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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_52/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 agosto 2016  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Alfredo Berta, 
opponente. 
 
Oggetto 
locazione; contestazione della disdetta, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 giugno 2016 
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con contratto 17 maggio 2001 B.________ ha locato alla figlia C.________ e al di lei marito A.________ un rustico a Cevio. Il 22 luglio 2013, in seguito al divorzio e al trasferimento della figlia, B.________ ha sottoscritto con il solo A.________ un nuovo contratto di locazione. Dopo aver sollecitato il conduttore a versare le pigioni da ottobre a dicembre 2014, con la comminatoria di disdetta in caso di mancato pagamento, la locatrice gli ha notificato, il 13 maggio 2015, la disdetta straordinaria del contratto di locazione per il 30 giugno 2015. 
 
2.   
Il 17 dicembre 2015 il Pretore del distretto di Vallemaggia ha respinto la petizione con cui A.________ aveva chiesto in via principale l'accertamento della nullità della disdetta e dell'inesistenza "di qualsiasi rapporto debitorio fra le parti". 
 
3.   
Con sentenza 8 giugno 2016 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo presentato da A.________ e dichiarato priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria, perché non ha prelevato spese processuali. 
 
4.   
Con ricorso in italiano datato 29 luglio 2016, accompagnato da un'integrazione in lingua tedesca del 3 agosto 2016, A.________ postula l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale e l'accoglimento della petizione. Il ricorrente ha allegato al proprio rimedio una domanda di assistenza giudiziaria. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
5.   
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto. 
Nella fattispecie il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Infatti il ricorrente pare misconoscere che la Corte cantonale ha ritenuto insufficientemente motivato il suo rimedio per quanto concerne la doglianza attinente alla mancata escussione dell'ex coniuge quale teste e omette di contestare tale considerazione della sentenza impugnata. Giova poi rilevare che la - inammissibile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1) - produzione in questa sede di una dichiarazione scritta datata 8 agosto 2016 dell'ex moglie non supplisce alla mancata censura del giudizio cantonale. Nemmeno quando afferma che " la situazione non può essere valutata rigidamente secondo l'anno civile del calendario come previsto dal CO, ma va ricollegata alla situazione famigliare e sociale " il ricorrente spiega perché la sentenza impugnata violerebbe il diritto. Altrettanto dicasi dell'apodittica tesi ricorsuale secondo cui gli arretrati esistenti andrebbero unicamente posti a carico dell'altra debitrice solidale, perché questa si sarebbe occupata in modo esclusivo del rapporto di locazione. 
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 agosto 2016 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti