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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_28/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 maggio 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa disoccupazione B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; salario, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 25 marzo 2015 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 4 febbraio 2015 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della petizione inoltrata dalla Cassa di disoccupazione B.________, condannato A.________ a pagare all'attrice fr. 14'263.70, importo pari all'indennità da questa versata a un'ex dipendente del convenuto e corrispondente al salario dovutole fino al termine di disdetta ordinario; 
che la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, con giudizio del 25 marzo 2015, l'appello presentato da A.________, siccome insufficientemente motivato; 
che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 24 aprile 2014, postulando l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore per esame dell'appello; 
che giusta l'art. 51 cpv. 3 LTF gli interessi non entrano in linea di conto per la determinazione del valore litigioso, ragione per cui questo, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, non raggiunge la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile; 
che nella fattispecie rimane pertanto unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con questo rimedio può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e non è possibile di validamente prevalersi di una - semplice - violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie; 
che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato e che, indicando nel ricorso di aver presentato nell'appello una fattispecie diversa da quella ritenuta nel giudizio pretorile, il ricorrente non formula una censura fondata sul divieto dell'arbitrio diretta contro i considerandi della sentenza di seconda istanza attinenti alla carente motivazione dell'appello; 
che non soccorre il ricorrente nemmeno la pretesa erroneità del verbale allestito dal Pretore, trattandosi di una questione estranea alle ragioni ritenute dall'autorità cantonale per giustificare la decisione d'irricevibilità; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 maggio 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti