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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 701/02 
 
Sentenza del 22 ottobre 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
A.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Giovanni Fina, Via Brunetti 4, 73100 Lecce, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 26 agosto 2002) 
 
Fatti: 
A. 
A.________, cittadino italiano nato nel 1950, ha lavorato quale operaio elettromeccanico in Svizzera dal 1968 al 1996, versando contributi AVS/AI. Rientrato in patria alla fine di settembre del 1996 non ha più svolto alcuna attività lucrativa. Dal 1° settembre 1997 è titolare di pensione d'invalidità italiana. 
 
Il 30 settembre 1997 ha presentato una domanda di rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, lamentando in particolare i postumi di due infarti cardiaci subiti rispettivamente nel 1993 e nel 1995. 
 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, con decisione 6 settembre 2000, ha respinto la richiesta per carenza d'invalidità rilevante giusta la legislazione svizzera. 
 
Adita dall'interessato, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero per giudizio 5 gennaio 2001 ne ha accolto il gravame rinviando gli atti all'amministrazione per ulteriori chiarimenti. 
 
L'Ufficio AI ha predisposto allora una perizia da parte del reparto di cardiologia dell'Ospedale X.________, i cui specialisti l'11 luglio 2000 hanno concluso attestando una capacità lavorativa totale dell'interessato nella precedente attività di operaio elettromeccanico. 
 
Sulla base delle conclusioni peritali, l'amministrazione, mediante decisione 21 gennaio 2002, ha nuovamente rifiutato la chiesta rendita per carenza d'invalidità di grado pensionabile. 
B. 
Tramite l'avv. Giovanni Fina di Lecce, l'assicurato ha deferito anche quest'ultima decisione alla Commissione di ricorso. 
 
Esaminati gli atti medici prodotti, l'autorità commissionale, per giudizio 26 agosto 2002, ha respinto il gravame e confermato il provvedimento impugnato. 
C. 
Sempre rappresentato dall'avv. Fina, l'assicurato interpone ricorso di diritto amministrativo in cui chiede, in via principale, di essere posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità. Contesta le conclusioni degli specialisti dell'Ospedale X.________, postulando, in via subordinata, l'allestimento di una nuova perizia. 
 
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero propone la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo. 
 
Pendente lite, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie precedenti conclusioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La decisione amministrativa impugnata è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore (1° giugno 2002) dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica pertanto nella presente procedura (DTF 128 V 315). 
 
La medesima cosa vale, per quanto riguarda il diritto interno svizzero, per la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, quindi anch'essa posteriormente alla data decisiva del provvedimento in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
1.2 Nei considerandi del querelato giudizio, al quale si rinvia, i primi giudici hanno già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia - secondo l'ordinamento giuridico determinante, in vigore al momento della decisione amministrativa querelata - deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera (art. 4, 28 e 29 LAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
1.3 Giova comunque ribadire, per chiarezza, che, ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 
 
Inoltre, l'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3% e la mezza rendita se è invalido almeno al 50%, ma anche il quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. 
 
Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, applicabile in concreto, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. 
 
È infine opportuno ricordare che l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
2. 
2.1 In seguito al giudizio 5 gennaio 2001, con cui la Commissione di ricorso aveva rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori chiarimenti, l'Ufficio AI ha fatto procedere ad una perizia da parte degli specialisti di cardiologia dell'Ospedale X.________ di Zurigo, per valutare le condizioni di salute del ricorrente e le ripercussioni delle affezioni lamentate da quest'ultimo sulla capacità lavorativa. 
 
Nella relazione 11 luglio 2001, i periti, posta la diagnosi di esiti di pregressi infarti subiti nel 1993 e 1995, ipertensione, spondiloartrosi e iperplasia prostatica, hanno in sostanza concluso per una piena capacità lavorativa nell'ultima attività svolta dal ricorrente. 
 
Amministrazione e giudici commissionali hanno successivamente respinto la domanda di rendita fondando il loro apprezzamento su tale valutazione. 
2.2 Orbene, anche il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi dalle chiare conclusioni cui sono pervenuti i medici dell'Ospedale X.________. Esse sono frutto di un giudizio ancorato su dati obiettivi, risultanti dagli accertamenti autonomi, eseguiti il 25 e 26 giugno 2001 a Y.________, o comunque dall'incarto amministrativo. Il ricorrente deve quindi essere ritenuto atto ad esplicare la sua precedente professione di operaio elettromeccanico nella misura del 100%, con la sola restrizione di evitare impegni fisici pesanti. E ciò perlomeno sino alla data decisiva del provvedimento amministrativo in lite. 
 
I documenti allegati al ricorso di prima istanza, segnatamente le relazioni medico-legali dei dott.ri V.________, I._________ e D.________, sono stati attentamente vagliati dai giudici commissionali, i quali giustamente non hanno ravvisato elementi tali da indurre a dipartirsi dalle conclusioni della perizia in questione. 
 
Le risultanze della medesima, che è stata affidata a specialisti esterni all'amministrazione, i quali si sono fondati, in cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi, tenendo conto delle affermazioni soggettive del paziente e giungendo in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni, meritano pieno valore probatorio, non rilevando questa Corte indizi concreti che ne mettano in discussione l'attendibilità (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2000 pag. 108 consid. 3a). Non sussiste pertanto nemmeno necessità di disporre ulteriori accertamenti. 
2.3 Dato quanto precede, il giudizio querelato merita tutela. 
 
Si ricorda tuttavia al ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità svizzera sorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento amministrativo in lite, la quale, sia nuovamente ribadito, delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 22 ottobre 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: