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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_353/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
licenza di condurre, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 maggio 2015 
dal Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadino italiano, settantaquattrenne, domiciliato a X.________ e titolare di una licenza di condurre svizzera, il 12 aprile 2006 ha circolato a 153 km/h, dove vigeva il limite di 90 km/h, in territorio di Pavia. In Italia è stato quindi sanzionato penalmente con una multa ridotta di Euro 357.-- e amministrativamente con una sospensione della patente di 30 giorni decretata dal Prefetto di Pavia. In Svizzera gli è stata inflitta una revoca della licenza di condurre di 3 mesi, provvedimento scontato, tenuto conto del mese di sospensione pronunciato in Italia, dal 12 febbraio al 10 aprile 2007. 
 
Nel gennaio 2014 A.________ è stato ammonito formalmente per aver viaggiato sull'autostrada A2 in territorio di Mendrisio a 109 km/h, ove vigeva un limite di 80 km/h. Entrambe le sanzioni elvetiche sono state iscritte nel registro automatizzato delle misure amministrative. 
 
B.   
Il 1° aprile 2011, alle ore 15.56, A.________ ha circolato in territorio di Como a una velocità di 121 km/h, nonostante il limite di 80 km/h. La polizia stradale italiana gli ha inflitto una multa di Euro 500.--, mentre il Prefetto della Provincia di Como, in difetto di un ritiro materiale della patente, ha disposto un'inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo di 30 giorni, informandone le autorità svizzere. 
 
La Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha quindi aperto un procedimento amministrativo nei confronti dell'interessato, ritirandogli con decisione del 23 luglio 2014 la patente per la durata di 12 mesi, provvedimento confermato il 3 dicembre seguente dal Consiglio di Stato. Adito dall'interessato, con giudizio del 27 maggio 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, in via principale di riformarla nel senso di annullare la decisione della Sezione della circolazione, in via subordinata di modificarla revocando la licenza di condurre per la durata di un mese e, in via ancor più subordinata, per la durata di 11 mesi. 
 
D.   
Il Consiglio di Stato non formula osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. L'Ufficio federale delle strade propone la reiezione del gravame. La Corte cantonale precisa d'aver esaminato le effettive conseguenze subite dal ricorrente in relazione al breve divieto di circolare in Italia. Vista la DTF 141 II 256, posteriore all'impugnato giudizio, essa si rimette nondimeno al giudizio del Tribunale federale. Con osservazioni del 19 novembre 2015 il ricorrente sostiene d'aver motivato gli inconvenienti che gli sarebbero derivati dal ritiro della patente in Italia. 
 
Con decreto presidenziale del 31 agosto 2015 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.  
 
1.2. L'art. 16c bis LCStr recita che dopo un'infrazione commessa all'estero, la licenza di condurre è revocata se all'estero è stato pronunciato un divieto di condurre (cpv. 1 lett. a) e l'infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16be 16c (cpv. 1 lett. b). Per stabilire la durata della revoca della licenza devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all'estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone che non figurano nel registro delle misure amministrative (art. 104b), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all'estero nel luogo dell'infrazione (art. 16c bis cpv. 2 LCStr).  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale cantonale amministrativo, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale.  
 
L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenze 1C_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.1 e 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in RtiD I-2014 n. 47). 
 
2.2. Il ricorrente, che di per sé non critica questa prassi invalsa, precisa di voler mettere in diversa luce la sua immagine di conducente da quella che traspare dalla sentenza impugnata. Adduce l'asserita nullità della decisione del 2 aprile 2014 relativa all'infrazione commessa il 1° aprile 2011 con la quale il Prefetto di Como ha disposto l'inibizione alla guida sul territorio italiano per 30 giorni, al suo dire notificata tardivamente. Al riguardo richiama una norma italiana (art. 201 del decreto n. 295/1992), che prevedrebbe la notifica al trasgressore residente all'estero entro 360 giorni dall'accertamento dell'infrazione: poiché in concreto la notifica del verbale d'accertamento sarebbe avvenuta soltanto il 17 aprile 2012, essa sarebbe tardiva. Ne deduce che le relative sanzioni pronunciate in Italia nei suoi confronti sarebbero estinte e invalide. Sostiene che sulla base della richiamata norma estera, l'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione si estinguerebbe nei confronti del soggetto al quale la notifica non sia stata effettuata nel termine prescritto. Poiché l'inibizione alla guida disposta dal Prefetto di Como costituisce una sanzione accessoria a quella pecuniaria, anch'essa ne seguirebbe il destino. La decisione del 2 aprile 2014 del Prefetto di Como, siccome fondata su una decisione asseritamente estinta e invalida, poiché notificata tardivamente, non poteva quindi essere posta dalle autorità svizzere a fondamento della revoca ai sensi dell'art. 16c bis LCStr, norma che esige che all'estero sia stato "validamente" pronunciato un divieto di condurre.  
 
 
2.3. La Corte cantonale rettamente ha accertato che il ricorrente non ha contestato i fatti rimproveratigli e che non ha impugnato la sanzione penale inflittagli in Italia, sebbene fosse a conoscenza della sua portata (DTF 141 II 220 consid. 3.4.2 pag. 227 seg.). Riguardo alla pretesa nullità della multa estera, ha rilevato ch'egli avrebbe dovuto avversarla tempestivamente dinanzi alle competenti autorità italiane. Ciò, a maggior ragione, perché ammette d'aver commesso il grave eccesso di velocità e ha liberamente sottoscritto il relativo verbale di contestazione.  
 
Al riguardo, il ricorrente adduce che non avrebbe avuto alcun obbligo di invocare in Italia l'asserita nullità della sanzione amministrativa, né di avversare la multa, perché l'invocata norma avrebbe per effetto di estinguere la sanzione amministrativa senza che l'interessato debba compiere alcun atto processuale. Ora, mal si comprende, e il ricorrente non tenta di spiegarlo, perché, ricevuto detto modulo notificato il 17 aprile 2012 e quindi al suo dire tardivamente, l'ha nondimeno sottoscritto e rinviato il 15 giugno seguente. Neppure illustra perché in siffatte condizioni, in maniera contraddittoria, ha nondimeno accettato l'inibizione alla guida sul suolo italiano e ha pagato la multa, senza neppure tentare di farsi restituire l'importo pagato, come risulta dal suo ricorso alla Corte cantonale, nel quale egli precisa peraltro d'aver ricevuto la notifica della violazione delle norme sulla circolazione stradale dopo 10 mesi dall'infrazione (ricorso n. 13 pag. 5). In siffatte circostanze, la tutela della buona fede (cfr. al riguardo sentenza 1C_316/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 3.2), principio del resto nemmeno invocato dal ricorrente, non impone, come ancora si vedrà, di scostarsi dalla soluzione adottata dalla Corte cantonale. 
 
2.4. Infatti, la tesi ricorsuale, speciosa, non regge. Nella fattispecie, in Italia è stato pronunciato un divieto di condurre come presupposto dall'art. 16c bis cpv. 1 lett. a LCStr, sanzione scontata dal ricorrente. Il suo assunto che tale decisione sarebbe "estinta e invalida" non l'esimeva dal farne accertare la pretesa nullità. Ciò vale a maggior ragione ricordato ch'egli, ciò nonostante, ha scientemente compilato e sottoscritto l'apposito "modulo di comunicazione dati del conducente", predisposto dalla polizia italiana, che gli ha inflitto una multa di Euro 500.--, da lui pagata.  
 
In concreto egli non contesta l'adempimento dell'infrazione rimproveratagli. È poi stato accertato che il Prefetto di Como nei suoi confronti ha disposto un'inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo di 30 giorni, decisione passata in giudicato, poiché non impugnata dal ricorrente. In siffatte circostanze, le condizioni dell'art. 16c bis LCStr sono adempiute, visto che questa norma esige semplicemente che sia "stato pronunciato un divieto di condurre", requisito manifestamente adempiuto in concreto (cpv. 1 lett. a; cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.3.1 e 3.3.2). Non spetta alle autorità svizzere pronunciarsi su una pretesa nullità di tale decisione, alla quale il ricorrente ha volontariamente e scientemente dato seguito. 
 
3.  
 
3.1. Subordinatamente il ricorrente adduce un'assenza di recidiva. Al suo dire, l'autorità svizzera non avrebbe potuto considerare in tale contesto la revoca decisa l'11 gennaio 2007 dalla Sezione della circolazione in seguito al decreto del 9 agosto 2006 emanato dal Prefetto di Pavia in relazione all'eccesso di velocità commesso il 12 aprile precedente. Ciò, con riferimento al cambiamento di giurisprudenza operato con la DTF 133 II 331 del 14 giugno 2007, con la quale il Tribunale federale aveva stabilito che l'abrogato art. 34 dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli non costituiva una base legale sufficiente come nemmeno la Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore, per ordinare una revoca a scopo di ammonimento per un'infrazione commessa all'estero (consid. 7 e 8 pag. 345 e segg.), lacuna poi colmata con l'introduzione dell'art. 16c bis LCStr, norma in vigore dal 1° settembre 2008 (DTF 141 II 256 consid. 2.1 pag. 258; sentenza 1C_47/2012 del 17 aprile 2012 consid. 2.2). Ne deduce che la revoca dell'11 gennaio 2007, pronunciata prima dell'entrata in vigore della citata disposizione, non potrebbe entrare in linea di conto.  
 
3.2. L'assunto non regge. In effetti, il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare che l'invocata sentenza esplicherebbe effetto retroattivo, ciò che non è chiaramente il caso (cfr. sentenza 1C_47/2012, citata, consid. 4.1; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 84.5 pag. 661; BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/ MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4aed. 2015, n. 5 ad art. 16c bis LCR pag. 282). Contrariamente all'assunto ricorsuale, il cosiddetto sistema a cascata previsto dagli art. 16be 16c LCStr, che persegue l'obiettivo di inasprire le sanzioni per i recidivi (messaggio del 28 settembre 2007 concernente una modifica della legge sulla circolazione stradale, FF 2007 6880, 6894) è quindi applicabile al caso in esame (sentenza 1C_47/2012, citata, consid. 2.2; BERNHARD RÜTSCHE/DENISE WEBER, in: Niggli/Probst/Waldmann, (ed.), BSK Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 17 seg. ad art. 16c bis, pag. 370 seg.).  
 
3.3. Il ricorrente accenna infine in maniera generica alla pretesa diversità di approccio in materia di circolazione stradale tra il diritto italiano e quello svizzero. Certo, a livello meramente teorico il rilievo può avere qualche fondamento. Gli eccessi di velocità commessi in Italia dal ricorrente giustificano nondimeno l'applicazione del sistema a cascata nel caso di specie (cfr. sentenza 1C_47/2012, citata, consid. 3.3). La tesi ricorsuale, secondo cui la durata della revoca non potrebbe eccedere la durata del divieto di condurre pronunciata in Italia, ossia un mese, è manifestamente infondata. Egli disattende infatti che nel caso di recidiva, le autorità estere non sono di regola a conoscenza delle precedenti misure amministrative adottate in un altro Stato (DTF 141 II 256 consid. 2.4).  
 
4.  
 
4.1. L'insorgente fa valere infine che le autorità cantonali, nello stabilire la durata della criticata revoca, non avrebbero adeguatamente considerato le conseguenze che gli sarebbero derivate dal divieto di condurre all'estero.  
 
4.2. Certo, l'art. 16c bis LCStr in applicazione del principio della parità di trattamento e allo scopo di evitare doppie punizioni permette di ridurre la durata minima della revoca. La Corte cantonale ha considerato che il Prefetto di Como ha vietato al ricorrente di circolare sul suolo italiano per la durata di 30 giorni. Non ha tuttavia decretato la sospensione della patente, come avviene solitamente, perché, in assenza di un fermo immediato, al ricorrente non è stata sequestrata la licenza di condurre. Durante il periodo di questa revoca, sempre in possesso della sua patente di condurre svizzera, egli ha potuto continuare a guidare in tutto il resto del mondo (cfr. per il caso contrario sentenza 1C_316/2010, citata, consid. 3.2). I giudici cantonali hanno inoltre accertato che il ricorrente, all'epoca sempre assistito da un legale, non ha mai puntualizzato se e in che misura il divieto di guidare in Italia per 30 giorni gli è stato di pregiudizio. Ne hanno concluso che il provvedimento limitato all'Italia non gli ha provocato alcun disagio, ritenuto che dagli atti di causa non emerge alcun solido elemento atto a comprovare il contrario.  
 
4.3. Il ricorrente non dimostra che questo accertamento dei fatti sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 105 cpv. 2 in relazione con l'art. 97 cpv. 2 LTF). Esso è peraltro corretto, visto che al proposito in sede cantonale egli non ha precisato quali ripercussioni abbia avuto in Italia il citato divieto. Nel ricorso in esame egli si limita ad addurre che la ditta per la quale lavora in qualità di direttore e della quale è l'azionista di riferimento, circostanza del tutto ininfluente, ne avrebbe risentito notevolmente. Aggiunge poi che in considerazione della sua età (74 anni) l'inibizione alla guida pronunciata in Italia avrebbe influito negativamente anche sulla sua vita sociale. La decisione impugnata, anche sotto questo aspetto, non viola il diritto federale ed è adeguata alla fattispecie, ritenuto pure che il tempo fin qui trascorso non ha privato la misura del suo scopo educativo (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3; sentenza 1C_309/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 4.3).  
 
5.   
Il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 21 dicembre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri