Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_563/2020  
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Annullamento della naturalizzazione agevolata, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 2 settembre 2020 dalla Corte VI del 
Tribunale amministrativo federale (F-1719/2018). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadino nigeriano nato a X.________ (Nigeria) nel 1971 si è colà sposato il 23 aprile 2003 con B.________, cittadina svizzera nata nel 1964. I coniugi si sono stabiliti il 1° settembre 2003 nel Comune di Y.________. Dalla loro unione non sono nati figli. 
 
B.  
Il 18 settembre 2008 A.________ ha inoltrato all'Ufficio federale della migrazione (ora: Segreteria di Stato della migrazione, SEM) una domanda di naturalizzazione agevolata. Nel quadro di questa procedura, il 13 novembre 2009 i coniugi hanno sottoscritto una dichiarazione con la quale confermavano di "vivere in un'unione coniugale reale, integra e stabile allo stesso indirizzo e che non sono previsti né una separazione né un divorzio". Con decisione dell'8 febbraio 2010, cresciuta in giudicato il 12 marzo 2010, è stata accordata al richiedente la naturalizzazione agevolata. Egli ha contestualmente acquistato la cittadinanza del Cantone Ticino e l'attinenza del Comune di Z.________. 
 
C.  
Il 29 maggio 2012 A.________ e la moglie hanno presentato alla Pretura di Lugano una richiesta comune di divorzio, corredata da una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Nella stessa, al punto "assegnazione domicilio familiare" era indicato che a seguito della definitiva separazione dalla moglie, A.________ occupava da due anni un piccolo appartamento al piano inferiore dello stabile appartenente alla comunione ereditaria di cui faceva parte la moglie. Con sentenza del 20 luglio 2012, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio ed ha omologato la convenzione. 
Il 2 gennaio 2013 A.________ si è risposato con una cittadina nigeriana dalla quale ha avuto tre figli, nati rispettivamente nel 2014, nel 2016 e nel 2017. 
 
D.  
Il 12 febbraio 2014, l'Ufficio federale della migrazione ha comunicato a A.________ l'apertura di un procedimento amministrativo volto all'eventuale annullamento della naturalizzazione agevolata. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, preso atto in particolare delle risposte fornite il 28 gennaio 2018 dall'ex moglie dell'interessato ad un questionario sottopostole, con decisione del 19 febbraio 2018 la SEM ha annullato la naturalizzazione agevolata. Ha rilevato che, contrariamente alla dichiarazione del 13 novembre 2009, il matrimonio dell'interessato non costituiva un'unione coniugale effettiva e stabile sia quando è stata rilasciata la dichiarazione sia al momento della concessione della naturalizzazione agevolata. L'autorità federale ha inoltre stabilito che l'annullamento implicava la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della sua famiglia che l'avevano acquisita in virtù della decisione annullata. Adito da A.________, con sentenza del 2 settembre 2020 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ne ha respinto il ricorso. 
 
E.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico dell'8 ottobre 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla unitamente alla decisione della SEM. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la violazione del diritto di essere sentito e del principio della proporzionalità, nonché la violazione dell'art. 41 della previgente legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, del 29 settembre 1952 (vLCit). 
 
F.  
Il TAF comunica di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso, mentre la SEM chiede la reiezione del gravame. 
Con decreto presidenziale del 4 dicembre 2020 è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso, tempestivo, è diretto contro una decisione finale del TAF (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF), che conferma l'annullamento della naturalizzazione agevolata accordata al ricorrente. Contro la stessa è dato il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). Secondo l'art. 83 lett. b LTF, questo ricorso è infatti inammissibile contro le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria: ne segue, a contrario, ch'esso è ammissibile contro decisioni relative a quella agevolata (DTF 138 II 217 consid. 1). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 144 V 35 consid. 5.2.4.; 143 V 19 consid. 1.2 e rispettivi rinvii). Le dichiarazioni del 28/30 settembre 2020, prodotte dal ricorrente, sono successive all'emanazione della sentenza impugnata e sono pertanto inammissibili in questa sede.  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Inoltre, quando, come in concreto, il ricorrente fa valere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 140 III 115 consid. 2), il Tribunale federale esamina le censure soltanto se sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 I 99 consid. 1.7.2). Nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre una sua diversa interpretazione dei fatti, senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.  
 
2.  
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della nuova LCit, ha comportato l'abrogazione della vLCit conformemente all'art. 49 LCit (in relazione con la cifra I del suo allegato). In virtù della disposizione transitoria dell'art. 50 cpv. 1 LCit, l'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. Nella causa in esame, i fatti pertinenti per l'annullamento della naturalizzazione agevolata, vale a dire la separazione del richiedente al momento in cui è stata conseguita, sono avvenuti quando era vigente la vLCit, che è quindi in concreto applicabile (cfr. sentenza 1C_618/2020 del 19 maggio 2021 consid. 2). 
 
3.  
 
3.1. Richiamando l'art. 29 Cost., il ricorrente rimprovera alla precedente istanza di avere violato il suo diritto di essere sentito per avere respinto la domanda di audizione dell'ex moglie. Adduce che una deposizione orale sarebbe stata necessaria per approfondire la questione dell'esistenza di un'unione coniugale effettiva. Critica inoltre il fatto che le sue osservazioni scritte alle risposte dell'ex moglie, non siano state intimate a quest'ultima per un'eventuale ulteriore presa di posizione.  
 
 
3.2. Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 144 IV 302 consid. 3.1 e rinvii). L'invocata garanzia assicura alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1 e rinvii). Il diritto di essere sentito non comprende, in linea generale, il diritto di esprimersi oralmente (DTF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).  
 
3.3. L'ex moglie del ricorrente ha presentato il 28 gennaio 2018 alla SEM le risposte ad una serie di domande concernenti la loro vita coniugale, che le erano state poste il 13 dicembre 2017 dall'autorità federale. Sia il questionario che le risposte sono state trasmesse al ricorrente che ha potuto presentare osservazioni scritte al riguardo. Nell'ambito della procedura ricorsuale, egli ha inoltre trasmesso spontaneamente al TAF una dichiarazione scritta del 18 marzo 2018 dell'ex moglie, contenente alcune precisazioni relative alle risposte del 28 gennaio 2018. Risulta quindi che il ricorrente ha potuto esprimersi compiutamente sia sulle domande rivolte dall'autorità federale all'ex coniuge sia sulle risposte da quest'ultima fornite. In tale contesto egli non ha sollevato contestazioni di natura formale né ha preteso che all'ex moglie fossero poste ulteriori quesiti o richieste di chiarimenti. Ricordato che il diritto di essere sentito non comprende di massima anche il diritto di esprimersi oralmente, la censura deve di conseguenza essere respinta.  
Il richiamo del ricorrente all'art. 31 PA (RS 172.021), che disciplina l'audizione della controparte, non è in concreto pertinente ove si consideri che l'ex moglie non è parte nella procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata, né sostiene interessi contrari. Per il resto, accennando genericamente al fatto di non essere stato sentito oralmente, il ricorrente non invoca l'art. 6 n. 1 CEDU né si confronta con i considerandi della sentenza impugnata, che non ha ravvisato una violazione della norma convenzionale. Poiché il gravame non contiene su questo aspetto una motivazione conforme alle esposte esigenze, esso non deve essere vagliato oltre. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 41 cpv. 1 vLCit, negando di avere rilasciato dichiarazioni false od occultato fatti essenziali riguardo all'esistenza di un'unione coniugale stabile. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalle istanze inferiori, al momento in cui gli è stata concessa la naturalizzazione agevolata, l'unione coniugale sarebbe stata reale ed effettiva. Il ricorrente riconosce la veridicità del contenuto della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal giudice civile. Adduce nondimeno che nel 2010 l'unione coniugale sarebbe stata sospesa soltanto temporaneamente, non avendo allora mai pensato di terminare definitivamente la vita comune: in quel periodo egli non avrebbe infatti avuto la consapevolezza di eventuali difficoltà nel rapporto di coppia. Il ricorrente critica il fatto che il TAF abbia attribuito valenza probatoria alla dichiarazione dell'ex moglie del 28 gennaio 2018, trascurando per contro quella del 18 marzo 2018.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 vLCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a); vi risiede da un anno (lett. b); e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c).  
Conformemente all'art. 41 cpv. 1 vLCit, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, la SEM può annullare la naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali. 
Affinché una naturalizzazione agevolata sia annullata, non è sufficiente che sia stata concessa malgrado il mancato adempimento di una condizione: occorre che sia stata acquisita mediante un comportamento sleale ed ingannevole. Non è indispensabile che questo comportamento sia costitutivo di una truffa ai sensi del diritto penale, essendo per contro necessario che l'interessato abbia fornito consapevolmente delle indicazioni false all'autorità o che l'abbia deliberatamente lasciata in un errore su fatti ch'egli sapeva essenziali (DTF 140 II 65 consid. 2.2). È in particolare questo il caso se il richiedente dichiara di vivere in un'unione stabile con il proprio coniuge, mentre prospetta di separarsi dopo avere ottenuto la naturalizzazione agevolata (sentenza 1C_80/2019 del 2 maggio 2019 consid. 4.1). 
 
La natura potestativa dell'art. 41 cpv. 1 vLCit conferisce una certa libertà di apprezzamento all'autorità competente, che deve tuttavia astenersi da ogni abuso nell'esercizio della stessa. Commette un abuso del potere di apprezzamento l'autorità che si fonda su criteri inappropriati, non tiene conto delle circostanze pertinenti o emana una decisione arbitraria, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (DTF 147 V 194 consid. 6.3; 137 V 71 consid. 5.1). 
Secondo la giurisprudenza, la nozione di unione coniugale ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 lett. c vLCit presuppone non soltanto l'esistenza formale di un matrimonio, ma anche una vera e propria comunione di vita dei coniugi. Ciò è il caso quando esiste una loro volontà comune ed intatta di mantenere un'unione coniugale stabile (DTF 135 II 161 consid. 2). Questa condizione deve essere adempiuta sia al momento dell'inoltro della domanda di naturalizzazione agevolata sia al momento della decisione sulla stessa (DTF 140 II 65 consid. 2.1; 135 II 161 consid. 2). Una separazione sopraggiunta poco tempo dopo la concessione della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza della suddetta volontà di mantenere un'unione coniugale al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (DTF 135 II 161 consid. 2; 130 II 482 consid. 2; 1C_618/2020, citata, consid. 3.1). 
 
4.2.2. La procedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile per il rinvio dell'art. 19 PA). Questo principio vale anche dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 37 LTAF; [RS 173.32]). L'onere della prova spetta all'autorità amministrativa quando, come in concreto, la decisione è a carico dell'interessato. La giurisprudenza ammette nondimeno, in determinate circostanze, che l'autorità possa fondarsi su una presunzione. È questo in particolare il caso per stabilire che il coniuge naturalizzato ha mentito quando ha dichiarato di formare un'unione coniugale stabile, nella misura in cui si tratta di un fatto che concerne il foro interiore ed è legato ad elementi che riguardano la sfera intima, sovente sconosciuti dall'autorità e difficili da dimostrare (DTF 135 II 161 consid. 3). Di conseguenza, se lo sviluppo cronologico rapido degli avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione è stata ottenuta in modo fraudolento, spetta all'interessato rovesciare questa presunzione: ciò in base al suo obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA; DTF 135 II 161 consid. 3), ma anche nel suo proprio interesse (DTF 130 II 482 consid. 3.2). Per sviluppo cronologico rapido degli avvenimenti, la giurisprudenza intende un periodo di diversi mesi, o anche di un anno, ma non superiore ai due anni (sentenze 1C_618/2020, citata, consid. 3.1; 1C_80/2019, citata, consid. 4.2 e rinvii).  
Trattandosi di una presunzione di fatto, che risulta dalla valutazione delle prove e non modifica di per sé l'onere probatorio, per rovesciarla l'interessato non deve portare la prova contraria del fatto presunto, in modo tale che l'autorità possa avere la certezza ch'egli non ha mentito. È sufficiente che riesca a sostanziare l'esistenza di una ragionevole possibilità ch'egli non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il proprio coniuge. Può farlo rendendo verosimile sia la sopravvenienza di un avvenimento straordinario, suscettibile di spiegare il rapido deterioramento della relazione coniugale, sia la mancata consapevolezza della gravità dei problemi di coppia, e pertanto l'esistenza di una vera volontà di mantenere un'unione stabile con il proprio coniuge nel momento in cui è stata sottoscritta la dichiarazione concernente l'unione coniugale (DTF 135 II 161 consid. 3; 1C_658/2019 del 28 febbraio 2020 consid. 3.1.2; 1C_80/2019, citata, consid. 4.2). 
 
4.3. Nella fattispecie, la precedente istanza ha accertato che la separazione definitiva dei coniugi è avvenuta nel maggio del 2010. Questo accertamento non è censurato d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF ed è pertanto vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso è peraltro conforme agli atti ove si consideri che nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 29 maggio 2012, sottoscritta dai coniugi e presentata contestualmente alla richiesta comune di divorzio al giudice civile, è esplicitamente dichiarato che a seguito della definitiva separazione dalla moglie, il ricorrente occupava da due anni un piccolo appartamento situato al piano inferiore dell'edificio di proprietà della comunione ereditaria di cui faceva parte la moglie. Il TAF ha al riguardo rilevato che questa circostanza è stata confermata dall'ex moglie nelle dichiarazioni scritte del 28 gennaio 2018 alla SEM, in cui ha precisato che nel 2009 esistevano già problemi coniugali, che la separazione è avvenuta nel 2010 e che al momento in cui il ricorrente ha ottenuto la naturalizzazione agevolata la loro unione coniugale non era né stabile né orientata verso il futuro.  
Il ricorrente si limita ad addurre che nel 2010 la sospensione dell'unione coniugale sarebbe stata soltanto temporanea e richiama al riguardo lo scritto del 18 marzo 2018 prodotto in sede di ricorso dinanzi al TAF, in cui l'ex moglie ha relativizzato le sue precedenti dichiarazioni del 28 gennaio 2018 asserendo che nel febbraio del 2010 l'unione sarebbe ancora stata effettiva, soffrendo tutt'al più di "piccoli malumori (...) per questioni di coppia su problematiche quotidiane". Certo, la considerazione dei precedenti giudici secondo cui la dichiarazione scritta del 18 marzo 2018 dell'ex moglie sarebbe poco attendibile siccome avvenuta tra i sei e gli otto anni dopo la separazione, rispettivamente il divorzio, non può essere condivisa. Ciò ove si consideri che l'attendibilità della dichiarazione del 28 gennaio 2018, rilasciata quindi soltanto sette settimane prima di quella del 18 marzo 2018, non è stata messa in discussione in base al tempo trascorso. È tuttavia in modo sostenibile che il TAF ha ritenuto la seconda dichiarazione non idonea a sminuire la rilevanza probatoria della prima, in cui l'ex moglie ha risposto puntualmente a specifiche domande poste dall'autorità federale, confermando in modo coerente quanto risultava dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. La successiva dichiarazione scritta, del 18 marzo 2018, si limita infatti a ridimensionare in modo generico quella precedente ed è stata rilasciata dall'ex moglie su richiesta del ricorrente dopo la decisione di annullamento della naturalizzazione agevolata. Non vi sono quindi ragioni per rivenire sull'accertamento, non inficiato d'arbitrio, secondo cui la separazione definitiva dei coniugi è avvenuta nel maggio del 2010.  
 
4.4. In tali circostanze, il TAF ha considerato a ragione che tra la concessione della naturalizzazione agevolata (8 febbraio 2010) e la separazione dei coniugi (maggio 2010) erano trascorsi circa tre mesi e mezzo, sicché questo breve lasso di tempo era di natura tale da fondare la presunzione di fatto che l'unione coniugale non era più né stabile né orientata verso il futuro al momento della decisione di naturalizzazione.  
Conformemente all'esposta giurisprudenza, si tratta quindi in concreto unicamente di determinare se il ricorrente sia riuscito a sostanziare l'esistenza di una ragionevole possibilità ch'egli non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con la propria moglie quando ha ottenuto la naturalizzazione agevolata. Al riguardo, egli si limita tuttavia a ribadire che la convivenza sarebbe stata sospesa soltanto provvisoriamente nel 2010, tant'è che entrambi i coniugi hanno vissuto nello stesso immobile, seppure in appartamenti separati. Adduce inoltre che il fatto di non avere avuto figli non avrebbe costituito un problema fino a quel momento e ch'egli avrebbe avuto l'effettiva volontà di continuare a vivere in un'unione coniugale stabile. Con queste argomentazioni il ricorrente tenta unicamente di ridimensionare il carattere definitivo della separazione nel 2010, ma non rende seriamente verosimile che al momento della sottoscrizione della dichiarazione comune, rispettivamente della decisione di concessione della naturalizzazione, esisteva sempre tra i coniugi un'armonia tale da fare prospettare la continuazione della loro comunione per un periodo durevole. Egli non apporta infatti alcun elemento concreto al proposito. Né sostiene che sarebbe sopraggiunto un avvenimento straordinario che avrebbe provocato la fine dell'unione coniugale o che consentirebbe di ritenere ch'egli non era consapevole del deterioramento della relazione di coppia. In definitiva, il ricorrente non ha apportato prove idonee a confutare la presunzione che l'unione coniugale non era stabile né orientata al futuro sia al momento della dichiarazione comune sia a quello dell'ottenimento della naturalizzazione agevolata. La decisione di annullamento non viola di conseguenza l'art. 41 cpv. 1 vLCit. 
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente lamenta una violazione del principio della proporzionalità e dell'art. 8 n. 1 CEDU, adducendo che la decisione di annullamento della naturalizzazione agevolata potrebbe comportare un'eventuale revoca del permesso di domicilio e pregiudicare quindi i suoi prevalenti interessi privati e familiari a rimanere in Svizzera.  
 
5.2. La questione dell'eventuale ulteriore permanenza del ricorrente in Svizzera esula dall'oggetto della causa in esame. Su questo aspetto si pronuncerà se del caso la competente autorità della migrazione in applicazione del diritto in materia di stranieri e della loro integrazione, dopo la crescita in giudicato della decisione di annullamento della naturalizzazione agevolata. Degli interessi privati e familiari del ricorrente e dei suoi congiunti potrà essere tenuto conto nell'ambito di quella procedura (DTF 140 II 65 consid. 4.2.2). La censura non deve pertanto essere vagliata oltre in questa sede.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente sostiene che i suoi figli avrebbero esclusivamente la cittadinanza svizzera, sicché con la perdita della stessa a seguito dell'annullamento della sua naturalizzazione, essi diverrebbero apolidi. Lamenta al riguardo una violazione dell'art. 41 cpv. 3 vLCit, dell'art. 24 n. 3 del Patto ONU II (RS 0.103.2), dell'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e dell'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani.  
 
6.2. Secondo l'art. 41 cpv. 3 vLCit, salvo esplicita decisione contraria, l'annullamento della naturalizzazione implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l'hanno acquistata in virtù della decisione annullata. Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare l'annullamento della naturalizzazione non si estende imperativamente a tutti i membri della famiglia. L'art. 41 cpv. 3 vLCit non specifica le condizioni secondo cui gli effetti dell'annullamento devono essere estesi anche agli altri membri della famiglia. Nell'interesse della sicurezza del diritto e della parità di trattamento, spetta alle autorità preposte all'applicazione della disposizione elaborare i criteri e i principi da considerare per limitare gli effetti dell'annullamento della naturalizzazione al solo interessato, rispettivamente per estenderli anche ai congiunti. In questo contesto, le autorità devono lasciarsi guidare dalla Costituzione come pure dal senso e dallo scopo della legge sulla cittadinanza (DTF 135 II 161 consid. 5.3). Secondo il manuale della SEM sulla cittadinanza (per domande fino al 31 dicembre 2017), i figli della persona interessata non sono integrati nella decisione di annullamento secondo l'art. 41 cpv. 3 vLCit se tale decisione li renderebbe apolidi (cfr. manuale, capitolo 6, pag. 11; sentenza 1C_214/2015 del 6 novembre 2015 consid. 2.1; cfr., nel diritto attualmente in vigore, l'art. 36 cpv. 4 lett. b LCit).  
 
6.3. Nella fattispecie, né la decisione della SEM né la sentenza del TAF affrontano la questione dell'eventuale apolidia dei figli minorenni del ricorrente. Tali decisioni si limitano infatti a rilevare succintamente che l'annullamento della sua naturalizzazione agevolata comporta la perdita della cittadinanza anche per i suoi figli. Come visto, l'estensione dell'annullamento agli altri membri della famiglia non è però automatica. Spettava all'autorità federale accertare e delucidare la situazione dei congiunti del ricorrente, in particolare riguardo ad un possibile caso di apolidia dei figli, ed esporre i motivi per cui, dandosene le condizioni, si giustificava di estendere anche a loro la perdita della cittadinanza. In mancanza di accertamenti al riguardo, la questione non può essere decisa in questa sede. Si impone pertanto di rinviare gli atti alla precedente istanza, affinché siano eseguiti gli accertamenti necessari e sia statuito nuovamente sull'eventuale perdita della cittadinanza svizzera dei figli del ricorrente.  
 
7.  
 
7.1. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata deve essere annullata nella misura in cui concerne la perdita della cittadinanza svizzera per i figli del ricorrente. La causa è rinviata alla precedente istanza, affinché siano eseguiti gli accertamenti concernenti la loro situazione e sia statuito nuovamente al riguardo.  
 
 
7.2. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente in misura corrispondente al suo grado di soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Al ricorrente, parzialmente vincente, deve essere riconosciuta un'indennità ridotta a titolo di ripetibili di questa sede, a carico della Confederazione (art. 68 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza emanata il 2 settembre 2020 dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI, è annullata nella misura in cui concerne la perdita della cittadinanza svizzera per i figli del ricorrente. La causa è rinviata al Tribunale amministrativo federale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
La Confederazione Svizzera (Segreteria di Stato della migrazione) verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e alla Corte VI del Tribunale amministrativo federale. 
 
 
Losanna, 21 dicembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Gadoni