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[AZA 0/2] 
 
7B.142/2001 
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI 
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22 giugno 2001 
 
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente, 
Merkli e Meyer. 
Cancelliere: Piatti. 
 
________ 
Visto il ricorso del 9 giugno 2001 presentato da A.________, S. Antonino, contro la sentenza emanata il 21 maggio 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente alla B.________ Snc, Legnano (Italia), e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona in materia di incanto e amministrazione del fallimento; 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1.- Il 16 febbraio 2001 si è svolto un pubblico incanto nell'ambito del fallimento - liquidato nella procedura sommaria - della P.________ S.A. in cui la B.________ Snc si è aggiudicata alcuni macchinari per fr. 
86'000.--. Il 25 febbraio 2001 A.________, creditore della fallita, ha impugnato la predetta aggiudicazione, sostenendo che la sua offerta di fr. 87'000.-- non sarebbe stata presa in considerazione, nonostante un suo diritto di compensazione nei confronti della fallita. 
 
Il 1° marzo 2001 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha invitato A.________ a versare fr. 
9000.-- quale canone locatizio per l'uso dei predetti macchinari dal periodo 1° dicembre 2000 - 28 febbraio 2001, nonché fr. 3000.-- mensili a partire dal 1° marzo 2001. Il medesimo giorno l'Ufficio ha comunicato ad A.________ il rifiuto di corrispondere un canone di locazione per l'utilizzo dei locali di sua proprietà, avendogli l'amministrazione del fallimento già restituito il 28 novembre 2000 le chiavi dell'immobile. Con ricorso 8 marzo 2001 A.________ si è aggravato contro entrambe le comunicazioni, chiedendone l'annullamento. 
 
2.- Con sentenza 21 maggio 2001 l'autorità di vigilanza cantonale, dopo aver congiunto le procedure ricorsuali, ha respinto i gravami. I giudici cantonali hanno accertato, dopo aver effettuato diversi interrogatori formali, che prima dell'incanto sono state lette le condizioni d'incanto ed è espressamente stato specificato che il pagamento doveva avvenire in contanti o mediante assegno bancario. 
Pertanto a giusta ragione l'aggiudicazione è avvenuta a favore della B.________ Snc, che ha prodotto fr. 
12'000.-- in contanti e un assegno di lit. 92'964'000. 
Infatti al momento dell'asta il ricorrente non aveva la disponibilità finanziaria per poter formulare l'offerta di fr. 87'000.--, essendo la compensazione tra il credito da lui vantato e il prezzo di aggiudicazione esclusa. Per il resto ha rilevato che il ricorrente ha ammesso di utilizzare i macchinari della fallita e ha richiamato la prassi secondo cui anche in assenza di un contratto di locazione o affitto, una parte deve corrispondere un compenso per l'uso di beni che non le appartengono e che non le sono stati affidati a titolo gratuito, rilevando tuttavia che trattasi di una questione di merito sottratta alla competenza dell' autorità di vigilanza. Per quanto riguarda invece la pigione chiesta dal ricorrente all'Ufficio, la stessa non si giustifica, poiché egli ha potuto disporre dei locali dal novembre 2000 e perché egli ha già notificato tale credito nel fallimento. 
 
3.- Il 9 giugno 2001 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso con cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e l'accoglimento delle domande già formulate con i rimedi cantonali. Dei motivi di ricorso si dirà nei considerandi che seguono. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
4.- Il ricorrente si duole innanzi tutto del fatto che la sua offerta non è stata considerata, negandogli il diritto di compensare, quale creditore garantito da pegno mobiliare per fr. 35'827. 20 e di prima classe per fr. 
73'439. 45 nonché al beneficio - a suo dire - di pretese costituenti costi della massa per fr. 35'857. 20, la differenza fra il versamento a contanti di fr. 10'000.-- e il prezzo di aggiudicazione proposto. Egli contesta pure che all'apertura dell'incanto sia stata indicata la possibilità di effettuare il pagamento tramite assegno, modalità poi utilizzata dall'aggiudicataria. 
Secondo la giurisprudenza un aggiudicatario non deve versare il prezzo di aggiudicazione, qualora lo stesso debba essergli subito restituito (dedotte le spese di realizzazione), poiché, ad esempio, egli è l'unico creditore nell'esecuzione in cui l'Ufficio ha effettuato l'incanto (DTF 79 III 20 consid. 1, 119; 111 III 56 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 all'art. 129 LEF; Rutz, Commento basilese, n. 3 all'art. 129 LEF). Una siffatta situazione non si verifica in concreto. Nemmeno il ricorrente sostiene che il suo diritto di pegno manuale - il quale fra l'altro garantisce un credito notevolmente inferiore all'importo che egli desidera compensare - si estende ai macchinari venduti o che egli è l'unico creditore di prima classe; le pretese qualificate dal ricorrente quali costi della massa sono inoltre contestate dall'amministrazione del fallimento. Così stando le cose non occorre esaminare, se nell'ambito di un fallimento sia possibile operare una "compensazione" del prezzo di aggiudicazione in analogia a quanto è già stato riconosciuto nell' ambito di esecuzioni in via di pignoramento. Inammissibile si rivela poi la contestazione inerente alla comunicazione delle modalità di pagamento prima dell'incanto, poiché diretta contro gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, che vincolano il Tribunale federale nella procedura di ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF (combinati art. 81 e 63 cpv. 2OG). 
 
 
5.- a) Con riferimento al canone domandatogli dall'Ufficio, il ricorrente contesta di aver utilizzato i macchinari della fallita poi venduti all'incanto e di dover alcunché all'amministrazione del fallimento. 
 
b) L'autorità di vigilanza ha dapprima richiamato la giurisprudenza secondo cui, anche in assenza di un contratto di locazione o affitto, una parte deve corrispondere una contropartita finanziaria per l'uso di beni che non le appartengono e di cui sa che l'avente diritto non ha inteso affidarglieli gratuitamente (DTF 119 II 437 consid. 3cc). 
Essa ha poi aggiunto, con riferimento all'ammontare reclamato, che trattasi di questioni di merito sottratte al suo potere di cognizione. 
 
c) Nella misura in cui il ricorrente contesta di aver usufruito dei macchinari in questione, la censura, diretta contro un accertamento di fatto, si rivela di primo acchito inammissibile (cfr. consid. 4 in fine). Per il resto, occorre rilevare che, con la richiesta di un'indennità per l'uso delle macchine, l'Ufficio fa valere una pretesa della massa. Ora, come rilevato nella sentenza impugnata, il giudizio su siffatte pretese spetta alle autorità giudiziarie competenti nel merito e non all'autorità di vigilanza, poiché in tale contesto l'amministrazione del fallimento può unicamente agire quale rappresentante della massa (DTF 76 III 45 consid. 1) 
 
6.- Infine il ricorrente sostiene, per quanto attiene alla pigione per il periodo agosto 2000-gennaio 2001 domandata all'Ufficio per i locali occupati dalla fallita, che la stessa è dovuta poiché il contratto di locazione è ancora in vigore. 
 
La sentenza impugnata indica, da un lato, che il ricorrente ha potuto disporre dell'immobile a partire dal mese di novembre 2000 e, dall'altro, che egli ha già notificato nel fallimento un credito di fr. 35'857. 20 per canoni di locazione impagati per il medesimo periodo. Ora, il ricorrente, che pare voler vedere riconosciuta tale pretesa come debito della massa, misconosce che non è possibile ottenere tale risultato con un ricorso all'autorità di vigilanza, ma unicamente con un'azione promossa contro la massa fallimentare innanzi al giudice civile (DTF 125 III 293). 
 
7.- Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. 
 
Per questi motivi 
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 22 giugno 2001 MDE 
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
La Presidente, Il Cancelliere,