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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 239/05{T 7} 
 
Sentenza del 22 marzo 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
C.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra 2, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero del 7 febbraio 2005. 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione del 16 marzo 2004 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha assegnato a C.________, cittadino italiano nato nel 1942, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di fr. 1'343.- mensili - importo comprensivo della rendita completiva in favore del figlio R.________ (nato 1980) - dal 1° marzo 2001 al 31 maggio 2002, stante una durata contributiva di 25 anni e 1 mese (1961-1962, 1964-1989), una scala rendite 27 e un reddito annuo medio determinante di fr. 44'496.-. Con provvedimento di stessa data, l'UAI ha inoltre erogato all'assicurato una siffatta prestazione, con completiva per il figlio, di fr. 1'406.- a partire dal 1° giugno 2002, sulla base di una durata contributiva invariata di 25 anni e 1 mese, una scala rendite 29 e un reddito annuo medio determinante di fr. 45'576.-. 
 
C.________ si è opposto ai due provvedimenti contestando l'accertamento del periodo contributivo e osservando di avere lavorato nel 1963 per la ditta S.________. A comprova di quanto affermato ha presentato un certificato di lavoro del 29 giugno 1963 attestante la sua attività presso la menzionata ditta dal 29 novembre 1961 al 29 giugno 1963. Per decisione su opposizione del 19 maggio 2004 l'UAI ha confermato il contenuto del suo precedente provvedimento rilevando che l'esistenza di un certificato di lavoro non bastava per provare il versamento di contributi che le approfondite ricerche messe in atto non avevano permesso di evidenziare. 
B. 
Adita su intervento dell'assicurato, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale) ne ha respinto il gravame per pronuncia del 7 febbraio 2005. I giudici commissionali hanno in particolare osservato che, non essendo stato possibile rintracciare per l'anno 1963 alcun contributo, il certificato di lavoro prodotto agli atti come pure l'audizione di eventuali testimoni non avrebbero potuto modificare l'esito della valutazione. Essi hanno inoltre ridotto (da 12 a 4 mesi) la durata contributiva per l'anno 1964 in considerazione del fatto che l'interessato aveva prestato in Italia il servizio militare dal 9 luglio 1963 al 22 settembre 1964 e che pertanto, essendo stato per questo periodo assicurato alle assicurazioni sociali italiane, come confermava l'attestato relativo alla sua carriera assicurativa in Italia, egli non poteva anche esserlo per l'AVS/AI in Svizzera. I primi giudici hanno tuttavia precisato che gli 8 mesi non riconosciuti per il 1964 dovevano essere compensati con altrettanti mesi che non erano stati erroneamente considerati dall'amministrazione per gli anni 1984, 1987 e 1988. In via abbondanziale, hanno concluso che l'importo della rendita AI versata non avrebbe comunque subito modifiche nemmeno se gli fossero stati riconosciuti alcuni mesi supplementari, una tale modifica potendo unicamente intervenire a partire da una durata contributiva di almeno 26 anni. 
C. 
C.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede esclusivamente la rettifica della registrazione contributiva per l'anno 1963 - erroneamente "accorpata" dalla S._________ all'anno 1964 - in vista di un ricalcolo della pensione italiana. 
 
Facendo notare che una rettifica nel senso auspicato dal ricorrente non inciderebbe comunque sull'ammontare complessivo della rendita, l'UAI ha rinunciato a prendere posizione, al pari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
D. 
Nelle more istruttorie, l'insorgente ha prodotto nuova documentazione e in particolare un conteggio salariale del 28 febbraio 1963 attestante il versamento salariale e la trattenuta contributiva per il mese di gennaio 1963. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi a questo Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1 (sulla portata del potere cognitivo di questo Tribunale in materia di rettifica del conto individuale cfr. inoltre DTF 117 V 261 consid. 1 pag. 262). 
3. 
Preliminarmente occorre esaminare l'ammissibilità della nuova documentazione prodotta dall'insorgente in data 10 luglio 2006, e in particolare del conteggio salariale relativo al mese di gennaio 1963. 
 
Nuovi mezzi di prova presentati dopo la scadenza del termine di ricorso e al di fuori di un secondo scambio di allegati disposto dal Tribunale (art. 110 cpv. 4 OG; DTF 127 V 353) possono essere presi in considerazione unicamente se contengono fatti nuovi rilevanti oppure prove decisive giusta l'art. 137 lett. b OG e se sono atti a giustificare un'eventuale revisione del giudizio (DTF 127 V 353 segg.; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 2.2, publlicata in SVR 2003 IV no. 11 pag. 31). Ciò non si avvera tuttavia per i documenti in esame. Gli stessi potevano infatti già essere agevolmente presentati e acquisiti in sede commissionale o comunque entro i termini di ricorso (il ricorrente non fa in particolare valere di essere stato impedito nella loro precedente trasmissione). Essi non possono di conseguenza essere qualificati come "nuovi" mezzi di prova nel senso suesposto (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). 
4. 
4.1 Il ricorrente invoca unicamente l'accertamento contributivo di sei mesi per l'anno 1963, negatogli dall'amministrazione e dalla Commissione di ricorso. Egli non chiede invece una rendita superiore a quella assegnatagli, e riconosce pertanto implicitamente, su questo punto, il giudizio commissionale come pure il fatto che la rendita poteva unicamente risultare di maggiore entità se egli avesse potuto vantare una durata contributiva di almeno 26 anni, cosa che peraltro nemmeno (giustamente) pretende. 
4.2 Secondo giurisprudenza, l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere (art. 103 lett. a in relazione con l'art. 132 OG), dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità, che però non si realizza in concreto, in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (DTF 113 V 159). 
 
Ora, in materia di decisione (formatrice) concernente prestazioni assicurative solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado d'invalidità, la scala rendite applicabile, il reddito annuo medio determinante o la durata contributiva che incidono sul diritto alla rendita costituiscono, in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta, l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire di un interesse speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica. All'emanazione di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi pubblici o privati di rilievo. Infine, l'interesse degno di protezione può unicamente essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 114 V 203 con riferimenti; inoltre DTF 130 V 388 consid. 2.2 e 2.4 pag. 391 seg.; 129 V 289 consid. 2.1 pag. 290 con i rispettivi riferimenti). 
 
Se pertanto l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare ad esempio il tasso di incapacità di guadagno oppure, come nel caso di specie, la durata contributiva, deve essere esaminato se l'interessato si possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173). 
4.3 Ad implicita motivazione del suo interesse degno di protezione all'accertamento dell'avvenuta contribuzione durante (i primi) sei mesi nel 1963, il ricorrente osserva che dalla chiesta rettifica dipenderebbe il (ri)calcolo della pensione italiana da parte dell'INPS. Questa affermazione necessita di qualche approfondimento. 
4.3.1 Di principio, anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC [RS 0.142.112.681], applicabile in concreto quantomeno per quanto concerne lo stato di fatto realizzatosi dopo il 1° giugno 2002) e in particolare del suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; 128 V 315 con riferimenti), spetta all'ordinamento di ciascuno Stato membro determinare le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (DTF 131 V 209 consid. 5.3 pag. 214). Occorre tuttavia esaminare se non vi siano disposizioni particolari, a livello convenzionale, che stabiliscano una regolamentazione speciale. 
4.3.2 Giusta l'art. 40 n. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, il lavoratore subordinato o autonomo che sia stato, come in concreto, soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto dall'art. 37 n. 1 - vale a dire di cui almeno una non statuisca l'indipendenza dell'importo delle prestazioni d'invalidità dalla durata dei periodi di assicurazione come invece fa l'art. 37 n. 1 -, beneficia delle prestazioni conformemente al capitolo 3 (vecchiaia e morte [pensioni]), applicabili per analogia, tenuto conto del paragrafo 4. 
 
Il capitolo 3, all'art. 46 n. 1, prevede che per la liquidazione di prestazioni di vecchiaia occorre procedere a un calcolo comparativo se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni sono soddisfatte anche senza tenere conto dei periodi assicurativi compiuti in altri Stati membri giusta l'art. 45 e l'art. 40 n. 3 del regolamento n. 1408/71: da un lato, la rendita è calcolata in virtù delle sole disposizioni di diritto interno applicabile alle rendite, vale a dire soprattutto tenendo unicamente conto dei periodi computabili secondo il diritto nazionale (art. 46 lett. a punto i del regolamento n. 1408/71). Dall'altro, si procede al calcolo della rendita secondo l'art. 46 n. 2 del regolamento n. 1408/71 (art. 46 n. 1 lett. a punto ii del regolamento n. 1408/71). In questo ambito, in caso di partecipazione di due o più Stati membri, interviene una procedura di totalizzazione e di proratizzazione volta a stabilire l'importo della rendita di ogni Stato in funzione dei periodi di assicurazione compiuti in questo Stato per rapporto alla totalità dei periodi di assicurazione compiuti nei diversi Stati (DTF 130 V 51 consid. 5.2 pag. 54 con riferimenti). 
 
Giusta l'art. 46 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71 può rinunciarsi al calcolo secondo il metodo di totalizzazione e proratizzazione se il calcolo effettuato in virtù delle sole disposizioni della legislazione nazionale conduce a un risultato identico oppure a un risultato maggiormente favorevole per l'assicurato (DTF 130 V 51 consid. 5.3 pag. 55). 
4.3.3 L'Allegato IV, Parte C, del regolamento n. 1408/71 enuncia i casi in cui, ai sensi dell'art. 46 n. 1 lett. b, si può rinunciare al calcolo delle prestazioni secondo l'art. 46 n. 2 del regolamento. È quanto si avvera, per l'Italia, per tutte le domande di pensione d'invalidità, di anzianità e per superstiti dei lavoratori subordinati (Allegato IV, Parte C, cifra H, del regolamento n. 1408/71). Ciò significa che, al pari di quanto avviene per la Svizzera (Sezione A, cifra 1 lett. m Allegato II ALC [DTF 130 V 51 consid. 5.4 pag. 55]), la pensione italiana è calcolata in virtù delle sole disposizioni di diritto interno applicabile, ossia tenendo unicamente conto dei periodi computabili secondo il diritto italiano. 
4.4 Già solo in virtù di queste considerazioni, si deve concludere che, nella misura in cui non pregiudicano tale operazione da parte italiana, gli accertamenti (in)compiuti delle autorità elvetiche secondo il proprio ordinamento sono ininfluenti ai fini del riconoscimento di periodi contributivi in Italia. Ora, a prescindere dal fatto che il ricorrente nemmeno spiega perché mai il riconoscimento del periodo contributivo di sei mesi (gennaio-giugno 1963) in Svizzera sarebbe determinante ai fini di un ricalcolo della pensione italiana, e quindi nemmeno sostanzia sufficientemente il proprio interesse degno di protezione, mal si vede in che misura il mancato accertamento di un simile periodo, durante il quale l'assicurato avrebbe comunque svolto attività lucrativa in Svizzera, dove pure (con ogni verosimiglianza) risiedeva, potrebbe incidere sul calcolo della pensione da parte italiana dal momento che per lo stesso periodo egli non poteva anche essere assoggettato in Italia (quo alla legislazione applicabile cfr. infatti sia l'art. 4 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 [RS 0.831.109.454.2] sia l'art. 13 segg. del regolamento n. 1408/71). Se a ciò si aggiunge, come già accennato, che tali accertamenti nemmeno sono atti ad incidere sul diritto e l'entità della rendita in Svizzera, l'interesse degno di protezione dev'essere negato. Ne consegue che la relativa domanda si appalesa irricevibile. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo federale, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 22 marzo 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: