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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_529/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 giugno 2015  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinata dall'avv. Rudolf Schaller, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 21 aprile 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 19 novembre 2014 A.________ ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale nei confronti della B.________ e di C.________ per un tentativo di truffa e altri reati, in relazione segnatamente a fatti avvenuti negli anni 1999/2000 nell'ambito di una procedura di fallimento; 
che, con decisione del 27 gennaio 2015, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, in mancanza di indizi di reato; 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante si è aggravato dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 21 aprile 2015, la CRP ha respinto in quanto ricevibile il reclamo; 
che la Corte cantonale ha essenzialmente rilevato l'intervenuta prescrizione dell'azione penale e che, nella misura in cui erano prospettati reati contro l'onore, difettava pure una querela tempestiva; 
che, avverso questa sentenza, A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il ricorso è legittimamente steso in un'altra lingua ufficiale, quale in concreto il tedesco; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1); 
che il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio; 
che già per questo motivo il gravame deve essere dichiarato inammissibile; 
che comunque, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per la violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto ignorate, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che laddove richiama il contenuto di un suo gravame al Consiglio federale, il ricorrente disattende inoltre che la motivazione del ricorso in questa sede deve figurare nell'atto ricorsuale medesimo (cfr. DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 400; 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30); 
che l'oggetto del presente litigio è circoscritto alla questione dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale rilevata dalla Corte cantonale; 
che il ricorrente non si confronta con questo aspetto, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la CRP avrebbe violato il diritto accertando la prescrizione dell'azione penale; 
ch'egli ripercorre lo svolgimento dei fatti, esponendo quindi argomenti relativi al merito della controversia e alla procedura fallimentare, i quali esulano però dall'oggetto della sentenza impugnata e sono di conseguenza inammissibili in questa sede; 
 
che il ricorrente sembra peraltro fraintendere la portata del giudizio impugnato laddove adduce che la CRP avrebbe ritenuto prescritto un accordo del 5 febbraio 1996; 
che la prescrizione rilevata dalla Corte cantonale nel giudizio impugnato riguarda invece l'azione penale relativa al procedimento dipendente dalla sua denuncia del 19 novembre 2014 al Ministero pubblico; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 giugno 2015 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni