Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_334/2022
Sentenza del 22 settembre 2022
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa Pensioni Migros,
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren,
patrocinata dall'avv. Tanja Uboldi Ermani,
opponente.
Oggetto
Previdenza professionale (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 giugno 2022 (34.2021.33).
Visto:
la sentenza del 3 giugno 2022 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, l'istanza inoltrata da A.________ il 10 dicembre 2021 di revisione della precedente sentenza cantonale del 15 dicembre 2011, con cui erano state decise contestazioni concernenti prestazioni in materia di previdenza professionale,
il ricorso di A.________ al Tribunale federale del 30 giugno 2022 (timbro postale), completato il 6 e il 19 luglio 2022 (timbro postale), contro tale sentenza,
considerando:
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 139 I 306 consid. 1.2) e dimostrare con precisione dove e perché esso ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2),
che l'oggetto del contendere dinanzi all'autorità giudiziaria precedente era la revisione (cfr. art. 61 lett. i LPGA e artt. 24 e 25 Lptca) della sentenza del 15 dicembre 2011, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino aveva sostanzialmente decretato la correttezza dell'ammontare delle prestazioni d'invalidità in materia di previdenza professionale - obbligatoria e sovraobbligatoria - erogate dalla Cassa Pensioni Migros (di seguito CPM), confermando altresì il computo della sovrassicurazione, ammettendo infine il diritto dell'assicurato all'ottenimento dell'adeguamento al rincaro delle prestazioni,
che il Tribunale cantonale ha concluso per l'assenza dei presupposti per una revisione processuale, segnatamente che la documentazione prodotta, oltre che in parte confusa e ampiamente tardiva (cfr. art. 25 Lptca), era inidonea a dimostrare fatti e/o mezzi di prova nuovi rilevanti appropriati a modificare la sentenza del 15 dicembre 2011, nel frattempo passata in giudicato,
che il ricorrente chiede che la sentenza impugnata "venga respinta" (cfr. pag. 2 del ricorso del 6 luglio 2022) perché l'oggetto della petizione del 1° marzo 2010 non era stato sostanzialmente trattato come avrebbe dovuto nella sentenza del 15 dicembre 2011,
che in particolare il ricorrente si riferisce alla "prova" B (ovvero la presa di posizione di una giurista dell'OFAS dell'agosto 2014 in relazione alle modifiche dell'art. 24 OPP2), la cui portata non sarebbe stata essenzialmente ben compresa,
che in particolare l'autorità giudiziaria precedente, negato il carattere di mezzo di prova della stessa in quanto si trattava semmai di una singola presa di posizione dell'UFAS, ha rilevato come con l'istituto giuridico della revisione processuale non si possa correggere una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente, ma che vi debba essere un apprezzamento inesatto quale conseguenza dell'ignoranza di prove concernenti fatti essenziali per decidere la vertenza, circostanza non data nel caso in rassegna,
che in sostanza il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) - i calcoli operati nella sentenza cantonale di cui chiede la revisione, per lo più ribadendo le giustificazioni già formulate dinanzi all'autorità giudiziaria precedente, senza pertanto argomentare in che maniera la Corte cantonale avrebbe commesso una violazione del diritto (sui presupposti di una revisione processuale nel senso dell'art. 61 lett. i LPGA, ovvero l'esistenza di fatti e/o mezzi di prova nuovi rilevanti, cfr. DTF 143 V 105 consid. 2.3 con riferimenti, in considerazione del fatto che tali nozioni si apprezzano allo stesso modo) o sarebbe incorsa nell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, per aver negato i presupposti per una revisione processuale,
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
che, il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, senza che si renda necessario un ulteriore scambio di scritti come richiesto dal ricorrente (sul tema cfr. pure l'art. 102 cpv. 3 LTF),
che nemmeno va dato riscontro in tale sede alle censure - peraltro formulate in modo assai ambiguo - relative al mancato accoglimento della richiesta formulata a suo tempo di un avvocato d'ufficio, in quanto estranee alla domanda di revisione oggetto della vertenza in esame,
che le spese giudiziarie, commisurate all'onere occasionato, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 settembre 2022
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi