Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_235/2017
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Sentenza del 22 maggio 2017
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Aron Camponovo,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.C________,
2. D.C________,
4. E.C________,
tutti e quattro patrocinati dall'avv. Daniele Meier,
opponenti.
Oggetto
compravendita; legittimazione passiva,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2017 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il 24 febbraio 2016 A.________ ha convenuto in giudizio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud B.________, C.C________, D.C________ e E.C________, quali membri della comunione ereditaria fu F.C________, postulando la condanna di quest'ultimi al pagamento di fr. 1'420'000.-- per un credito vantato nei confronti di F.C________ in seguito a una compravendita di valuta;
che con decisione 14 luglio 2016 il Pretore ha accertato la carente legittimazione passiva di C.C________, D.C________ e E.C________ e ha respinto l'azione nei loro confronti;
che la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 10 marzo 2017, l'appello con cui A.________ ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accertare la legittimazione passiva di C.C________, D.C________ e E.C________;
che la Corte cantonale ha ritenuto conforme all'art. 125 lett. a CPC la limitazione della procedura alla sola questione della legittimazione delle parti effettuata dal Pretore;
che secondo i giudici cantonali anche nel diritto italiano il discendente legittimario completamente escluso non è erede e non è quindi parte alla comunione ereditaria;
che con ricorso in materia civile del 2 maggio 2017 A.________ chiede al Tribunale federale di ritornare l'incarto al Pretore " perché citi le parti ad un'udienza dibattimentale nel merito dell'asse ereditario ";
che il medesimo giorno la ricorrente ha pure domandato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che la sentenza impugnata è una decisione parziale nel senso dell'art. 91 LTF, poiché pone fine al procedimento per una parte dei litisconsorti, ed è quindi suscettiva di un ricorso in materia civile;
che giusta l'art. 75 LTF con un tale rimedio può unicamente essere impugnata la decisione emanata dalle autorità cantonali di ultima istanza e che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto;
che per questo motivo la prima parte del gravame, in cui la ricorrente si lamenta - senza nemmeno affermare di già aver sottoposto un'analoga censura al Tribunale di appello - dell'agire del Pretore rimproverandogli una violazione del suo diritto di essere sentita, si palesa inammissibile, perché diretta contro la sentenza di primo grado;
che per quanto attiene alla seconda parte dell'impugnativa occorre ricordare come l'applicazione erronea del diritto estero può essere motivo di ricorso soltanto nelle cause civili di natura non pecuniaria (art. 96 lett. b LTF);
che nelle cause di natura pecuniaria di valore superiore alla soglia dell'art. 74 cpv. 1 LTF - come questa - la sentenza cantonale fondata sul diritto estero potrebbe essere censurata, nell'ambito di un ricorso in materia civile, per violazione dell'art. 9 Cost., ovvero per applicazione arbitraria del diritto estero (DTF 138 III 489 consid. 4.3; 135 III 670 consid. 1.4; 133 III 446 consid. 3.1);
che la censura andrebbe però sollevata e motivata debitamente (art. 106 cpv. 2 LTF), spiegando in modo chiaro e dettagliato, e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, in cosa consista la violazione dei diritti costituzionali (sentenza 4A_122/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 1 non pubblicato in DTF 138 III 174);
che la ricorrente non propone tale censura limitandosi a tacciare di errata l'applicazione del diritto italiano effettuata dalla Corte cantonale;
che pertanto il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che così stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 maggio 2017
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti