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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_207/2024  
 
 
Sentenza del 22 ottobre 2024  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Haag, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. Sergio Daldini, 
2. Giorgio Spadini, 
3. Manuela Tommasi, 
patrocinati dall'avv. Roberto A. Keller, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Comune di Calanca, 
rappresentato dal Municipio e 
patrocinato dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari. 
 
Oggetto 
Diritti politici; elezioni comunali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 
1a Camera (V 23 5 e V 23 6). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 28 novembre 2022, durante l'Assemblea comunale, hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Municipio del Comune di Calanca. Contro queste elezioni Sergio Daldini e Giorgio Spadini sono insorti al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, che con sentenza del 21 febbraio 2023 ha accolto i loro ricorsi costituzionali (V 22 5 e 27). La Corte cantonale, accertato che non era ammissibile proporre proposte di candidature ancora durante l'Assemblea comunale, ha ordinato al Comune di indire nuove elezioni, autorizzando il Municipio a rimanere nel frattempo in carica. 
 
B.  
Con pubblicazione dell'11 agosto 2023 sono state indette le nuove elezioni fissate al 15 settembre seguente. Le candidature inoltrate entro il termine del 25 agosto 2023 sono state pubblicate il 28 agosto seguente. Contro la pubblicazione delle liste, in data 14 settembre 2023 Sergio Daldini, Giorgio Spadini e Manuela Tommasi hanno presentato al Tribunale amministrativo un ricorso costituzionale (procedura V 23 5), chiedendo di dichiarare nulla la proposta candidatura di Dorothea Rigonalli quale sindaca, come pure quelle di Luca Albertini, Agnese Aspari Pellanda, Dorothea Rigonalli, Rosilde Gadola e Andrea Marghitola quali municipali. Il Giudice istruttore ha respinto l'istanza supercautelare e cautelare di non sottoporre al voto popolare tali candidature. 
 
C.  
L'Assemblea comunale per le nuove elezioni ha avuto luogo il 15 settembre 2023. Dorothea Rigonalli è stata eletta come sindaca, mentre Agnese Aspari Pellanda, Luca Albertini, Andrea Marghitola e Rosilde Gadola quali municipali. Sergio Daldini e Giorgio Spadini non sono stati eletti. È stato quindi riconfermato il Municipio già in carica. 
 
D.  
Contro queste elezioni Sergio Daldini, Giorgio Spadini e Manuela Tommasi hanno presentato un ricorso costituzionale alla Corte cantonale (procedura V 23 6). In via supercautelare e cautelare chiedevano che, pendente lite, al Comune di Calanca fosse nominato un curatore. In via principale, essi hanno postulato l'annullamento delle elezioni del 15 settembre 2023 e l'indizione di nuove elezioni, subordinatamente che fossero dichiarate nulle quelle della sindaca e dei citati municipali e, di conseguenza, di dichiarare eletti Sergio Daldini in qualità di sindaco e Giorgio Spadini quale municipale, nonché di ordinare al Comune di Calanca di indire nuove elezioni suppletive. La Corte cantonale, congiunte le cause, con sentenza del 20 febbraio 2024 ha respinto i due ricorsi. 
 
E.  
Avverso questa decisione Sergio Daldini, Giorgio Spadini e Manuela Tommasi presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla, unitamente alle elezioni municipali del Comune di Calanca del 15 settembre 2023. 
Il Tribunale amministrativo rinuncia a presentare osservazioni, mentre il Comune di Calanca chiede di respingere il ricorso in quanto ammissibile. Nella replica, trasmessa all'opponente, i ricorrenti si riconfermano nelle loro tesi e conclusioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 82 lett. c LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. Questo rimedio di diritto permette ai cittadini di contestare, in particolare, la regolarità delle operazioni di voto e la conformità al diritto di voto delle operazioni che hanno preceduto un'elezione. La legittimazione dei ricorrenti, aventi diritto di voto nell'affare in causa, è pacifica (art. 89 cpv. 3 LTF). Per il resto il ricorso, presentato tempestivamente contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza è, di massima, ammissibile (art. 88 cpv. 1 lett. a nonché cpv. 2 LTF).  
 
1.2. Nel ricorso per violazione dei diritti politici si può far valere la lesione del diritto federale, dei diritti costituzionali cantonali, come delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (art. 95 lett. a, c, nonché d LTF; vedi anche art. 189 cpv. 1 lett f. Cost.). Il Tribunale federale esamina liberamente queste censure nonché l'interpretazione e l'applicazione del diritto federale e del diritto costituzionale cantonale, come pure delle norme di rango inferiore che sono strettamente legate al diritto di voto o ne precisano il contenuto e la portata; vaglia per contro soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio l'applicazione delle norme di procedura e d'organizzazione che non toccano il contenuto stesso dei diritti politici nonché l'accertamento dei fatti (DTF 149 I 291 consid. 3.1; 141 I 186 consid. 3).  
 
1.3. Le esigenze in materia di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF valgono anche per i ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini (DTF 148 I 160 consid. 2; 146 I 62 consid. 3; 141 I 78 consid. 4.1). Questa Corte non è pertanto di massima tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 149 I 105 consid. 2; 145 II 153 consid. 2.1). Quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali (buona fede), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 149 I 248 consid. 3.1; 147 I 73 consid. 2.1).  
 
1.4. Il Tribunale federale quando, come in concreto, l'istanza precedente è un'autorità giudiziaria, fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 149 II 337 consid. 2.3; 138 I 171 consid. 1.4; sentenza 1C_397/2020 del 20 agosto 2020 consid. 1.6). Esso può scostarsene solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 206), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare in maniera dettagliata (DTF 148 II 392 consid. 1.4.1). Di massima, il Tribunale federale non deve procedere all'assunzione di prove (DTF 136 II 101 consid. 2).  
 
2.  
 
2.1. In larga misura i Cantoni sono di massima liberi nell'organizzare i loro sistemi politici e le procedure di elezione in materia cantonale (art. 39 cpv. 1 Cost.). Questa competenza viene esercitata nel quadro dell'art. 34 cpv. 2 Cost., secondo cui la garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto (DTF 145 I 207 consid. 2.1; 143 I 211 consid. 3.1).  
 
2.2. L'art. 34 cpv. 1 Cost. garantisce in maniera generale e astratta i diritti politici, sia a livello federale che cantonale o comunale. Esso non definisce per contro nel dettaglio il loro contenuto e rinvia in quest'ambito alle costituzioni e alle leggi cantonali. La violazione di queste norme implica anche la lesione dell'art. 34 cpv. 1 Cost. (DTF 150 I 17 consid. 4.1; 147 I 206 consid. 2.2).  
L'art. 34 cpv. 2 Cost. protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto dei cittadini: garantisce così ai cittadini che nessun risultato di un'elezione o votazione sia riconosciuto se non riflette in modo fedele e affidabile l'espressione della loro libera volontà; esso permette di criticare pertanto attraverso un ricorso fondato sull'art. 82 lett. c LTF ogni circostanza che si presti a falsare l'espressione della loro volontà. Questa garanzia tutela il diritto dei cittadini di non subire pressioni o di essere influenzati in maniera inammissibile nella formazione e nell'espressione della loro volontà politica. Ogni cittadino deve potersi determinare formando la sua opinione nel modo più libero e completo possibile ed esprimere di conseguenza la sua scelta. Questi aspetti garantiscono un funzionamento sicuro, regolare e corretto della democrazia diretta (DTF 150 I 17 consid. 4.1; 146 I 129 consid. 5.1). 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale amministrativo ha osservato che litigiosi sono la pubblicazione delle liste del 28 agosto 2023 (ricorso V 23 5) e l'esito delle elezioni municipali del 15 settembre 2023 (V 23 6).  
I ricorrenti fanno valere la violazione di norme del diritto cantonale e comunale che disciplinano il diritto di voto e le elezioni, nonché un accertamento inesatto dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF. Come ancora si vedrà, il ricorso si incentra e si esaurisce in sostanza sull'assunto secondo cui, viste le asserite lacune della normativa comunale in tale ambito, sarebbero obbligatoriamente applicabili in blocco, sussidiariamente, le norme cantonali. 
 
3.2. L'art. 3 della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 17 ottobre 2017 (LCom; CSC 175.050) dispone che i comuni disciplinano i loro affari autonomamente nel quadro del diritto sovraordinato. Il diritto cantonale concede loro il più ampio margine di manovra possibile (cpv. 1). Entro tali limiti, al comune spetta il diritto all'attività normativa e all'amministrazione (cpv. 2). Secondo l'art. 17 LCom, i comuni disciplinano autonomamente la procedura di votazione e di elezione nel quadro del diritto sovraordinato. In via sussidiaria trovano applicazione le prescrizioni della Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; CSC 150.100). Quest'ultima legge disciplina tra l'altro le elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali (art. 1 cpv. 1 lett. a). L'art. 1 cpv. 3 LDPC recita che " Per il resto, la legge si applica per analogia a votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo. "  
 
3.3. L'istanza precedente non ha condiviso la tesi dei ricorrenti, secondo la quale, sulla base del tenore di quest'ultima norma, qualora la legge comunale non preveda nulla, si applicherebbero senz'altro le disposizioni cantonali della LDPC, non potendo esservi al dire dei ricorrenti un silenzio qualificato a livello comunale su aspetti fondamentali che regolano le elezioni. Essa ha quindi proceduto a interpretare la citata norma, ritenendo che si sarebbe in presenza di un silenzio qualificato, e non, come sostenuto dai ricorrenti, di una lacuna legislativa che dovrebbe essere colmata dal giudice.  
 
3.4. Il punto di partenza di ogni interpretazione è costituito dal tenore della norma. Una norma è da interpretare infatti in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis (DTF 150 I 80 consid. 3.1; 150 IV 48 consid. 3.2). Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 150 V 198 consid. 7.2.3; 150 III 113 consid. 6.2.1.6).  
L'interpretazione della legge può condurre all'accertamento di una lacuna (DTF 150 I 80 consid. 3.1). Sussiste una lacuna legale propria, alla quale il giudice deve rimediare secondo la regola generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC, se il legislatore ha omesso di disciplinare qualcosa che avrebbe dovuto regolamentare e che non può essere dedotto né dal tenore della legge né dalla sua interpretazione. Per converso, il giudice non può in linea di principio supplire al silenzio della legge, quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa, oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché colmandola si sostituirebbe al legislatore (DTF 149 III 117 consid. 3.1; 148 V 84 consid. 7.1.2; 147 V 2 consid. 4.4.1). 
Anche nel caso in esame l'interpretazione deve determinare se si è in presenza di lacune da colmare o di silenzi qualificati da parte del legislatore comunale. Se è necessario colmare una lacuna, si utilizzano come parametri di riferimento gli obiettivi e i valori alla base della stessa. Di frequente, le lacune possono essere colmate per analogia. La condizione per un'applicazione analogica di una norma è, tuttavia, che venga prima stabilita l'esistenza di una lacuna nella legge (DTF 150 V 33 consid. 5.1; 149 IV 376 consid. 6.6). 
 
4.  
 
4.1. Al riguardo la Corte cantonale ha osservato che se, a prima vista, il tenore dell'art. 1 cpv. 3 LDPC parrebbe militare a favore dell'assunto ricorsuale, secondo cui se il diritto comunale non dispone nulla si applica per analogia la LDPC, la ratio legis e la sistematica legislativa nonché i principi basilari in materia di diritti politici non fanno ritenere che occorrerebbe applicare indiscriminatamente ogni norma della LDPC, apparentemente pertinente o addirittura la stessa in blocco, a ogni aspetto non esplicitamente disciplinato a livello comunale. Ha stabilito infatti che al di fuori degli aspetti regolati espressamente dalla LDPC (art. 1 cpv. 1-2 LDPC), dai materiali legislativi risulta che vale innanzitutto piuttosto l'autonomia comunale, richiamando al riguardo il messaggio del Governo cantonale (quaderno n. 5/2017-2018, pag. 488) nonché i dibattiti parlamentari (protocollo della seduta del Gran Consiglio del 12-14 febbraio 2018, pag. 551). I ricorrenti non si confrontano del tutto con questa motivazione, decisiva e condivisibile. L'istanza precedente ne ha concluso che la LDPC dev'essere quindi considerata come una "legge sostitutiva" che può essere applicata per analogia, ma che non contiene requisiti obbligatori per i regolamenti comunali. Ha quindi ritenuto che, di conseguenza, se un comune non ha voluto regolamentare un determinato aspetto (del tutto o non oltre quanto sancito), tale volontà, nel senso di un silenzio qualificato, va rispettata, motivo per cui non vi è di massima spazio per colmarlo mediante applicazione analoga della LDPC.  
 
4.2. I ricorrenti, sostenendo che poiché lo Statuto comunale non prevede, praticamente, disposizioni procedurali specifiche che disciplinano l'elezione del Municipio, la LDPC sarebbe obbligatoriamente applicabile in ogni caso, non si confrontano con le citate argomentazioni della Corte cantonale, condivisibili vista l'ampia autonomia che spetta ai comuni grigionesi in tale ambito e l'interpretazione storica da essa operata. Ciò a maggior ragione trattandosi nella fattispecie di elezioni che hanno avuto luogo in un Comune con un numero contenuto di aventi diritto di voto (77 su un totale di 155) e nell'ambito dell'Assemblea comunale, dove essi possono esercitare un controllo immediato su determinate modalità delle votazioni o elezioni.  
D'altra parte, la Corte cantonale, che ha compiutamente motivato la propria sentenza (DTF 149 V 156 consid. 6.1), ha stabilito, rettamente, che prima di applicare indiscriminatamente la LDPC a ogni questione non disciplinata espressamente dal diritto comunale occorre esaminare in primo tempo se si è o meno in presenza di un silenzio qualificato, a dipendenza dell'importanza della pretesa lacuna che occorrerebbe o sarebbe semplicemente desiderabile colmare, ricordato, rettamente, che il diritto cantonale concede ai comuni grigionesi il più ampio margine di manovra possibile (art. 3 cpv. 1 secondo periodo LCom; sentenza 1C_396/2019 dell'8 novembre 2019 consid. 1.5) e ch'essi disciplinano autonomamente la procedura di votazione e di elezione nel quadro del diritto sovraordinato, ricordato che la LDPC trova applicazione solo in via sussidiaria (art. 17 LCom) e comunque meramente per analogia (art. 1 cpv. 3 LDPC). Come visto, la semplice assenza di regole comunali, seppur desiderabili, non implica che, come a torto asserito dai ricorrenti, tali lacune debbano imperativamente e necessariamente essere colmate, questione che sarà esaminata in seguito riguardo alle singole asserite lacune. L'impreciso e generico accenno ricorsuale addotto a titolo meramente abbondanziale di un preteso cambiamento giurisprudenziale della Corte cantonale non è per nulla dimostrato ed è quindi inammissibile. 
 
5.  
 
5.1. Riguardo alle pretese irregolarità, i ricorrenti fanno valere che sussisterebbe il sospetto che le candidature litigiose non sarebbero state debitamente e tempestivamente sottoscritte prima del loro inoltro. Ciò poiché esse sono state redatte direttamente nella Cancelleria comunale. I ricorrenti adducono che si sarebbe "pensato bene di datare alcune dichiarazioni con date diverse". Ammettono nondimeno che le buste recano la data d'entrata tempestiva, rilevando che la candidatura come tale ne sarebbe tuttavia sprovvista.  
Con queste semplici congetture e supposizioni essi non dimostrano tuttavia che si sarebbe in presenza di un accertamento dei fatti addirittura insostenibile e quindi arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2). Riconoscono inoltre che anche la ricorrente medesima ha firmato il protocollo di apertura delle candidature, osservando semplicemente che tale firma non certificherebbe il rispetto delle forme. 
 
5.2. La Corte cantonale ha rilevato che il Comune di Calanca non dispone di un regolamento sui diritti politici, né sulle votazioni ed elezioni. L'unica norma pertinente alla procedura d'annuncio per le elezioni è l'art. 11 cpv. 2 dello Statuto comunale del 19 ottobre 2014, secondo cui " le candidature devono essere inoltrate per iscritto al Municipio tre settimane prima dell'elezione ". La Corte cantonale ha quindi ritenuto adempiuto tale requisito. Al dire dei ricorrenti, visto che la normativa comunale non specifica tuttavia oltre quest'obbligo, la pretesa lacuna dovrebbe essere colmata applicando la LDPC  
I giudici cantonali hanno ritenuto che, secondo il previgente art. 19c cpv. 3 LDPC (in vigore all'epoca, ossia fino al 31 dicembre 2023), ogni persona proposta deve confermare di accettare la candidatura opponendo la propria firma sulla proposta di candidatura; in caso di assenza, il nome viene cancellato. L'art. 19d cpv. 1 LDPC dispone inoltre che ogni proposta di candidatura dev'essere firmata di proprio pugno da cinque aventi diritto di voto domiciliati nel circondario elettorale (previgente art. 19d cpv. 1 LDPC). In caso di vizi, al rappresentante della proposta di candidatura viene fissato immediatamente un breve termine per l'eliminazione degli stessi (cpv. 2). Se un vizio non viene eliminato entro il termine fissato, la proposta di candidatura è nulla. Se il vizio concerne una sola persona, viene cancellato soltanto il nome della stessa (cpv. 3). Una volta scaduto il termine di annuncio, non è più possibile eliminare vizi (cpv. 4). 
L'istanza precedente ha accertato che le candidature litigiose sono state firmate dai candidati, come ampiamente comprovato dal Comune per mezzo delle candidature e rispettive buste pervenute nonché della dichiarazione del segretario comunale del 19 ottobre 2023. Sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove non ha ritenuto quindi necessario dar seguito alla richiesta dei ricorrenti di assumere ulteriori mezzi di prova, come la postulata produzione da parte del Comune di una "prova documentale che tutte le proposte di candidature sottoscritte dalle persone elette siano state elaborate al più tardi il 25.08.2023, ore 17.30", ritenendo che non vi è motivo di dubitare della correttezza della procedura di apertura delle buste e del controllo delle candidature. Ha stabilito infatti che il dubbio, indirettamente sollevato dai ricorrenti, che le firme sulle candidature e i timbri di ricezione sulle buste possano essere stati apposti a posteriori è privo di ogni fondamento. In queste circostanze essa poteva rifiutare di assumere ulteriori prove senza incorrere in un apprezzamento anticipato delle prove arbitrario (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1). 
 
5.3. Ha sottolineato inoltre che il Comune ha indicato che la ricorrente Manuela Tommasi, avrebbe lamentato semmai l'assenza dei proponenti sulle candidature litigiose: l'Ufficio elettorale le avrebbe risposto, rettamente, che questo requisito non è previsto dallo Statuto comunale. Quale condizione formale, lo Statuto comunale impone infatti alle candidature (solamente) la forma scritta. Come il Comune, anche i giudici cantonali hanno ritenuto che mal si comprende perché in tale ambito si dovrebbe applicare per analogia il previgente art. 19d cpv. 1 LDPC, norma che impone per ogni proposta di candidatura la firma di cinque aventi diritto di voto domiciliati nel circondario elettorale. Ciò a maggior ragione visto che questa norma concerne peraltro l'elezione tacita dei membri dei tribunali regionali, ossia una fattispecie differente. Al riguardo l'istanza precedente ha accennato anche alla modifica, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, delle relative disposizioni della LDPC, nonché del tenore del nuovo art. 19a cpv. 2 LDPC, secondo il quale, per le elezioni comunali alle urne è prevista una procedura di annuncio se per queste il comune ha introdotto il voto elettronico, ciò che non si verifica per il Comune in questione. Mal si comprende perché questo semplice, peraltro corretto accenno alla nuova normativa dovrebbe comportare l'annullamento della decisione impugnata, come sostenuto a torto dai ricorrenti.  
L'istanza precedente ne ha concluso che non va tanto applicata analogamente la LDPC, ma che occorre piuttosto rispettare l'evidente volontà del Comune di non imporre altro requisito formale che la forma scritta delle candidature, trattandosi quindi di un silenzio qualificato e non di una lacuna colmabile mediante un'applicazione analoga della LCD. Ha stabilito che l'Ufficio elettorale ha quindi ammesso rettamente le relative candidature presentate per iscritto ed entro il termine previsto. 
 
5.4. La congettura ricorsuale non dimostra affatto che al riguardo si sarebbe in presenza di un'interpretazione lesiva della normativa cantonale. D'altra parte, considerato il contenuto numero degli aventi diritto di voto nel Comune di Calanca (155 persone secondo il verbale dell'Assemblea comunale del 15 settembre 2023), non appare indispensabile imporre di applicare, in via sussidiaria e per analogia, la condizione che i candidati siano proposti da un determinato numero di proponenti. In queste circostanze la scelta del Comune di rinunciare volutamente a tale requisito è giustificabile e opportuna, né essa, facilitandolo, è lesiva del diritto di voto.  
 
6.  
 
6.1. Per quanto concerne gli asseriti vizi inerenti all'Ufficio elettorale, i ricorrenti ribadiscono che anche alla costituzione dello stesso sarebbe applicabile la LDPC. Osservano che occorre poi differenziare tra l'Ufficio elettorale, chiamato a sorvegliare la procedura che porta all'elezione, e gli scrutinatori, addetti alla distribuzione delle schede di voto e al relativo conteggio. Rilevano che nella fattispecie sarebbero stati costituti tre Uffici elettorali, affermando che il primo si è occupato dell'apertura delle candidature. Quest'Ufficio era formato dal segretario comunale e dall'attuaria e avrebbe dovuto essere designato dall'Assemblea comunale, mentre parrebbe che lo sia stato dal Municipio. Le due citate persone non avrebbero tuttavia potuto farvi parte poiché non avevano il diritto di voto nel Comune. Gli altri due Uffici elettorali erano presieduti da Dorothea Rigonalli, sindaca uscente e candidata sia a nuova sindaca che municipale, rispettivamente da Agnese Aspari Pellanda, municipale uscente e candidata al Municipio. Aggiungono che fra gli scrutinatori figuravano le due citate persone senza diritto di voto nel Comune.  
 
6.2. Secondo l'art. 12 LDPC, l'Ufficio elettorale vigila in particolare sulla votazione, decide sulla validità delle schede di voto e dei voti, dirige lo spoglio dei voti, determina il risultato dell'elezione o della votazione e lo comunica immediatamente all'ufficio competente. Giova rilevare che su questi temi i ricorrenti non adducono nessuna irregolarità.  
L'art. 32 dello Statuto comunale dispone che l'Assemblea comunale è l'autorità suprema del Comune, all'interno della quale i residenti aventi diritto di voto esercitano i diritti loro spettanti in questioni comunali. All'Assemblea comunale spetta il compito di eleggere il sindaco e gli altri membri del Municipio (art. 33 cpv. 1 dello Statuto comunale). L'art. 38 dello Statuto comunale recita che l'Assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari, precisando che ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LDPC per le votazioni federali e cantonali, l'Ufficio elettorale e gli scrutinatori necessari sono sempre designati dal Municipio. 
 
6.3. Insistendo sul fatto, di per sé non decisivo, che sarebbero stati istituiti tre Uffici elettorali, i ricorrenti adducono che due di essi sarebbero stati composti e presieduti da persone candidate alle cariche da eleggere, asserendo che, contrariamente a quanto accertato dalla Corte cantonale, non ne avrebbero assunto la presidenza solamente al momento della pubblicazione dei risultati. Ammettono nondimeno che è vero che le due candidate non hanno presieduto le rispettive elezioni, ciò che è decisivo. Al riguardo essi adducono semplicemente che tale aspetto, invero determinante, sarebbe insignificante, poiché, senza addurre spiegazioni al riguardo, al loro dire l'Ufficio elettorale dovrebbe essere uno solo. Con questi assunti essi non dimostrano che si sarebbe in presenza di un accertamento arbitrario dei fatti.  
 
6.4. La Corte cantonale ha osservato che secondo l'art. 38 cpv. 1 dello Statuto comunale, l'Assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari. AI cpv. 2 si precisa che ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LDPC, per le votazioni federali e cantonali, l'ufficio elettorale e gli scrutinatori necessari sono sempre designati dal Municipio. Secondo l'art. 9 cpv. 1 LDPC, la Sovrastanza comunale, ossia il Municipio, costituisce un ufficio elettorale di almeno due membri aventi diritto di voto e ne designa il presidente e l'attuario; la Sovrastanza comunale può costituirsi essa stessa in ufficio elettorale (cpv. 1). L'ufficio elettorale dev'essere dotato di un numero sufficiente di persone aventi diritto di voto quali scrutatori (cpv. 2). L'art. 11 cpv. 1 LDPC dispone che un candidato non può essere né membro dell'ufficio elettorale né scrutinatore. La Corte cantonale ha rilevato, rettamente che contrariamente alla formulazione nell'art. 9 LDPC, secondo lo Statuto comunale, la designazione degli scrutinatori necessari (e con ciò dell'Ufficio elettorale) è lasciata in primo luogo all'Assemblea comunale (art. 38 cpv. 1 SC). Solo per le elezioni cantonali e federali, quindi in maniera ininfluente per il caso in esame, esso fa riferimento alla LDPC (art. 38 cpv. 2 SC).  
In tali circostanze, la conclusione della Corte cantonale secondo cui il Comune non abbia intenzionalmente voluto applicare le norme della LDPC alla costituzione dell'Ufficio elettorale in materia comunale non presta il fianco a critiche. Nella fattispecie, in applicazione dello Statuto comunale l'Ufficio elettorale è stato giustamente designato dall'Assemblea comunale, autorità suprema del Comune (art. 32 Statuto comunale), e non dal Municipio, poiché in materia comunale il Comune si è volutamente discostato dalla LDPC. È quindi a ragione che l'istanza precedente ha ritenuto che non è ravvisabile perché si dovrebbe quindi applicare analogamente le rispettive disposizioni della LCD essendo in presenza di un silenzio qualificato. Anche al riguardo i ricorrenti non adducono alcun influsso sull'esito delle elezioni. 
L'istanza precedente ha compiutamente spiegato infatti che soltanto riguardo alle pubblicazioni dei risultati la presidenza, durante l'elezione del Sindaco, è stata tenuta dalla Vice-Sindaca Agnese Aspari Pellanda (che era tuttavia candidata municipale) e durante l'elezione dei quattro Municipali dalla Sindaca Dorothea Rigonalli (la quale aveva in precedenza ritirato la sua candidatura quale municipale in seguito alla nomina quale Sindaca). Questo accertamento si fonda sul verbale dell'Assemblea comunale del 15 settembre 2023 e non è quindi arbitrario, ma corretto. La Corte cantonale ne ha dedotto che, pertanto, la questione di sapere se nella fattispecie sarebbe, per analogia, applicabile l'art. 11 cpv. 1 LDPC, secondo cui un candidato non può essere né membro dell'Ufficio elettorale né scrutatore, può rimanere aperta poiché, anche nell'ipotesi di una sua applicazione, non è ravvisabile nessuna incompatibilità. Ciò poiché i candidati non sono mai stati al contempo né membri dell'Ufficio elettorale né scrutatori nelle rispettive elezioni. Ha ritenuto inoltre tardiva la censura poiché la criticata composizione dell'Ufficio elettorale era nota ai ricorrenti. I ricorrenti non dimostrano che queste conclusioni sarebbero lesive del diritto. 
 
6.5. Per di più dal verbale dell'Assemblea comunale si evince ch'essa ha dapprima nominato gli scrutinatori, anche in relazione ad altre trattande votate prima delle elezioni litigiose. In quest'ultimo ambito è stato poi nominato l'Ufficio elettorale e si precisa chi ha presieduto le elezioni del Sindaco e dei Municipali. Al riguardo i ricorrenti sostengono a torto che il fatto che gli asseriti vizi non sono stati da loro sollevati tempestivamente nell'ambito dell'Assemblea, dinanzi alla quale essi si sono presentati, sarebbe irrilevante, poiché tale manchevolezza non sarebbe palese e non avrebbe potuto essere rilevata ed eccepita immediatamente.  
 
6.5.1. In effetti, come rettamente ritenuto dai giudici cantonali e dal Comune nelle sue osservazioni al presente ricorso, in applicazione del principio della buona fede processuale (art. 5 cpv. 3 Cost.), asserite irregolarità nella preparazione di elezioni o votazioni, soprattutto nel quadro di elezioni che si svolgono nell'ambito di un'assemblea, devono essere invocate subito potendo essere se del caso sanate immediatamente nel rispetto dell'economia procedurale, altrimenti il diritto di interporre ricorso è, di massima, perento (DTF 147 I 194 consid. 3.3; 145 I 282 consid. 3; 115 Ia 392 consid. 4c; LUKA MARKIC, Das kantonale Rechtsschutzverfahren im Bereich der politischen Rechte, 2022, n. 360 e n. 361 pag. 167 segg.; HANGARTNER/KLEY/BRAUN BINDER/GLASER, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2a ed. 2023, n. 2633 pag. 1052 e in particolare n. 2637 pag. 1054).  
Ora, la circostanza che vi sarebbero stati tre Uffici elettorali e che due persone candidate partecipavano alle elezioni, alle quali non erano tuttavia direttamente candidate, era evidente per ogni avente diritto di voto presente all'Assemblea, a maggior ragione per i ricorrenti che erano candidati alle elezioni in esame (cfr. sentenza 1C_304/2021 del 22 luglio 2021 consid. 4). Decisivo è inoltre il fatto che i ricorrenti non tentano di spiegare che influsso avrebbe avuto la criticata costituzione degli Uffici elettorali, i cui membri erano peraltro noti agli aventi diritto di voto, sulla libera formazione della loro volontà. In effetti, anche nell'ipotesi in cui l'Ufficio elettorale sarebbe se del caso stato costituito in maniera irrita, ciò non implicherebbe comunque l'annullamento delle elezioni in esame, ritenuto che i ricorrenti non adducono e ancor meno dimostrano l'esistenza di ulteriori inosservanze di prescrizioni d'ordine che avrebbero influito sull'esito delle stesse (HANGARTNER/KLEY/BRAUN BINDER/GLASER, op. cit., n. 2449 pag. 962). 
 
 
6.5.2. I ricorrenti non sostengono inoltre che i membri degli Uffici elettorali non avrebbero svolto con diligenza e correttezza e nel rispetto delle regole i compiti loro affidati. D'altra parte l'Ufficio elettorale era composto di almeno due scrutatori aventi diritto di voto, mentre le altre due persone sono state chiamate solamente a "collaborare", come risulta dal verbale dell'Assemblea comunale. Anche nei loro confronti i ricorrenti non adducono comunque alcun dubbio riguardo alla correttezza nell'esercizio di tale mansione né alcun influsso sull'esito delle elezioni.  
 
7.  
 
7.1. Decisiva è poi la circostanza che quando il Tribunale federale accerta l'esistenza di irregolarità nell'ambito di una votazione, esso l'annulla soltanto qualora le stesse siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. In questi casi, il cittadino non deve dimostrare che il vizio ha avuto ripercussioni importanti sull'esito della votazione, essendo sufficiente che una siffatta conseguenza sia possibile, ciò che il Tribunale federale esamina, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, liberamente. In tale contesto, esso considera in particolare l'ampiezza della differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel quadro complessivo della votazione (DTF 147 I 297 consid. 5.1; 145 I 282 consid. 4.2; 145 I 207 consid. 4.1; HANGARTNER/KLEY/BRAUN BINDER/GLASER, op. cit., n. 2619 e n. 2620 pag. 1043 seg.).  
 
7.2. Ora, i ricorrenti non fanno valere, se non in maniera del tutto generica adducendo semplicemente di non ritenere l'esito delle elezioni come cristallino, che si sarebbe in presenza di tali gravi vizi. Né essi cercano di spiegare il loro assunto secondo cui gli asseriti vizi avrebbero avuto ripercussioni importanti sulla libera formazione della volontà degli aventi diritto di voto, asserite irregolarità che peraltro non hanno censurato immediatamente, ma in larga misura solo al momento in cui hanno saputo dell'esito, a loro sfavorevole, delle elezioni. D'altra parte essi non adducono che la criticata composizione degli Uffici elettorali avrebbe comportato delle irregolarità importanti riguardo alla validità delle schede di voto e al loro conteggio e che, pertanto avrebbero avuto un'influenza rilevante sull'esito delle elezioni. Per di più essi neppure sostengono che si sarebbe in presenza di una esigua differenza di voto tra i candidati eletti e la loro mancata elezione.  
In effetti, dal verbale dell'Assemblea comunale del 15 settembre 2023 risulta che alla stessa erano presenti 83 persone, delle quali 77 aventi diritto di voto su un totale di 155, ossia il 49.68%. Per l'elezione del Sindaco è stata eletta al primo turno Dorothea Rigonalli con 53 voti, mentre il ricorrente Sergio Daldini, non eletto, ne ha ricevuti soltanto 21; non vi erano schede nulle e solo tre schede bianche. Per l'elezione dei quattro municipali sono stati eletti al primo turno Agnese Aspari Pellanda (58 voti), Luca Albertini (53 voti), Andrea Marghitola (53 voti) e Rosilde Gadola (42 voti); non vi erano né schede nulle o bianche. I ricorrenti Giorgio Spadini e Sergio Daldini, non eletti, hanno ricevuto 29 rispettivamente 21 voti. L'ampiezza della differenza dei voti è quindi netta, non si è inoltre in presenza di vizi gravi e la loro importanza nel quadro complessivo delle elezioni litigiose non è decisiva (DTF 147 I 305 consid. 5.1; 145 I 5 consid. 4.2; 141 I 221 consid. 3.3). Giova sottolineare infine che, in sostanza, non si è d'altra parte in presenza di vizi, ma di un'interpretazione differente dell'applicazione a titolo sussidiario e per analogia della normativa cantonale ad asserite, inesistenti lacune della legislazione comunale, che non implicano di per sé una violazione del diritto di voto. Non essendo ravvisabile alcun influsso dei pretesi vizi sull'esito delle contestate elezioni, l'annullamento delle stesse non può entrare in linea di conto. 
 
8.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Al Comune di Calanca, parte vincente che ha agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, non vengono assegnate ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117 consid. 7). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera. 
 
 
Losanna, 22 ottobre 2024 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri