Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_519/2022
Sentenza del 22 settembre 2022
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Wirthlin, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 luglio 2022 (38.2022.32).
Visto:
la decisione su opposizione del 1° aprile 2022 con cui la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha respinto la domanda di lavoro ridotto presentata il 1° marzo 2022 in favore di due dipendenti di B.________ Sagl (su tre attivi), la quale gestisce il Ristorante C.________, per cui è stata una perdita di lavoro del 30% riconducibile a suo dire alla pandemia COVID-19,
la sentenza emessa il 25 luglio 2022 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che ha respinto il ricorso di B.________ Sagl contro la decisione su opposizione,
la lettera del 6 settembre 2022 con cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso per competenza al Tribunale federale la corrispondenza intercorsa con B.________ Sagl dal 29 agosto 2022,
considerando:
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 306 consid. 1.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1), ma occorre confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 264 consid. 2.3),
che, diversamente da altre procedure, dinanzi al Tribunale federale occorre presentare entro il termine legale un atto di ricorso completo di tutte le censure motivate, senza possibilità né di rinviare in alcun modo in un secondo tempo la presentazione in tutto o in parte dei propri argomenti (DTF 137 IV 339 consid. 2.4; 132 I 42 consid. 3.3.4) né di ottenere la concessione di un termine suppletorio per completare la motivazione del ricorso (sentenza 8C_232/2022 del 21 aprile 2022),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha negato il diritto alle prestazioni, lasciando ricondurre la perdita a motivi congiunturali non temporanei (vicinanza all'Italia, cambio sfavorevole Euro/franco svizzero, aumento delle spese a causa del conflitto in Ucraina) e al normale rischio aziendale, ma non per la pademia COVID-19, le cui restrizioni alla ristorazione erano ormai terminate dal 17 febbraio 2022 (giudizio cantonale, consid. 2.10),
che nei diversi scritti inoltrati, la ricorrente mette in luce la chiusura per difficoltà economiche di diversi esercizi pubblici e l'impennata dei costi del gas,
che la ricorrente non censura alcuna violazione del diritto federale, ma si limita a evocare circostanze soggettive, le quali non possono essere considerate dinanzi al Tribunale federale,
che pertanto non si può entrare nel merito del rimedio manifestamente non motivato in modo sufficiente e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 22 settembre 2022
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Bernasconi