Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_17/2023  
 
 
Sentenza del 22 gennaio 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Scherrer Reber, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (revisione), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 20 aprile 2015 (9C_83/2015). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza 9C_83/2015 del 20 aprile 2015, il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ contro la sentenza del 22 dicembre 2014 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva confermato la decisione su opposizione del 22 luglio 2014 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG gli aveva chiesto fr. 188'204.50 quale risarcimento danni per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla fallita B.________ Sagl per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 novembre 2012 e per riprese salariali dal 2009 al 2011. 
 
B.  
 
B.a. A.________ inoltra il 30 maggio 2023 una domanda di revisione, completata con osservazioni del 21 giugno 2023, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in relazione alla sua sentenza del 22 dicembre 2014, con cui chiede sostanzialmente che venga riconosciuta l'assenza di responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS per il mancato pagamento degli oneri sociali.  
Con sentenza del 3 ottobre 2023, il Tribunale cantonale ha pronunciato l'irricevibilità della stessa, con contestuale trasmissione per competenza degli atti al Tribunale federale, considerato che l'istanza di revisione deve essere presentata all'ultimo tribunale che, a suo tempo, aveva deciso nel merito. 
 
B.b. Con decreto del 10 ottobre 2023, per ordine del Presidente della III Corte di diritto pubblico, è stato assegnato ad A.________ un termine scadente il 23 ottobre 2023 per motivare la domanda di revisione con la comminatoria che, senza avviso scritto contrario, non sarebbe stato aperto un incarto. Il 16 ottobre 2023 (timbro postale) A.________ ha inoltrato al Tribunale federale il ricorso in materia di diritto pubblico (recte: istanza di revisione) con cui chiede di annullare la sentenza 9C_83/2015 del 20 aprile 2015 e di conseguenza di non essere tenuto come responsabile nel senso dell'art. 52 LAVS del mancato pagamento degli oneri sociali.  
Prima della scadenza del termine suppletorio per il versamento dell'anticipo spese nel senso dell'art. 62 cpv. 3 LTF, A.________ chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, rispettivamente in caso negativo, di poter dilazionare l'importo dovuto con un pagamento di fr. 1'000.- mensile. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso, non è difatti possibile sollevare censure che sarebbero state da formulare nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato.  
 
1.2. Mediante il rimedio giuridico straordinario della revisione, il Tribunale federale può però rivenire sulle sue sentenze ma solo quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF (cfr. sentenza 6F_41/2023 del 6 dicembre 2023 consid. 1).  
 
1.3. L'istanza di revisione deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sul tema cfr. DTF 147 III 238 consid. 1.2.1 con riferimenti). Lo scopo di tale strumento giuridico non è quello di far rivalutare in modo completo una decisione che una parte considera errata, ma piuttosto fornire l'opportunità di rimediare a carenze che sono così gravi da essere inaccettabili dal punto di vista dello stato di diritto (sentenza 9F_8/2020 del 17 settembre 2020 consid. 1.2 con riferimenti).  
 
2.  
 
2.1. Fondandosi sull'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, l'istante menziona nuova documentazione, idonea a suo dire a dimostrare l'assenza di una sua responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS, ovvero egli si riferisce segnatamente al contratto fiduciario del 26 giugno 2010 da lui stipulato con C.________ e alla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di impresario costruttore (LEPIC).  
 
2.2. L'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF prevede che la revisione può essere domandata in materia di diritto pubblico se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti (sul tema cfr. DTF 147 III 238 consid. 4 con riferimenti; 144 V 258 consid. 2.1 con riferimenti) o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente (sul tema cfr. DTF 143 III 272 consid. 2.2 con riferimenti), esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. Non costituiscono motivi di revisione un'eventuale violazione del diritto federale o un errato apprezzamento giuridico dei fatti (cfr. CHRISTIAN DENYS, Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 16 segg. ad art. 123 e la giurisprudenza menzionata).  
 
2.3. L'istante invoca il motivo di revisione dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF in modo incongruo. In merito al contratto di mandato fiduciario del 26 giugno 2010, egli riferisce di averlo recuperato dopo un lungo periodo di malattia nell'incarto inerente al fallimento e che sarebbe idoneo a confermare l'assenza di una sua responsabilità per le obbligazioni della B.________ Sagl, la quale sarebbe tutta da attribuire a C.________. Il contratto in questione, debitamente firmato dall'istante e da C.________, prevedeva, tra l'altro, la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra i contraenti in relazione alla B.________ Sagl. Tale documento, oltre che già noto all'istante anche durante la procedura sfociata nella sentenza del Tribunale federale del 15 aprile 2015 di cui chiede ora la revisione, non può essere considerato come un mezzo di prova decisivo nel senso della giurisprudenza e della dottrina (cfr. in particolare, CHRISTIAN DENYS, op. cit., n. 20 segg. ad art. 123 LTF). Esso, oltre a non essere appropriato a condurre a un nuovo apprezzamento dei fatti non è nemmeno idoneo a determinare una modifica favorevole della sentenza. Il ruolo di C.________ come pure in particolare i rapporti interni tra i singoli debitori solidali (art. 52 cpv. 2 LT) erano già stati vagliati dal Tribunale federale (cfr. sentenza 9C_83/2015 consid. 5.3 con riferimenti). Medesima sorte va riservata all'allegato estratto della Legge cantonale sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPIC) e alla pretesa responsabilità degli architetti D.________ e E.________, in quanto oltre a non essere fatti o mezzi di prova nuovi nel senso dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, esulano dall'oggetto della presente istanza, come già evidenziato dal Tribunale cantonale nella sentenza del 3 ottobre 2023 (cfr. consid. 2.3 della sentenza del Tribunale cantonale del 3 ottobre 2023; incarto n. 31.2023.7).  
 
3.  
Stante quanto precede, la domanda di revisione deve essere respinta e, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare alla parte soccombente le spese giudiziarie (art. 66 cvp. 1 seconda frase LTF). Visto l'esito dell'istanza, la domanda d'assistenza giudiziaria e quella di dilazione di pagamento dell'anticipo spese diventano prive d'oggetto. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è respinta. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 22 gennaio 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi