anno contabile 2018, ossia fr. 61'890.40.  
Con decisione del 27 agosto 2019 l'Ufficio federale ha respinto la domanda, rilevando che dal 1° gennaio 2018 i consumatori finali che svolgevano prevalentemente un compito di diritto pubblico non avevano più diritto al rimborso del supplemento rete. 
 
B.b. Il Tribunale amministrativo federale ha accolto, con sentenza del 18 maggio 2022, il ricorso della A.________ SA e ha annullato la decisione del 27 agosto 2019 dell'Ufficio federale. Esso è giunto alla conclusione che l'Ufficio federale doveva autorizzare il rimborso del supplemento rete relativo all'anno contabile 2018 per un importo di fr. 61'890.40 sulla base della Convenzione del 6 dicembre 2016 e del diritto previgente.  
 
C.  
Il 17 giugno 2022 l'Ufficio federale ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico. Domanda che la sentenza del 18 maggio 2022 del Tribunale amministrativo federale sia annullata e che venga constatato che la previgente legge sull'energia è stata applicata a torto rispettivamente che la A.________ SA non ha diritto al rimborso del supplemento rete per l'anno contabile 2018. In via subordinata, chiede che la causa sia rinviata all'autorità precedente per determinare se la A.________ SA svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico giusta l'art. 39 cpv. 3 della legge federale sull'energia (LEne; RS 730.0). 
Invitati a determinarsi, la A.________ SA ha chiesto la reiezione in ordine e in merito del gravame. Il Tribunale amministrativo federale si è riferito alle motivazioni e alle conclusioni della propria sentenza. 
L'Ufficio federale ha presentato osservazioni con scritto del 14 settembre 2022. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. In quanto concerne il rimborso del supplemento riscosso per l'utilizzazione della rete di trasporto dell'elettricità, la presente vertenza è una causa di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF. Contrariamente a quanto sostiene l'opponente, infatti, ad essa non si applica l'eccezione prevista dall'art. 83 lett. k LTF, secondo cui il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto (cfr. sentenze 2C_153/2022 del 1o settembre 2022 consid. 1; 2C_850/2019 e 2C_851/2019 del 14 aprile 2020 consid. 1). In effetti, anche a voler qualificare il rimborso litigioso come un sussidio ai sensi dell'art. 83 lett. k LTF, l'attribuzione o la garanzia di un sussidio crea una posizione giuridicamente protetta, con la conseguenza che la sua revoca o il suo rimborso possono essere oggetto di un ricorso in materia di diritto pubblico (sentenze 2C_685/2023 del 26 marzo 2024 consid. 1.3.2; 2C_455/2023 del 22 marzo 2024 consid. 1.3.2). Pertanto, l'impugnativa è in principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.2. Giusta l'art. 89 cpv. 2 lett. a LTF, hanno diritto di ricorrere, segnatamente, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.  
Il ricorso è stato presentato dall'Ufficio federale dell'energia a nome del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). L'approvvigionamento energetico appartiene effettivamente alla sfera delle competenze di questo dipartimento (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. c dell'ordinanza federale del 6 dicembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni [Org-DATEC; RS 172.217.1]). L'Ufficio federale dispone di una procura firmata dal Segretario generale del DATEC (art. 5 Org-DATEC e art. 49 della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA; RS 172.010]). Detto Dipartimento è quindi legittimato a ricorrere e l'Ufficio federale è autorizzato ad agire in suo nome. 
 
1.3. Il ricorso in materia di diritto pubblico è stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme prescritte dalla legge (art. 42 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) del Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF). Esso è quindi ammissibile.  
 
2.  
Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale esamina e applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Per quanto riguarda i fatti, questa Corte fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità precedente (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Può discostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 115 consid. 2). 
 
3.  
Oggetto di disamina è la questione di sapere se, come giudicato dal Tribunale amministrativo federale, esista, sulla base della Convenzione conclusa il 6 dicembre 2016 e sul diritto previgente, un diritto al rimborso del supplemento rete pagato per l'utilizzazione della rete di trasporto dell'elettricità oppure se, come addotto dal DATEC, il nuovo diritto lo esclude. 
A tal fine, occorre innanzitutto esporre le disposizioni determinanti del vecchio diritto e di quello in vigore. 
 
4.  
Il quadro legale di riferimento è il seguente. 
 
4.1. Il 1o gennaio 2018 sono entrate in vigore la legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (di seguito: nuova legge sull'energia) e l'ordinanza federale del 1o novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01). Esse hanno abrogato la legge federale del 26 giugno 1998 sull'energia (vLEne; RU 1999 197 segg.) e l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (vOEn; RU 1999 207 segg.).  
 
4.2. La rete elettrica utilizzata per il trasporto di energia elettrica su lunghe distanze all'interno del Paese e per l'interconnessione con le reti estere è gestita dalla società nazionale di rete (Swissgrid SA) (cfr. artt. 4 cpv. 1 lett. h e 18 cpv. 1 della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico [LAEl; RS 734.7]). Un supplemento sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete (supplemento rete) è riscosso presso i gestori di rete che possono ripercuoterlo sui consumatori finali (cfr. art. 15b cpv. 1 e 2 vLEne e art. 35 cpv. 1 LEne).  
 
4.3. Il vecchio e il nuovo diritto condividono il medesimo meccanismo: a certe condizioni (che saranno illustrate di seguito con riguardo tanto al vecchio [cfr. infra consid. 4.4.1] quanto al nuovo diritto [cfr. infra consid. 4.4.2]), il consumatore finale può domandare il rimborso del supplemento rete che ha pagato. Tra le condizioni da rispettare figura la necessità di stipulare una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione. Tale convenzione, la quale ha una durata minima di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio, fissa per ogni anno civile compreso nella convenzione stessa un obiettivo di efficienza energetica (cfr. art. 3m vOEn e art. 39 OEn). L'eventuale diritto del consumatore finale al rimborso è valutato in relazione a un anno contabile concluso (cfr. art. 3l vOEn e art. 38 OEn); la domanda di rimborso del supplemento rete deve essere presentata all'Ufficio federale al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno contabile per il quale si chiede il rimborso (cfr. art. 3oter vOEn e art. 42 cpv. 1 OEn). I consumatori finali che non rispettano interamente l'impegno preso nell'ambito della convenzione sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso (cfr. art. 15bbis cpv. 5 vLEne e art. 41 cpv. 3 LEne).  
 
4.4. Il vecchio e il nuovo diritto differiscono, invece, con riguardo alle altre condizioni alle quali è subordinato il rimborso del supplemento rete.  
Le disposizioni pertinenti sono le seguenti. 
 
4.4.1. Secondo l'art. 15bbis della vecchia legge sull'energia:  
 
"1 I consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del plusvalore lordo ottengono il rimborso integrale dei supplementi pagati. (...). 
 
2 I supplementi sono rimborsati soltanto se: 
 
a. in una convenzione sugli obiettivi, il consumatore finale interessato si è impegnato a: 
 
1. aumentare l'efficienza energetica, 
2. investire almeno il 20 per cento dell'importo rimborsato in misure di efficienza energetica, 
3. presentare regolarmente un rapporto alla Confederazione; 
 
b. per l'anno considerato, il consumatore finale ha presentato una domanda entro il termine stabilito dal Consiglio federale; 
 
c. per l'anno considerato, l'importo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi. 
(...)." 
 
 
4.4.2. All'art. 39 LEne intitolato "Aventi diritto", il nuovo diritto prevede invece che:  
 
"1 Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato. 
(...) 
3 Non hanno diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. 
(...)." 
 
L'art. 40 LEne dispone che: 
 
"Il supplemento rete è rimborsato soltanto se: 
 
a. in una convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione il consumatore finale si è impegnato ad aumentare l'efficienza energetica; 
b. il consumatore finale presenta periodicamente rapporto alla Confederazione; 
c. il consumatore finale presenta una domanda per l'anno contabile corrispondente; 
d. nell'anno contabile corrispondente l'importo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi." 
 
 
4.5. Il nuovo diritto contiene due disposizioni transitorie consacrate al rimborso del supplemento rete, che figurano l'una nella legge e l'altra nell'ordinanza.  
L'art. 75 LEne intitolato "Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete" prevede che: 
 
"Per i consumatori finali che hanno concluso una convenzione sugli obiettivi secondo il diritto anteriore l'obbligo di impiegare almeno il 20 per cento dell'importo del rimborso per misure di efficienza energetica decade per i periodi di rimborso successivi all'entrata in vigore della presente legge." 
 
L'art. 80 OEn, "Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete", prevede a sua volta che: 
 
"Per i consumatori finali non aventi diritto al rimborso secondo l'articolo 39 capoverso 3 primo periodo LEne, che hanno concluso un accordo sugli obiettivi secondo il diritto previgente, a partire dall'entrata in vigore della LEne decade l'obbligo di rispetto della convenzione sugli obiettivi." 
 
5.  
 
5.1. Nella sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo federale ha rilevato che: l'unica disposizione transitoria prevista dalla nuova legge (cfr. art. 75 LEne; cfr. supra consid. 4.5) si limitava a far decadere l'obbligo di impiegare almeno il 20 % dell'importo del rimborso per misure di efficienza energetica (obbligo previsto dall'art. 15bbis cpv. 2 lett. a n. 2 vLEne; cfr. supra consid. 4.4.1); nessuna disposizione transitoria concerneva la sorte delle convenzioni sugli obiettivi stipulate sulla base del vecchio diritto; nessuna indicazione poteva essere dedotta dalla disposizione transitoria contenuta nella nuova ordinanza d'esecuzione (cfr. art. 80 OEn; cfr. supra consid. 4.5) non essendo stata adottata - al contrario dell'art. 75 LEne - all'esito dell'iter legislativo. Alla luce di tali elementi, l'autorità precedente ha concluso che, siccome la convenzione stipulata nel 2016 dall'opponente prevedeva degli obiettivi di efficienza energetica che si estendevano fino al 2025, sarebbe contrario all'art. 75 LEne, così come al diritto previgente, applicare la nuova normativa.  
 
5.2. L'Ufficio federale sostiene che tale ragionamento disattenderebbe il diritto federale. A suo avviso, il nuovo diritto, entrato in vigore il 1o gennaio 2018, sarebbe applicabile alla presente vertenza, in quanto concerne il rimborso del supplemento rete per l'anno contabile 2018. L'art. 39 cpv. 3 LEne si applicherebbe dunque all'opponente. Ebbene, questa disposizione esclude dal diritto al rimborso i consumatori finali di diritto privato che, come l'opponente, svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali.  
 
5.3. Secondo l'opponente, mediante la conclusione nel 2016 della convenzione sugli obiettivi, la Confederazione si sarebbe impegnata a rimborsare il supplemento rete per i dieci anni successivi nella misura in cui essa rispetterebbe le condizioni fissate per tale rimborso. Il nuovo diritto non conterrebbe alcuna disposizione transitoria che annulla le convenzioni stipulate sulla base del vecchio diritto. Infatti, la sola disposizione transitoria che le concerne, vale a dire l'art. 75 LEne, prevederebbe unicamente la decadenza dell'obbligo di impiegare almeno il 20 % dell'importo del rimborso per misure di efficienza energetica. Questi elementi dimostrerebbero la volontà del legislatore di conservare le convenzioni sugli obiettivi concluse sotto l'egida del vecchio diritto.  
 
6.  
 
6.1. In caso di modifica delle basi giuridiche, le disposizioni legali applicabili a una controversia sono quelle in vigore al momento in cui si sono prodotti i fatti giuridicamente determinanti per la sua risoluzione (DTF 150 I 144 consid. 6.1; 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 41 consid. 6.3.1; 125 V 42 consid. 2b). Concepita per singoli eventi già conclusi, questa regola è completata da quella della retroattività in senso improprio, secondo cui il nuovo diritto si applica alle situazioni sorte nel passato e che persistono al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. La retroattività in senso improprio è in principio ammissibile, a condizione che i diritti acquisiti siano rispettati (DTF 148 V 162 consid. 3.2.1; 146 V 364 consid. 7.1; 144 I 81 consid. 4.1). Essa va distinta dalla retroattività in senso stretto, il cui divieto impedisce di applicare una norma ad eventi accaduti nel passato e completamente conclusi prima della sua entrata in vigore (DTF 147 V 156 consid. 7.2.1; 146 V 364 consid. 7.1), in quanto le persone interessate, nel momento del verificarsi di tali eventi, non potevano conoscere le conseguenze giuridiche derivanti da questi e comportarsi quindi con cognizione di causa (DTF 150 I 144 consid. 6.1; 144 I 81 consid. 4.2).  
 
6.2. Nel caso di specie, occorre constatare che il diritto al rimborso è subordinato a più condizioni sia in base alla nuova legislazione che a quella previgente.  
 
6.2.1. Al riguardo va rilevato che i testi legislativi sopra illustrati (cfr. supra consid. 4.4.1 e 4.4.2) coincidono nella misura in cui entrambi esigono che:  
 
- i costi per l'elettricità devono ammontare, per il consumatore finale, a una certa percentuale del valore aggiunto lordo (cfr. art. 15bbis cpv. 1 vLEne e art. 39 cpv. 1 e 2 LEne); 
- il consumatore finale deve impegnarsi in una convenzione sugli obiettivi ad aumentare l'efficienza energetica (cfr. art. 15bbis cpv. 2 lett. a n. 1 vLEne e art. 40 lett. a LEne); 
- il consumatore finale deve regolarmente presentare un rapporto alla Confederazione (cfr. art. 15bbis cpv. 2 lett. a n. 3 vLEne e art. 40 lett. b LEne); 
- il consumatore finale deve aver presentato una domanda di rimborso per l'anno contabile corrispondente (art. 15bbis cpv. 2 lett. b vLEne e art. 40 lett. c LEne); 
- nell'anno contabile corrispondente l'importo del rimborso ammonta almeno a fr. 20'000.-- (cfr. art. 15bbis cpv. 2 lett. c vLEne e art. 40 lett. d LEne). 
 
6.2.2. Il vecchio e il nuovo diritto differiscono invece sotto due aspetti. In primo luogo, mentre il diritto previgente disponeva che il consumatore finale doveva impegnarsi a investire almeno il 20 % dell'importo rimborsato in misure di efficienza energetica (cfr. art. 15bbis cpv. 2 lett. a n. 2 vLEne; cfr. supra consid. 4.4.1), questa condizione è stata eliminata dall'art 75 LEne (cfr. supra consid. 4.5). In secondo luogo, il nuovo diritto prevede che il diritto al rimborso non esiste più per i consumatori finali che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico.  
 
6.3. Da quel che precede deriva che la convenzione sugli obiettivi, che il consumatore finale deve stipulare con la Confederazione per ottenere il rimborso del supplemento rete, costituisce una delle condizioni del diritto al rimborso in virtù sia del vecchio che del nuovo diritto. Senza la conclusione della stessa non è possibile domandare il rimborso del supplemento rete (cfr. Direttiva dell'Ufficio federale dell'energia del 17 agosto 2023 [stato aggiornato al 1o giugno 2022], Convenzioni sugli obiettivi concluse con la Confederazione per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2, n. 1). Lo scopo della convenzione è fissare, per ogni anno civile, un obiettivo di efficienza energetica per i dieci anni successivi alla sua conclusione, che il consumatore finale deve raggiungere ogni anno affinché il supplemento rete gli venga rimborsato. Occorre, però, che anche le altre condizioni legali siano adempite. Il rimborso non dipende, pertanto, esclusivamente dalla validità della convenzione sugli obiettivi.  
 
6.4. Per quanto concerne il diritto al rimborso, esso è definito nella legge sull'energia (cfr. art. 15bbis vLEne e artt. 39 e 40 LEne) e dev'essere valutato sia secondo il vecchio diritto che il nuovo facendo riferimento a un anno contabile chiuso. Una domanda di rimborso dev'essere inoltrata per ogni anno contabile per il quale un rimborso viene richiesto. Per poter ottenere il rimborso del supplemento rete le condizioni fissate dalla legge devono dunque essere adempiute con riguardo all'anno contabile in questione. Ogni anno civile l'Ufficio federale esamina dette condizioni con riferimento all'anno contabile per il quale il rimborso è stato domandato. Se con riferimento a un anno contabile le condizioni non sono realizzate, il richiedente non ha diritto al rimborso per quell'anno civile.  
 
6.5. Nel caso di specie, il contratto firmato nel 2016 dall'opponente con la Confederazione reca, sul frontespizio, la seguente dicitura: "Oggetto: convenzione sugli obiettivi ai sensi dell'articolo 3m dell'ordinanza sull'energia (OEn) quale presupposto per il rimborso del supplemento di cui all'art. 15b della legge sull'energia (LEne) ". In sostanza, il testo di tale documento, estremamente breve, è il seguente:  
 
"1. Elementi del contratto 
Costituiscono parti integranti del contratto il presente documento contrattuale e la convenzione sugli obiettivi ai sensi dell'articolo 3m OEn elaborata con l'intermediazione dell'Agenzia dell'energia per l'economia (allegato 1). (...) 
 
2. Oggetto del contratto 
Con la firma del presente contratto, la convenzione sugli obiettivi ai sensi dell'articolo 3m OEn fra la Confederazione e la A.________ SA è considerata conclusa. 
 
3. Basi legali 
Al presente rapporto contrattuale sono applicabili l'art. 15bbis LEne e gli articoli da 3l a 3oocties OEn. 
 
4. Esemplari / firma delle parti 
Il presente contratto è redatto in due esemplari. Entrambe le parti vi appongono la loro firma legalmente valida. Ciascuna parte riceve un esemplare firmato" (art. 105 cpv. 2 LTF). 
 
L'allegato 1 riporta gli obiettivi di efficienza energetica da raggiungere, enumerati anno per anno dal 2016 al 2025, e include inoltre delle tabelle e delle cifre che specificano detti obiettivi. 
 
6.6. Come già accennato (cfr. supra consid. 6.3), il contratto firmato nel 2016 attesta che la convenzione sugli obiettivi rappresenta effettivamente una condizione da rispettare per poter ottenere il rimborso. Infatti, ciò risulta dall'oggetto del contratto che figura sul frontespizio, vale a dire "convenzione sugli obiettivi (...) quale presupposto per il rimborso del supplemento (...) ". Questa convenzione tratta soltanto degli obiettivi di efficienza energetica che l'opponente deve raggiungere ogni anno. Contrariamente a quanto sembra aver concluso il Tribunale amministrativo federale, essa non verte sul diritto al rimborso in sé. L'aver stipulato una tale convenzione con la Confederazione non riconosce dunque di per sé un diritto al rimborso e nemmeno può essere interpretato, dal profilo del principio dell'affidamento, nel senso di conferire un diritto al rimborso fino allo scadere della convenzione nel 2025. Il fatto che la convenzione del 2016 fissa degli obiettivi di efficienza energetica fino al 2025 non inficia questa constatazione. Il contratto firmato dall'opponente nel 2016 non le riconosce, pertanto, un diritto acquisito al rimborso del supplemento rete ma le permette unicamente di domandarlo.  
 
6.7. Sapere se alla presente vertenza si applichi il nuovo o il vecchio diritto non risulta quindi dalla convenzione in quanto tale e va determinato sulla base del diritto transitorio.  
Conformemente al diritto transitorio, le disposizioni legali applicabili a una controversia sono quelle in vigore al momento in cui si sono prodotti i fatti giuridicamente determinanti per la sua risoluzione (cfr. supra consid. 6.1). Ebbene, come già visto, il diritto al rimborso è stabilito su base annuale (cfr. supra consid. 6.4). Ne consegue che la sua esistenza è esaminata riferendosi alle disposizioni legali in vigore nell'anno per il quale il rimborso del supplemento rete viene chiesto. Poiché la presente causa concerne una domanda di rimborso per l'anno contabile 2018, è il diritto in vigore nel 2018 che si applica, ossia la nuova legge sull'energia (entrata in vigore il 1o gennaio 2018). L'assenza di una disposizione transitoria nella nuova legge che tratta specificamente delle convenzioni sugli obiettivi firmate antecedentemente al 1o gennaio 2018 è dunque dovuta al fatto che il consumatore finale deve domandare, anno per anno, il rimborso per l'anno contabile chiuso e che l'autorità competente deve statuire per ogni anno contabile sul diritto al rimborso in funzione dell'insieme delle condizioni legali. Tenuto conto del fatto che l'esistenza di tale diritto è determinata annualmente, non era necessario prevedere nella legge una disposizione transitoria che trattasse delle convenzioni sugli obiettivi concluse sulla base del vecchio diritto. 
 
6.7.1. Tenuto conto di quanto precede, il fatto che la convenzione firmata dall'opponente nel 2016 faccia riferimento all'art. 15bbis vLEne (cfr. supra consid. 6.5), il cui capoverso 1 determinava il gruppo di consumatori finali che poteva ottenere il rimborso del supplemento di rete e che la nuova legge abbia introdotto una restrizione a tal proposito, non ha alcuna conseguenza.  
In effetti, tra le condizioni legali che l'autorità competente esamina annualmente figura la necessità di far parte degli aventi diritto così come definiti dalla legge in vigore nell'anno in questione. Fino al 2017, sotto l'egida del diritto previgente, i consumatori finali dovevano aver sostenuto dei costi per l'elettricità che ammontavano ad "almeno al 10 per cento del plusvalore lordo" (cfr. art. 15bbis cpv. 1 vLEne) e l'opponente poteva in principio rispettare tale condizione. A partire dal 2018, in base quindi al nuovo diritto, si è aggiunta, per i consumatori finali di diritto pubblico o privato, l'ulteriore condizione di non svolgere prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali (cfr. art. 39 cpv. 3 prima frase LEne). Se dovesse rientrare in questa categoria, vale a dire svolgere prevalentemente un compito di diritto pubblico, l'opponente non avrebbe diritto al rimborso, tenuto conto del fatto che, come già visto, le convenzioni sugli obiettivi non conferiscono un diritto acquisito al rimborso del supplemento rete (cfr. supra consid. 6.6). Peraltro, quanto precede offre una dimostrazione del fatto che non era necessario introdurre nella legge una disposizione transitoria sugli aventi diritto, in quanto una tale questione poteva essere risolta limitandosi ad applicare le regole usuali che determinano il diritto applicabile ratione temporis in caso di modifica delle basi giuridiche (cfr. supra consid. 6.1). 
Questo contesto spiega anche il tenore dell'art. 80 OEn (cfr. supra consid. 4.5). In effetti, si rendeva opportuno precisare la sorte delle convenzioni sugli obiettivi per i consumatori finali ai quali, dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, si applica l'art. 39 cpv. 3 prima frase LEne e che, per tale motivo, non hanno più diritto al rimborso del supplemento rete. Giusta l'art. 80 OEn, a partire dal 1o gennaio 2018 questi consumatori finali non sono più vincolati dalla convenzione sugli obiettivi firmata con la Confederazione. Questa disposizione dell'OEn si limita quindi a precisare una fattispecie e nulla aggiunge rispetto all'applicazione dei principi generali del diritto transitorio, contrariamente a quanto constatato dalla sentenza impugnata. 
 
6.7.2. L'applicazione delle regole del diritto transitorio permette inoltre di restituire all'art. 75 LEne il suo pieno significato (cfr. supra consid. 4.5). In effetti, l'autorità competente deve verificare se le condizioni poste per il rimborso del supplemento rete sono adempite e, nello specifico, se il consumatore finale ha rispettato l'obiettivo di efficienza energetica fissato nella convenzione in funzione del diritto in vigore l'anno per il quale il rimborso è domandato. Tenuto conto che le convenzioni sugli obiettivi definiscono degli obiettivi per un periodo di dieci anni, si rendeva necessario determinare la sorte dell'obbligo - presente nelle convenzioni firmate sotto l'egida del diritto previgente - di investire almeno il 20 % del rimborso in misure di efficienza energetica (cfr. art. 15bbis cpv. 2 lett. a n. 2 vLEne; cfr. supra consid. 4.4.1), in ragione del fatto che lo stesso è stato eliminato dal nuovo diritto. L'art. 75 LEne risponde precisamente a questa esigenza, in quanto sopprime tale obbligo per i consumatori finali che hanno firmato una convenzione sulla base del vecchio diritto per i periodi di rimborso successivi al 1o gennaio 2018 (cfr. supra consid. 6.2.2). L'introduzione di questa disposizione è spiegata dunque dal fatto che il nuovo diritto si applica immediatamente, quindi anche alle vecchie convenzioni.  
 
6.8. Alla luce di quanto precede, giudicando che la domanda di rimborso per l'anno contabile 2018 doveva essere trattata sulla base del vecchio diritto in vigore fino al 31 dicembre 2017, il Tribunale amministrativo federale ha violato il diritto federale. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata annullata.  
 
7.  
Poiché il nuovo diritto si applica alla presente causa, resta da determinare se, come sostenuto dall'Ufficio federale, l'opponente rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 39 cpv. 3 LEne, cioè se essa sia una consumatrice finale di diritto privato che svolge prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali, ragione per cui non avrebbe diritto al rimborso. 
Il Tribunale amministrativo federale, tuttavia, nulla ha detto in proposito e la sentenza impugnata non riporta i fatti determinanti per poter rendere una decisione al riguardo. Pertanto, occorre rinviare la causa al suddetto Tribunale, affinché esamini questo aspetto. Se giungerà aIla conclusione che l'opponente svolge principalmente un compito di diritto pubblico, quest'ultima non avrà diritto al rimborso del supplemento rete per l'anno contabile 2018 e non sarà più tenuta a rispettare la convenzione sugli obiettivi (cfr. art. 80 OEn). Nel caso contrario, bisognerà determinare se le altre condizioni (cfr. artt. 39 cpv. 1 e 2 e 40 LEne; cfr. supra consid. 6.2), aggiuntive rispetto a quella - già data - dell'esistenza di una convenzione sugli obiettivi, siano anch'esse adempiute per questo anno contabile, ciò che giustificherà se del caso il rimborso per l'anno contabile 2018. 
 
8.  
Per quanto precede, il ricorso dev'essere accolto. La sentenza impugnata va annullata e la causa rinviata al Tribunale amministrativo federale per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi. 
 
Soccombente, l'opponente deve sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza del 18 maggio 2022 del Tribunale amministrativo federale è annullata e la causa rinviata a quest'ultimo per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.  
Non si assegnano ripetibili. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 21 novembre 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: E. Jolidon