Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_11/2022
Sentenza del 22 luglio 2022
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi,
controparte,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza emanata l'11 aprile 2022 dal Tribunale federale svizzero (4A_475/2020).
Considerando:
che con sentenza dell'11 aprile 2022 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia civile presentato da A.________ contro la pronunzia 17 luglio 2020 della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino nella causa incoata da B.________;
che il 27 maggio 2022 A.________ ha presentato una domanda di revisione della predetta sentenza;
che l'istante è invano stato invitato, con decreto 31 maggio 2022, a versare entro il 15 giugno 2022 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 1'000.--;
che con decreto 24 giugno 2022 è stato impartito all'istante il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro l'11 luglio 2022 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che il 27 giugno 2022 l'istante è stato invitato senza esito a ritirare quest'ultimo decreto, inviato quale atto giudiziario da recapitare dietro firma, presso il competente ufficio postale;
che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto, ritornato al Tribunale federale siccome non ritirato, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
che giusta l'attestazione 20 luglio 2022 della Cassa del Tribunale federale, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale né le è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che eccezionalmente si rinuncia a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 luglio 2022
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti