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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_347/2010 
 
Sentenza del 22 giugno 2010 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
D.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. E.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
l'11 marzo 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Il 16 febbraio 2010 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata da D.________ nei confronti di E.________ per diversi titoli di reato. 
 
Con sentenza dell'11 marzo 2010 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile sia l'istanza di ricusa del Procuratore pubblico che l'istanza di promozione dell'accusa presentate da D.________. 
 
2. 
Avverso questo giudizio D.________ si aggrava al Tribunale federale. Postula l'accoglimento delle richieste formulate in sede cantonale, subordinatamente l'annullamento delle decisioni della CRP e del Procuratore pubblico e il rinvio degli atti ad altri magistrati affinché svolgano serie e competenti indagini senza preclusioni di sorta. 
 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
Invitato a fornire un anticipo delle spese giudiziarie, con scritto del 18 maggio 2010 D.________ ha affermato di trovarsi nell'impossibilità di versare quanto richiesto. 
 
3. 
Con il ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente è tenuto a spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Egli deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto (v. DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Questa esigenza di motivazione è accresciuta quando viene lamentata la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, infatti, il Tribunale federale esamina tali censure soltanto se il ricorrente le ha sollevate e motivate. Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione cantonale li disattenda (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). 
 
Va inoltre rammentato che le motivazioni devono essere contenute nell'atto di ricorso (art. 42 cpv. 1 LTF). Un rinvio agli atti cantonali non è sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. Non spetta infatti al Tribunale federale completare lo scritto sottoposto al suo esame andando a consultare le impugnative presentate in sede cantonale (DTF 133 II 396 consid. 3.2). 
 
4. 
Il ricorrente esordisce lamentando una denegata giustizia. Sennonché omette in seguito di spiegare per quali ragioni solleva tale censura. Illustra la sua personale valutazione della giustizia ticinese, tralasciando di confrontarsi compiutamente con le argomentazioni della decisione impugnata. Sembra che l'insorgente intraveda una denegata giustizia nel semplice fatto che le sue richieste sono state disattese. Stenta a dimostrare una qualsivoglia violazione del diritto da parte della CRP. 
 
4.1 In merito alla ricusa del magistrato inquirente chiesta dall'insorgente, la CRP ha osservato che il ricorrente si prevaleva di un'istanza di ricusa presentata nel contesto di una diversa istanza di promozione dell'accusa a nome della A.________SA e in relazione a un distinto procedimento penale i cui partecipanti (una società anonima e una compagnia assicurativa) erano distinti da quelli della presente procedura. Ha pertanto dichiarato irricevibile l'istanza di ricusa formulata dal ricorrente perché riferita a una controparte diversa (compagnia assicurativa) da quella della fattispecie. 
 
Ora, in questa sede, l'insorgente non si confronta con le motivazioni della decisione, ma si limita ad affermare che si tratta invece chiaramente di "un incarto con le stesse persone" e a definire i considerandi della decisione impugnata "una vera e propria arrampicatura su pareti verticali di vetri". Nel suo allegato ricorsuale non pretende che il magistrato fosse prevenuto o parziale, né adduce circostanze obiettive tali da suscitare l'apparenza di una prevenzione e da far sorgere un rischio di parzialità. Il gravame appare pertanto insufficientemente motivato, posto come il rinvio agli atti cantonali non soddisfa comunque le esigenze dell'art. 42 LTF (v. supra consid. 3). 
 
4.2 Per quanto attiene invece all'istanza di promozione dell'accusa in quanto tale, la CRP ha ritenuto che al ricorrente difettasse la legittimazione per inoltrarla non essendo direttamente leso dai reati denunciati. Ha viepiù rilevato come l'istanza disattendesse le condizioni di ricevibilità poste dal diritto cantonale. 
 
Neppure in questo caso il ricorrente illustra la benché minima violazione del diritto da parte dell'autorità cantonale. Afferma solo che "si deve semplicemente ridere per non piangere" di fronte alle motivazioni della decisione impugnata e a una giustizia che tale non sarebbe. Non sostiene di essere stato danneggiato dalle infrazioni denunciate né di aver presentato un'istanza conforme alle esigenze poste dalle pertinenti disposizioni legali. Ne segue l'inammissibilità dell'impugnativa. 
 
5. 
Risultando manifestamente inammissibile, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF
 
L'implicita domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento dal momento che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF a contrario). 
 
In quanto soccombente, il ricorrente è tenuto a sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF) il cui importo viene ridotto per tener conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF). 
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 22 giugno 2010 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: La Cancelliera: 
 
Schneider Ortolano Ribordy