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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_148/2012 
 
Sentenza del 22 marzo 2012 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Franco Gianoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________s.r.o, 
patrocinata dall'avv. Daniel Ponti, 
opponente. 
 
Oggetto 
atto illecito, sospensione provvisoria dell'esecuzione; 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Il 10 dicembre 2007 il Pretore del distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria limitatamente a fr. 49'677.10 l'opposizione interposta dalla società svizzera A.________SA a un precetto esecutivo fattole notificare dalla società slovacca B.________s.r.o. La decisione del Pretore di stralciare dai ruoli l'azione di disconoscimento del debito introdotta dall'escussa è stata confermata dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino con sentenza 21 luglio 2010. 
 
2. 
Con una procedura iniziata il 1° settembre 2010 la A.________SA ha chiesto ed ottenuto il sequestro del menzionato credito di fr. 49'677.10 a tutela di una propria pretesa di risarcimento danni per atti illeciti di fr. 68'599.--. A convalida di tale sequestro ha fatto spiccare un precetto esecutivo e ha introdotto la relativa causa. 
 
3. 
L'11 ottobre 2010, preso atto dello stralcio dell'azione di disconoscimento del debito, la B.________s.r.o ha fatto intimare alla A.________SA la comminatoria di fallimento. 
 
4. 
Il 15 ottobre 2010 la A.________SA ha nuovamente convenuto in giudizio la B.________s.r.o con un'azione basata sull'art. 85a cpv. 1 LEF chiedendo, in sostanza, di annullare l'esecuzione proposta da quest'ultima, perché il credito per cui procede sarebbe inesistente a causa dell'intervenuta compensazione con il credito vantato a titolo di risarcimento del danno per atti illeciti. In via cautelare ha chiesto la sospensione provvisoria dell'esecuzione (art. 85a cpv. 2 LEF). 
 
Con decreto cautelare 7 dicembre 2010 il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto la predetta domanda di sospensione. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece respinto l'istanza cautelare con sentenza 8 febbraio 2012. 
 
5. 
La A.________SA postula con ricorso in materia civile del 16 marzo 2012, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento di quest'ultima sentenza di appello e la sua riforma nel senso che il decreto pretorile sia confermato. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
6. 
La pronunzia impugnata, con cui è stata respinta la domanda cautelare di sospensione provvisoria dell'esecuzione secondo l'art. 85a cpv. 2 LEF, è una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 LTF, perché emanata nel corso della procedura principale e vigente solo per la durata di questa. Un ricorso contro una tale decisione è unicamente ammissibile se può cagionare un danno irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Deve trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica, che non può nemmeno essere eliminato con una futura decisione favorevole al ricorrente (DTF 137 III 324 consid. 1.1 con rinvii). Spetta a quest'ultimo allegare nell'atto di ricorso in che modo sarebbe minacciato da un tale danno irreparabile di natura giuridica (DTF 137 III 324 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 4). 
 
Nella fattispecie, quando si china sull'ammissibilità del suo gravame, la ricorrente non spende una parola sulla questione del danno irreparabile ai sensi della norma in discussione. Alla fine del suo allegato afferma che, in caso di mancato accoglimento dell'impugnativa e della domanda di effetto sospensivo, essa sarebbe costretta a versare - per evitare il fallimento - quanto preteso "con la quasi certezza di non poterlo recuperare, vincendo la causa di merito, considerato il domicilio in Slovacchia" dell'opponente. Sennonché tale affermazione si scontra con il fatto che la ricorrente ha ottenuto il sequestro in Ticino del credito per il cui incasso l'opponente procede (sopra, consid. 2), motivo per cui il paventato pagamento andrebbe fatto al competente Ufficio di esecuzione ticinese. In queste circostanze, non essendo ravvisabile né fatto valere in modo plausibile un danno di natura giuridica, il ricorso si appalesa inammissibile. Esso va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF). 
 
7. 
Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non occorre assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi sul ricorso, non è incorsa in spese per la sede federale. 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 22 marzo 2012 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti