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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_25/2024  
 
 
Sentenza del 21 novembre 2024  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio, 
patrocinato dall'avv. Ivan Paparelli, 
controparti, 
 
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, piazza Grande 16b, 6600 Locarno. 
 
Oggetto 
Domanda di revisione della sentenza 6B_318/2024 
del 24 settembre 2024 del Tribunale federale svizzero (incarto CARP 17.2021.10, 17.2024.33+35). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In parziale accoglimento di un appello presentato da A.________ contro un giudizio della Pretura penale, con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) l'ha riconosciuta autrice colpevole di infrazione alla legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) e di esercizio abusivo dell'avvocatura ai sensi dell'art. 29 della legge cantonale del 13 febbraio 2012 sull'avvocatura (LAvv; RL 951.100), limitatamente a determinati fatti incriminati. A.________ è stata condannata alla pena di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 450.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 100.--. 
 
B.  
Con sentenza 6B_318/2024 del 24 settembre 2024, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso presentato da A.________ contro la sentenza della Corte cantonale. 
 
C.  
Con istanza del 12 novembre 2024, A.________ chiede la revisione della citata sentenza del Tribunale federale, invocando quale motivo di revisione l'art. 121 lett. d LTF. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione. Chiede inoltre di acquisire agli atti la sua istanza di sostituzione del difensore d'ufficio formulata nella procedura d'appello, nonché la relativa decisione di diniego del 26 gennaio 2024 della CARP. L'istante postula inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF (DTF 149 III 93 consid. 1.1). La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 147 III 238 consid. 1.2.1 pag. 241; sentenza 6F_41/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 1 e rinvio).  
 
1.2. In concreto, la domanda di revisione, fondata sull'art. 121 lett. d LTF, è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF). La legittimazione dell'istante è pacifica (DTF 149 III 93 consid. 1.2.2).  
 
2.  
 
2.1. L'istante invoca il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF. Rimprovera al Tribunale federale di non avere considerato ch'ella aveva presentato il 18 dicembre 2023 alla Corte cantonale un'istanza con cui ha chiesto la sostituzione del difensore d'ufficio in applicazione dell'art. 134 cpv. 2 CPP, poi respinta con decisione della Presidente della CARP del 26 gennaio 2024.  
 
2.2. Giusta l'art. 121 lett. d LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Questo motivo di revisione concerne il caso in cui il Tribunale federale ha statuito fondandosi su uno stato di fatto incompleto o diverso da quello che risultava dall'incarto. La svista implica un errore e consiste nel misconoscimento o nel travisamento di un fatto o di un documento. Deve riferirsi al contenuto stesso del fatto, rispettivamente alla sua percezione da parte del tribunale, non al suo apprezzamento giuridico (sentenza 4F_22/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 2.2 e rinvio). Un fatto, di cui è censurata l'omissione per svista, è rilevante quando la sentenza di cui è chiesta la revisione sarebbe stata diversa se esso fosse stato preso in considerazione (sentenza 4F_16/2022 del 25 novembre 2022 consid. 3.2 non pubblicato in DTF 149 III 93).  
Il motivo di revisione dell'art. 121 lett. d LTF presuppone che il Tribunale federale poteva considerare nel suo giudizio i fatti in questione. In caso contrario, non sarebbe infatti data una svista. È al riguardo determinante il tema che doveva essere giudicato nella sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_16/2022, citata, consid. 3.2 e riferimenti). 
 
2.3. La sentenza 6B_318/2024 del 24 settembre 2024 verteva sul ricorso della ricorrente contro il giudizio finale di condanna pronunciato dalla Corte cantonale. La questione della mancata sostituzione del difensore d'ufficio nella procedura d'appello non rientrava nei considerandi in diritto di tale giudizio e non era oggetto dell'impugnativa al Tribunale federale. La decisione del 26 gennaio 2024 di diniego della domanda di sostituzione del difensore d'ufficio non è in particolare stata contestualmente impugnata dalla ricorrente (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF) e non rientrava quindi nel tema della causa dinanzi al Tribunale federale. Non si tratta pertanto di un fatto di cui per svista il Tribunale federale non ha tenuto conto. Peraltro, se anche il Tribunale federale avesse omesso a torto di esaminare un'eventuale censura relativa alla mancata designazione di un nuovo difensore d'ufficio in sede di appello, che la ricorrente avrebbe dovuto sollevare in modo conforme al diritto processuale, non sarebbe comunque dato un motivo di revisione giusta l'art. 121 lett. d LTF. Una censura non costituisce in effetti un fatto rilevante ai sensi di questa disposizione, sicché l'omessa trattazione della critica non costituirebbe un motivo di revisione (sentenza 4F_22/2022, citata, consid. 2.2). La revisione non è infatti data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale, a torto, non è entrato nel merito di un ricorso (DTF 122 II 17 consid. 3).  
 
2.4. Per il resto, nella domanda di revisione l'istante ribadisce le sue argomentazioni ricorsuali, segnatamente per quanto concerne l'esistenza di un'inammissibile "reformatio in peius" da parte della Corte cantonale. Ricordato che il Tribunale federale si è espresso al riguardo al considerando n. 4.2 della contestata sentenza, quale rimedio giuridico straordinario la revisione non è destinata a permettere all'istante di ottenere dal Tribunale federale un nuovo esame completo di una sentenza che reputa errata (sentenza 4F_2/2023 del 16 agosto 2023 consid. 2).  
 
3.  
Ne segue che la domanda di revisione deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). In considerazione della situazione finanziaria dell'istante, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF). Non si assegnano ripetibili alla controparte, non invitata ad esprimersi sul gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 novembre 2024 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni