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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_634/2021  
 
Decreto del 21 dicembre 2021 
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Giudice presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona, 
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Procedura amministrativa, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 9 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.273). 
 
 
Considerando:  
che con decisioni del 17 maggio 2021 (n. LIT.2021.5 e LIT.2021.6) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibili le impugnative presentate da A.________ avverso l'operato della Commissione indipendente LIT; 
che, adito dall'interessata, con giudizio del 9 settembre 2021 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, preso atto del ritiro del ricorso, lo ha stralciato dai ruoli; 
che avverso questa decisione il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre decisioni della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio; 
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021; 
che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; 
che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); 
che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne); 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); 
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito l'impugnato giudizio cantonale, dopo aver ritirato il gravame inoltrato contro di esso; 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 dicembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri