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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_8/2018  
 
 
Sentenza del 22 gennaio 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Kneubühler, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Giovanna Roggero-Will, Giudice, Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno, 
 
Oggetto 
Procedimento penale; ricusazione, 
 
ricorso contro la sentenza della Corte dei reclami 
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
del 7 novembre 2017 (incarti n. 17.2017.271, 17.2017.19+56). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Presso la Corte di appello e di revisione penale (CARP) è pendente una procedura d'appello avviata da A.________ con annuncio del 15 novembre 2016, confermata con dichiarazione del 10 febbraio 2017. 
 
B.   
Con sentenza del 7 novembre 2017 la CARP, preso atto di numerosi scritti prodotti dall'appellante, con i quali intende ricusarne la Presidente Giovanna Roggero-Will per pretesi errori procedurali, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusa. 
 
C.   
Avverso questa e altre decisioni di differenti autorità cantonali, A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendone in sostanza l'annullamento. In data 12 e 16 gennaio 2018 ha poi prodotto due ulteriori scritti. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 142 II 363 consid. 1).  
 
1.2. L'ammissibilità del ricorso sotto il profilo degli art. 80 cpv. 1 e 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF è data. La legittimazione del ricorrente è pacifica. Egli adduce che avrebbe ricevuto la decisione impugnata del 7 novembre 2017 soltanto l'11 dicembre successivo, per cui il ricorso, impostato il 9 gennaio 2018, sarebbe tempestivo. Visto l'esito del gravame, tale questione non dev'essere esaminata oltre.  
 
1.3. Con un unico atto di ricorso il ricorrente contesta procedure e decisioni emanate da differenti autorità, che, come a lui noto (sentenza 1B_456/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 1.3), devono essere disgiunte e trattate separatamente. La I Corte di diritto pubblico è competente per statuire sui ricorsi in materia penale contro le decisioni incidentali di procedura penale, come in concreto quella sulla ricusa. Come già spiegato al ricorrente (sentenza 1F_23/2017 del 7 agosto 2017 consid. 2.3 nei suoi confronti), il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non di massima avverso quelle emanate da diverse autorità.  
 
1.4. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (art. 42 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Quelle di violazione di diritti fondamentali devono inoltre adempiere le esigenze accresciute di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106).  
 
2.  
 
2.1. La CARP ha ritenuto del tutto generici gli argomenti addotti dal ricorrente e non costituenti motivi di ricusa, ma semmai censure procedurali ed eventualmente di merito da sollevare, se del caso, con un ricorso contro la decisione finale.  
 
2.2. Il ricorrente si diffonde, in maniera inutilmente prolissa e ripetitiva, sugli antefatti che hanno condotto al procedimento penale e su altre procedure che esulano dall'oggetto del presente litigio. In sostanza, egli rimprovera alla Presidente della CARP "inadeguatezze e incapacità di gestione procedurale", di non aver sanzionato il patrocinatore dell'imputato, errori procedurali, mancati accertamenti fattuali, la mancata sospensione della procedura, di non aver ordinato una perizia, d'aver valutato in maniera asseritamente erronea i fatti, le prove e il loro apprezzamento giuridico, in particolare riguardo a una valutazione medica, ciò che rivelerebbe una non meglio specificata inimicizia nei suoi confronti (cfr. art. 56 lett. f CPP).  
 
2.3. Ora, eventuali asseriti errori commessi nel procedimento di massima non fondano un motivo di ricusazione, potendo semmai essere censurati facendo capo agli specifici rimedi di diritto previsti per le singole fattispecie procedurali (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 pag. 146; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2aed. 2016, n. 30 ad art. 56). Contrariamente all'assunto ricorsuale, gli accennati fatti chiaramente non rivestono una gravità tale da imporre di scostarsi da questa prassi, potendo essere censurati se del caso impugnando la decisione di merito della CARP.  
 
3. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino e alla sua Presidente. 
 
 
Losanna, 22 gennaio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri