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[AZA 0] 
H 146/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 22 agosto 2000 
 
nella causa 
P.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Patronato X.________, Italia, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Con decisione 19 maggio 1999 la Cassa svizzera di compensazione ha comunicato a P.________, cittadino italiano residente in Italia nato nel 1928, che la sua domanda 16 novembre 1998 intesa al riconoscimento di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera era respinta per il motivo che egli non adempiva al requisito della durata minima di contribuzione di un anno. 
 
B.- L'interessato si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per giudizio 4 febbraio 2000, ne ha disatteso l'impugnativa. 
 
C.- Assistito dal Patronato X.________, P.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale ribadisce in sostanza la sua richiesta di rendita. 
Mentre la Cassa svizzera di compensazione postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato. 
 
Diritto : 
 
1.- Nella querelata pronunzia, cui può essere rinviato, i giudici commissionali hanno già ricordato il disciplinamento legale e regolamentare richiamabile in concreto e correttamente indicato il motivo per cui all'insorgente non può essere accordata una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera. 
In particolare, in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (nella versione - determinante nella specie - in vigore sino al 31 dicembre 1996; cfr. la lett. c cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della 10° revisione dell'AVS), il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia può essere riconosciuto, assolti altri presupposti, unicamente alle persone assicurate, oppure ai loro superstiti, che hanno pagato i contributi durante almeno un anno intero (cfr. 
anche l'art. 50 OAVS). Nella specie, tale premessa manifestamente non è soddisfatta, dal momento che dalla documentazione all'inserto e dalle ricerche effettuate dalla Cassa risulta inequivocabilmente che il richiedente presenta una durata di contribuzione in Svizzera di soli otto mesi. 
Come ha a ragione osservato la precedente istanza, l'interessato non ha saputo produrre documenti (fogli paga, certificati di lavoro o altro) idonei a dimostrare l'adempimento di un periodo contributivo più lungo, le ricevute di pagamento di imposte non essendo evidentemente a questo proposito di rilievo. 
 
2.- Da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dipartirsi, con il suo gravame il ricorrente non avendo fatto valere elementi che siano rimasti inosservati dai primi giudici né argomenti suscettibili di infirmarne le conclusioni. L'impugnativa si rileva quindi manifestamente infondata e deve essere respinta, mentre meritano tutela la decisione e la pronunzia controverse. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, in relazione con l'art. 135 OG
 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio federale 
 
 
delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 22 agosto 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
La Cancelliera: