Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_379/2024
Sentenza del 22 luglio 2024
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
B.________ e A.________,
patrocinati dall'avv. Luca Beretta Piccoli,
ricorrenti,
contro
E.________,
patrocinato dall'avv. Fabio Taborelli,
Municipio di Stabio, via Ufentina 25, 6855 Stabio,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia per un'abitazione unifamiliare,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 maggio 2024
dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2022.198).
Fatti:
A.
Il 29 maggio 2019 E.________ ha chiesto al Municipio di Stabio la licenza edilizia per costruire sulla particella zzz, frutto di un frazionamento di un altro fondo sul quale sorge l'edificio storico D.________, che ospita l'omonimo ristorante, un'abitazione unifamiliare. Al progetto si sono opposti, tra altri, A.________ e B.________, proprietari del vicino fondo yyy. Il 18 maggio 2020 il Municipio, respinte le opposizioni, ha rilasciato la licenza edilizia.
B.
Mediante risoluzione del 18 maggio 2022, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dai citati opponenti, annullando la licenza edilizia e retrocedendo gli atti al Municipio. Adito da E.________, con sentenza del 16 maggio 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso e annullato la risoluzione governativa riformandola nel senso che l'impugnativa degli opponenti è dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione a ricorrere quali vicini.
C.
Avverso questa decisione A.________ e B.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame l'effetto sospensivo, oltre a varie richieste, di annullarla.
Il Tribunale federale ha ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e liberamente se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 II 476 consid. 1).
1.2. Secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF i patrocinatori devono notoriamente giustificare il loro mandato mediante procura. Con decreto del 27 giugno 2024 il Tribunale federale, richiamando l'art. 42 cpv. 5 LTF e conformemente alla prassi (DTF 142 I 10 consid. 2.4.8), ha invitato il patrocinatore dei ricorrenti a produrre una procura entro il 12 luglio 2024, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il gravame non sarebbe stato preso in considerazione.
Ora, l'atto mancante non è stato prodotto, né è stata richiesta una proroga di detto termine. Ne segue che, come preannunciato, il ricorso inoltrato senza valida procura dall'avv. Luca Beretta Piccoli a nome di terzi dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenze 1C_343/2021 del 17 febbraio 2023 consid. 2; 1F_16/2021 del 21 aprile 2021 consid. 2.2 e 1C_710/2020 del 18 gennaio 2021; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3a ed., 2022, n. 20, 27 e 28 ad art. 40, e n. 64 seg. ad art. 42 con numerosi rinvii alla giurisprudenza).
2.
2.1.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese sono poste a carico del patrocinatore non autorizzato (art. 18 cpv. 3 PC in relazione con l'art. 71 LTF; vedi anche l'art. 66 cpv. 3 LTF secondo cui le spese inutili sono pagate da chi le causa; sentenze 1C_343/2021, citata, consid. 6 e 1B_176/2013 del 23 luglio 2013).
2.2. Visto l'esito del ricorso, l'invito a presentare osservazioni al gravame entro il 28 agosto 2024 è annullato. E.________ non si è espresso sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, motivo per cui non gli vengono attribuite ripetibili della sede federale.
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'avv. Luca Beretta Piccoli. Non si attribuiscono ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Stabio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 22 luglio 2024
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri