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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.299/2002 /bom 
 
Sentenza del 22 gennaio 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett e Nyffeler, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
convenuto, 
patrocinato dall'avv. Pascal Simonius, c/o avv. Mario Postizzi, via E. Bossi 1, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
B.________, 
attore, 
patrocinato dall'avv. Brenno Brunoni, via G.B. Pioda 14, casella postale 3339, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
16 luglio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Protagonisti della presente causa sono B.________ e A.________, i quali, verso la fine degli anni ottanta, partecipavano in misura uguale alla società di diritto italiano X.________ Srl (di seguito: X.________), proprietaria di un vasto appezzamento di terreno nella periferia di S.________ (I). 
A.a Il 22 maggio 1990 X.________ ha promesso a Y.________ SpA (di seguito: Y.________) la vendita o la locazione di un complesso immobiliare a destinazione commerciale ubicato sui citati fondi. L'opera sarebbe stata realizzata a spese di X.________, la quale l'avrebbe poi consegnata a Y.________ "chiavi in mano". La licenza edilizia necessaria è stata ottenuta il 27 giugno1990. 
 
Nel corso del 1991, a causa delle modifiche apportate dal Comune di S.________ ai piani particolareggiati della località interessata, la progettazione definitiva e la relativa edificazione del centro commerciale hanno subito un differimento tale da indurre Y.________ a convenire X.________ in giudizio per inadempienza contrattuale. Il litigio si è concluso il 3 agosto 1993 con un accordo transattivo in virtù del quale il contratto preliminare del 22 maggio 1990 è stato sciolto e X.________ ha restituito la caparra. Contestualmente, Y.________ si è impegnata a stipulare un contratto di compravendita per l'erigendo centro commerciale - ad un prezzo omnicomprensivo di 51 miliardi di lire - con la W.________ SpA (di seguito: W.________), destinata a subentrare a X.________ nella proprietà dei fondi. 
A.b A seguito del contenzioso venuto in essere fra Y.________ e X.________, l'operazione è stata infatti impostata diversamente. 
 
La nuova strategia prevedeva il coinvolgimento di un'altra società, la W.________ appunto, la quale avrebbe acquistato il terreno appartenente a X.________ e avrebbe poi affidato i lavori di costruzione alla Z.________ SpA (di seguito: Z.________), società controllata da B.________. 
 
Il 4 ottobre 1993 presso la sede di Z.________, si è svolta una riunione cui hanno partecipato B.________, il fiduciario luganese C.________, l'esperto fiscale D.________, il commercialista E.________ e, in maniera non continuativa, A.________. 
In tale occasione è stato deciso - per ragioni prevalentemente fiscali - che C.________ avrebbe costituito una società holding di diritto lussemburghese onde acquistare la W.________. In un primo tempo la W.________ sarebbe stata detenuta per il 90% (corrispondente a 810 milioni di lire) dalla neocostituita società e per il 10% (pari a 90 milioni di lire) da Z.________. Successivamente, la società lussemburghese, denominata V.________ SA (di seguito: V.________), avrebbe rivenduto le azioni W.________ a Z.________. Il 21 ottobre 1993 si è tenuto un secondo incontro, alla presenza dei soli D.________, B.________ e E.________. 
A.c L'operazione immobiliare è stata realizzata con un utile di circa 20 miliardi di lire. 
B. 
Tra B.________ e A.________ è sorta una controversia circa la titolarità del pacchetto azionario della V.________, detenuto a titolo fiduciario da C.________. 
B.a Il 6 dicembre 1996 A.________ ha domandato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di ordinare a C.________ la restituzione di 277 azioni della V.________, pari alla sua quota del 55,55%. 
 
Con petizione del 10 gennaio 1997 B.________ è intervenuto in via principale nella lite chiedendo l'accertamento della sua integrale titolarità in punto alle azioni della V.________, la reiezione della petizione incoata da A.________ nei confronti di C.________ nonché la consegna di tutte le azioni costituenti il capitale azionario della V.________. 
 
Con l'accordo di tutte le parti in causa le due procedure sono state congiunte per l'istruttoria. 
B.b La petizione di B.________ è stata integralmente accolta. Il 12 settembre 2001 il Pretore ha ordinato a C.________ di consegnare a B.________ tutte le azioni V.________. La richiesta di C.________, volta all'accertamento della corretta esecuzione del mandato affidatogli, è stata dichiarata irricevibile siccome non introdotta nella forma proceduralmente adeguata, ovvero quale domanda riconvenzionale. 
 
 
Dato l'esito della procedura avviata da B.________, con giudizio separato dello stesso giorno, il giudice ha integralmente respinto l'azione introdotta da A.________. 
C. 
L'appello interposto dal soccombente è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 16 luglio 2002. 
 
Come già il Pretore, anche il Tribunale d'appello - ai fini del giudizio sulla titolarità delle azioni della V.________ - ha ritenuto indispensabile stabilire se l'operazione immobiliare tra W.________ e Y.________ andava ricondotta alla sola iniziativa di Z.________ oppure se vi erano correlazioni con la precedente operazione tra X.________ e Y.________, rispettivamente se la V.________ era stata costituita su mandato unico di B.________ oppure congiuntamente a A.________. La Corte cantonale ha in primo luogo escluso una partecipazione personale di A.________ alla costituzione della V.________. Sulla base della documentazione agli atti e delle numerose audizioni testimoniali i giudici ticinesi hanno infatti stabilito che l'operazione era stata ideata da B.________, con l'aiuto degli esperti D.________ e E.________, nell'interesse della Z.________ - che economicamente faceva capo a B.________ - mentre A.________ era intervenuto solo in quanto rappresentante di più alto grado di tale società. Per quanto concerne l'operazione venuta in essere tra W.________ e Y.________, l'istruttoria ha permesso alla Corte cantonale di appurare ch'essa era del tutto diversa da quella prevista tra X.________ e Y.________. A seguito delle nuove direttive pianificatorie imposte dal Comune di S.________, l'arch. B.________, per il tramite di Z.________, ha infatti allestito un progetto completamente diverso da quello previsto inizialmente da X.________, per il quale, il 1° luglio 1993, è stata concessa una nuova licenza edilizia. A ciò si aggiunge il fatto che il 23 novembre 1993 X.________ ha venduto i terreni a W.________ per un prezzo di 6 miliardi di lire; ne discende che dal 1993 X.________ ha cessato di avere un legame con l'operazione V.________. 
D. 
Contro questa sentenza A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 16 settembre 2002, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. 
 
 
 
Con il secondo rimedio egli postula la modifica della pronunzia impugnata nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, respingere l'azione promossa da B.________. In via subordinata chiede che la causa venga rinviata all'autorità cantonale per completamento degli atti. 
 
Con risposta del 3 dicembre 2002 B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Nell'ambito della giurisdizione per riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG, ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato). 
1.1 Il convenuto misconosce questi principi laddove chiede al Tribunale federale di tenere conto dell'esposizione dei fatti contenuta nel parallelo ricorso di diritto pubblico qualora tale rimedio dovesse venir accolto. 
 
A prescindere dal fatto che il ricorso di diritto pubblico è stato respinto, vale la pena di precisare che un'eventuale accoglimento non avrebbe, comunque, gli effetti auspicati dal convenuto. L'accoglimento di un ricorso di diritto pubblico comporta infatti l'annullamento della decisione impugnata e rende pertanto privo d'oggetto un eventuale ricorso per riforma introdotto parallelamente (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.3 ad art. 57 OG pag. 462 seg.). Per questo motivo il Tribunale federale soprassiede, di regola, al giudizio sul ricorso per riforma sino alla decisione sul ricorso di diritto pubblico (art. 57 cpv. 5 OG). 
 
In concreto, come già esposto, il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto, sicché nulla osta all'esame dell'attuale rimedio. Vincolato all'accertamento dei fatti eseguito dall'ultima istanza cantonale, il Tribunale federale non può riferirsi a una fattispecie priva di riscontro nella sentenza impugnata (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
 
Ne discende l'inammissibilità delle censure concernenti l'applicazione del diritto federale - di per sé proponibili (art. 43 cpv. 1 OG) - che il convenuto fonda su di una fattispecie diversa da quella accertata dalla Corte cantonale. Ciò vale, in particolare, laddove egli propone di esaminare la vertenza sotto un diverso profilo giuridico, nell'eventualità che le istruzioni trasmesse al fiduciario il 9 novembre 1993 dovessero essere considerate non valide. In questo caso, secondo il convenuto, ci si dovrebbe riferire alla situazione esistente al momento della costituzione della V.________, il 28 ottobre 1993. In quel momento il fiduciario non era evidentemente intenzionato ad assumere il controllo della società lussemburghese, bensì riteneva di detenere fiduciariamente il pacchetto azionario, per conto dei suoi vecchi clienti di S.________, A.________ e B.________, in virtù di un mandato congiunto. Sennonché la Corte cantonale, sulla base del materiale probatorio agli atti, ha accertato che la convinzione del fiduciario di agire per conto di entrambe le parti si fondava sulle istruzioni impartitegli il 9 novembre 1993. L'argomentazione ricorsuale, basata su di una fattispecie che contrasta con quella accertata dall'autorità cantonale, risulta irricevibile. 
2. 
Il convenuto si duole di un'errata impostazione giuridica della causa avviata dall'attore. A suo modo di vedere questi avrebbe dovuto fondare le sue pretese sul diritto contrattuale - vale a dire sul mandato fiduciario - e non, invece, pretendere la consegna delle azioni richiamandosi alla proprietà, ovvero un diritto reale. 
 
In accoglimento dell'azione promossa dall'attore il Pretore ha ordinato al fiduciario C.________ di procedere alla consegna dell'intero pacchetto azionario V.________. La sua decisione è stata confermata dal Tribunale d'appello. Né l'una né l'altra delle istanze giudiziarie adite si è esplicitamente pronunciata sulla natura - obbligatoria o reale - del diritto riconosciuto all'attore. Nemmeno il convenuto, comunque, nel suo allegato indica quale sarebbe l'incidenza di tale distinzione sull'esito della controversia. Donde la reiezione della censura concernente la violazione del diritto federale, l'argomentazione sollevata dal convenuto non apparendo rilevante. 
 
Sia come sia, sulla base della fattispecie accertata nel giudizio impugnato, si può senz'altro affermare che l'obbligo del fiduciario di consegnare le note azioni trae origine dal mandato impartitogli da B.________ rispettivamente da Z.________. In queste circostanze non risulta necessario procedere all'interpretazione della domanda formulata dall'attore in petizione. 
3. Per il resto, il convenuto lamenta, principalmente, la violazione dell'art. 8 CC, giusta il quale, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. 
3.1 L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova. Tale disposto conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni, a patto che i fatti allegati siano giuridicamente rilevanti e che le prove siano state proposte conformemente alle esigenze procedurali poste dal diritto cantonale, per quanto riguarda forma e contenuto (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii). 
 
L'art. 8 CC non disciplina, per contro, l'apprezzamento probatorio; esso, in altri termini, non prescrive al giudice come valutare le risultanze dell'istruttoria. Questa norma non esclude né l'apprezzamento anticipato delle prove né la prova indiziaria, né tantomeno un'istruzione probatoria limitata ad alcune prove, nella misura in cui essa basta a convincere il giudice della fondatezza di un'allegazione (DTF citato; 127 III 520 consid. 2a con rinvii). 
 
Qualora l'apprezzamento delle prove convinca il giudice dell'esposizione dei fatti e che un fatto è accertato, la questione dell'onere della prova diviene senza oggetto (DTF 122 III 219 consid. 3c pag. 223 con rinvii; cfr. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 II pag. 41). 
3.2 In concreto la valutazione dell'abbondante materiale probatorio agli atti ha portato i giudici ticinesi a concludere che il mandato volto alla costituzione della V.________ è stato assegnato dall'attore, rispettivamente dalla Z.________, società da lui controllata. In queste circostanze il richiamo all'art. 8 CC è impertinente, la questione dell'onere della prova essendo divenuta senza oggetto. 
 
Lo stesso vale laddove il convenuto sostiene che incombeva all'attore l'onere di dimostrare l'esistenza e il contenuto del mandato da lui assegnato al fiduciario luganese. Gli argomenti ch'egli formula a questo proposito riguardano, ancora una volta, l'apprezzamento delle prove, avendo la Corte cantonale - sulla scorta dei documenti e, in particolare, delle numerose deposizioni testimoniali - ammesso sia l'esistenza che il contenuto di tale mandato. Sulla base della fattispecie da essa accertata, non è dato di vedere quali sarebbero le norme di diritto federale violate dal giudizio impugnato su questo punto. 
3.3 In conclusione, le censure relative alla violazione dell'art. 8 CC vanno dichiarate inammissibili. 
4. 
Alla luce di tutto quanto esposto - considerato anche che non si ravvede nessun motivo per rinviare la causa all'autorità cantonale, per un completamento degli atti - il ricorso per riforma va respinto nella misura in cui ammissibile. La decisione impugnata, conforme al diritto federale, merita di essere confermata. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 20'000.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attore fr. 22'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 gennaio 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: