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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_432/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale; qualità di parte, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 agosto 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (inc. n. 60.2017.102). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 20 febbraio 2013 A.________ ha inviato uno scritto alla Pretura di Lugano, che l'ha trasmesso per competenza al Ministero pubblico, segnalando varie attività in ambito finanziario, al suo dire penalmente rilevanti, della società B.________SA. Questa nel 2001 avrebbe realizzato la piattaforma il "xxx", con lo scopo di " facilitare lo scambio di azioni tra i soci in cerca di una uscita dal capitale ", mentre in realtà avrebbe rappresentato una finzione destinata a ingannare terzi. Dopo aver interpellato la FINMA, con decisione del 24 giugno 2014 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato un non luogo a procedere, ritenendo le questioni legate al "xxx" di natura civile. Con giudizio del 13 ottobre 2014, passato in giudicato, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile, per carenza di legittimazione, un reclamo interposto dal denunciante. 
 
B.   
Mediante scritti del 27 gennaio e 27 maggio 2016 A.________ ha nuovamente denunciato non meglio precisati funzionari bancari, fiduciari e membri di B.________SA. Dopo averlo sentito, con decisione del 7 aprile 2017 il PP ha decretato l'abbandono del procedimento penale, non sussistendo le condizioni richieste dall'art. 323 CPP per procedere alla sua riapertura. Con giudizio del 21 agosto 2017 la CRP ha dichiarato irricevibile, per difetto di legittimazione, un reclamo presentato dall'interessato. 
 
C.   
Avverso questa sentenza il 6 ottobre 2017 A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di rinviare gli atti a un'autorità inferiore imparziale, affinché promuova l'accusa di ripetuta ingiuria nei confronti dei querelati e postula la ricusa in blocco della CRP. 
 
Il 20 ottobre, l'8 e il 10 novembre 2017 il ricorrente ha prodotto ulteriori scritti. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e le rimprovera una violazione del diritto di essere sentito, poiché, ritenendolo solo quale denunciante, gli ha negato la qualità di danneggiato e la legittimazione a insorgere. Egli ha quindi un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 LTF; sentenza 1B_320/2015 del 3 gennaio 2017 consid. 1 non pubblicato in DTF 143 IV 77). Con il diniego della sua legittimazione, al ricorrente è infatti definitivamente negata la possibilità di partecipare al procedimento penale. Per lui l'impugnato giudizio costituisce quindi una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF (sentenza 1B_320/2015, citata, consid. 1; DTF 139 IV 310 consid. 1 pag. 312).  
 
1.2. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5), per cui può far valere che la CRP si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito (cfr. anche DTF 139 II 233 consid. 2.3 pag. 235).  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 143 II 283 consid. 1.2. pag. 286). Per di più, quando il ricorrente fa valere la violazione di diritti costituzionali (diritto di essere sentito), esso, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106).  
 
2.  
 
2.1. Nella misura in cui il ricorrente fa valere che nella precedente decisione del 13 ottobre 2014 la CRP non si sarebbe espressa sulla sua domanda di gratuito patrocinio, nonché su altre critiche mosse a quel giudizio, non impugnato, le censure, tardive, sono inammissibili. In quanto ne conclude che pertanto non avrebbe potuto quantificare subito il danno economico, egli misconosce che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente quella decisione.  
 
2.2. In quanto accenna a un preteso accertamento arbitrario dei fatti, egli non dimostra perché, ritenuto il suo difetto di legittimazione, la CRP avrebbe dovuto procedere all'assunzione dei mezzi di prova da lui proposti, potendovi rinunciare senza arbitrio sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 141 I 60 consid. 3.3 pag. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299; 136 I 229 consid. 5.3 pag. 236). Pure l'accenno ad asserite minacce proferite nei suoi confronti da avvocati esula dall'oggetto del litigio, circoscritto alla sua carenza di legittimazione a impugnare il criticato decreto di abbandono.  
 
2.3. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la Corte cantonale non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.), visto che ha motivato in maniera sufficiente la contestata decisione, esponendo i motivi sui quali ha fondato il proprio giudizio. Essa non aveva infatti l'obbligo di discutere tutte le censure da lui sollevate, in particolare, stabilita la sua carenza di legittimazione, quelle inerenti al merito della vertenza, potendosi limitare, senza incorrere nell'arbitrio, a quelle pertinenti (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157; 138 I 232 consid. 5.1 pag, 237).  
 
2.4. Il ricorrente accenna al fatto che avrebbe ricusato il PP, adducendone la sua incompetenza. Ora, nella misura in cui la censura non fosse inammissibile perché nuova (art. 99 LTF), la stessa sarebbe comunque priva di fondamento. Un'asserita incompetenza professionale non fonda infatti di massima un motivo di ricusa (art. 56 lett. f CPP; sentenze 1B_433/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 4.1.1 e 1B_329/2016 del 21 settembre 2016 consid. 1.6; sulla garanzia di un giudice imparziale, applicabile di massima anche al PP, vedi DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2 pag. 179; 138 IV 142 consid. 2.2 pag. 145).  
 
2.5. Egli chiede pure la ricusazione in blocco della CRP. Ora, sulla base del principio della buona fede, la parte che ha conoscenza di un motivo di ricusazione deve invocarlo senza indugio e non soltanto quando, come in concreto, l'esito della procedura le sia sfavorevole, pena la decadenza del diritto di avvalersene (art. 58 cpv. 1 CPP; DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 in fine pag. 4). La ricusazione in blocco della CRP, oltre a essere tardiva, sarebbe comunque inammissibile, poiché i motivi di ricusazione devono essere specificati per ogni singola persona di cui è chiesta la ricusazione (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2; sentenza 1B_201/2017 del 24 maggio 2017 consid. 1.1). Del resto, neppure non meglio precisati asseriti errori commessi dalla CRP fonderebbero di massima un motivo di ricusazione, potendo essere censurati facendo capo se del caso ai rimedi di diritto previsti al proposito (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 pag. 146; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2aed. 2016, n. 30 ad art. 56).  
 
3.  
 
3.1. Riguardo alla legittimazione del ricorrente, la CRP ha rilevato che secondo l'art. 322 cpv. 2 CPP le parti sono legittimate a impugnare un decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo: si tratta di coloro che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica dello stesso (art. 382 cpv. 1 CPP). Riferendosi alla dottrina, ha ritenuto che un tale interesse implica che l'interessato sia personalmente, direttamente e di massima attualmente leso dalla decisione che impugna.  
 
3.1.1. Con riferimento alla nozione di parte, ha osservato che è accusatore privato ai sensi dell'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). Ha aggiunto che i presupposti per il riconoscimento di tale qualità sono quindi lo statuto di danneggiato (art. 115 CPP) e l'esplicita dichiarazione di costituzione di accusatore privato (art. 119 CPP). Secondo l'art. 115 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono direttamente lesi dal reato (cpv. 1) e, in ogni caso, chi è legittimato a sporgere querela (cpv. 2).  
 
Richiamando il messaggio sul CPP (FF 2006 pag. 1076) nonché la giurisprudenza e la dottrina, ha ritenuto che la lesione è diretta solo se il danneggiato ha subito il danno direttamente e personalmente, ciò che impedisce a terzi toccati solo indirettamente d'essere considerati danneggiati. Ha ricordato che, allorquando il pregiudizio è subito dalla persona morale, i creditori della vittima, i cessionari del credito risultante dall'infrazione, le persone legalmente o contrattualmente surrogate, gli azionisti o amministratori di una società non sono considerati direttamente lesi dal reato. Ha esposto che di regola direttamente danneggiato è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma di legge relativa al reato specifico e che, affinché ci sia un nesso di causalità naturale tra l'evento o il comportamento punibile, occorre che quest'ultimo ne costituisca la "condizione sine qua non". 
 
3.1.2. Ha accertato che nel reclamo il ricorrente non ha quantificato né sostanziato in alcun modo l'entità del danno economico che avrebbe personalmente subito in seguito all'attività del "xxx", limitandosi, come in precedenza, a descrivere presunte operazioni e omissioni asseritamente illecite e conflitti d'interesse afferenti persone che, direttamente o indirettamente, hanno avuto o hanno tuttora a che fare con l'operatività e la gestione dello stesso. Ha stabilito che neppure negli scritti trasmessi negli ultimi quattro anni al PP, limitandosi a citare svariate ipotesi di reato non le ha mai adeguatamente sostanziate, né ha precisato il danno che avrebbe subito e che nemmeno gli argomenti addotti nel reclamo consentono di considerarlo parte al procedimento penale. Ne ha concluso ch'egli ha avuto unicamente il ruolo, appartenente a ognuno, di denunciante previsto dall'art. 301 cpv. 1 CPP, che, qualora non sia danneggiato né accusatore privato, non dispone di altri diritti procedurali (cpv. 3), eccetto quello di conoscere l'esito del procedimento (cpv. 2).  
 
3.2. Il ricorrente contesta questa conclusione. Al riguardo si limita tuttavia ad addurre, in maniera invero difficilmente comprensibile, che sarebbe stato "costretto" come investitore straniero ad aprire conti bancari in Svizzera ed essere stato minacciato di non poterlo fare senza partecipare al "xxx". Adduce presunte non meglio specificate scorrettezze nei confronti suoi, della moglie e di familiari, peraltro non legittimati a ricorrere perché non hanno partecipato al procedimento.  
 
3.3. Secondo la costante prassi, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (art. 42 cpv. 1 LTF; DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
3.3.1. Riguardo al danno, egli si limita ad accennare a un'asserita frode di dimensioni colossali ai danni di B.________SA e quindi di soci inesperti come egli medesimo, insistendo su sostenuti danni subiti non da lui stesso, ma dalla società della quale sarebbe stato azionista insieme ai suoi familiari. Accenna inoltre al fatto che una banca avrebbe ingannato lui e i suoi familiari quali clienti, e un altro istituto di credito sua moglie. È tuttavia palese ch'egli non è legittimato a far valere asserite pretese dei suoi familiari, che non hanno partecipato, neppure come denuncianti, al procedimento penale e che non hanno preso parte alla procedura dinanzi alla CRP.  
 
3.3.2. Con riferimento alla mancata precisazione e quantificazione del presunto danno da lui subito, il ricorrente si limita ad addurre un danno esistenziale, ossia la sua "sofferenza interiore", un ingiusto patimento causato dall'asserito illecito, un danno morale a seguito di affermate accuse ingiuste, oltre una lesione dell'immagine e della sua reputazione, senza nemmeno tentare di quantificare il danno economico che avrebbe effettivamente subito. Insistendo sul fatto d'essere stato danneggiato come azionista di B.________SA, egli neppure tenta di dimostrare, come peraltro a ragione ritenuto nel giudizio impugnato (DTF 141 IV 380 consid. 2.3.3 pag. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 pag. 158), che l'azionista non è considerato direttamente leso dal preteso danno subito dalla persona morale. Insiste poi su un preteso ma non quantificato danno subito quale mero azionista, da non meglio precisate accuse "ingiuste" e d'essere stato minacciato da legali di determinate banche, diffondendosi su asserite azioni del "xxx", senza tuttavia dimostrare perché e in che misura ne sarebbe stato direttamente danneggiato. Accenna inoltre a una pretesa inutilizzabilità di prove acquisite al suo dire illecitamente, disattendendo che di massima siffatte decisioni incidentali non sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale (art 93 cpv. 1 lett. a LTF; art. 141 CPP: vedi al riguardo DTF 141 IV 285 e 289). Gli accenni alla sostenuta mancata volontà del PP di esaminare denunce del 2016 per diffamazione, insulti e pretesi attacchi fisici, esulano dall'oggetto del litigio.  
 
3.3.3. Certo, il ricorrente accenna al fatto che sarebbe stato cliente di banche, ancora una volta senza tuttavia cercare di dimostrare quale danno diretto e per quale importo avrebbe subito. Indipendentemente dal fatto che secondo la giurisprudenza (sentenza 1B_118/2017 del 13 giugno 2017 consid. 3.1) tale veste non gli conferisce la qualità di parte lesa quando il comportamento penalmente rilevante della banca non influisce sulle pretese del cliente nei confronti della stessa, ritenuto che la CRP ha negato al ricorrente, senza ch'egli dimostri l'arbitrarietà di tale giudizio, la legittimazione a presentare un reclamo, essa non era tenuta a esaminare le sue censure di merito.  
 
4.  
 
4.1. Quale ulteriore motivazione la CRP ha aggiunto che il ricorrente si è limitato a giustificare l'asserito accertamento incompleto dei fatti, senza aggiungere alcun elemento rilevante. Ha ritenuto che tale argomentazione, in sostanza analoga a quella da lui addotta nell'ambito del procedimento del 2013, non ossequia i requisiti richiesti dall'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP quali motivi necessari a sostegno di una diversa decisione. Ciò poiché egli non si è confrontato con gli elementi costitutivi dei differenti reati da lui esposti, né ha addotto sufficienti indizi a fondamento delle sue tesi accusatorie, ha quindi dichiarato irricevibile il reclamo anche per carenza di motivazione.  
 
4.2. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).  
 
5.   
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 dicembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri