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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 747/05 
 
Sentenza del 22 novembre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
S.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6900 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio dell'8 settembre 2005) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
mediante domanda del 13 aprile 2001 S.________, nato nel 1966, di professione verniciatore di carrozzerie, ha chiesto all'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) il riconoscimento di prestazioni AI per adulti, in particolare di provvedimenti professionali, lamentando un danno alla salute dovuto a discopatia degenerativa e spondiloartrosi L5-S1, osteocondrosi con spondilosi dorso-laterale sinistra L5-S1 e compressione del sacco durale, 
in corso di procedura, l'interessato, tramite la CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA, ha segnalato all'amministrazione di avere avviato un'attività indipendente quale lucidatore di autoveicoli a tempo parziale e ha chiesto l'assegnazione di una mezza rendita per il motivo che nell'attività intrapresa risultava inabile al lavoro nella misura del 50%, 
esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l'UAI con decisione del 30 marzo 2004 ha respinto la richiesta di prestazioni osservando che il grado d'invalidità (del 10%) accertato ostava a una simile richiesta e in particolare al diritto a una riformazione professionale, 
l'amministrazione ha stabilito il grado d'incapacità al guadagno sulla base di un reddito da valido di fr. 48'555.- , dichiarato dall'ex datore di lavoro per l'anno 2001, e di un reddito da invalido di fr. 43'891.-, calcolato tenendo conto di una piena capacità lavorativa che era stata attestata dal dott. M.________ - specialista FMH in medicina interna e reumatologia, al quale l'amministrazione aveva affidato il compito di allestire una perizia - in attività leggere non richiedenti qualifiche professionali specifiche e rispettose delle indicazioni mediche (necessità di cambiare posizione ogni mezz'ora, divieto di sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 25 kg, ecc.), 
sempre tramite la CAP, S.________, allegando un referto medico del dott. K.________, si è opposto al provvedimento dell'UAI e ha chiesto l'erogazione di una mezza rendita, 
per decisione su opposizione del 16 marzo 2005, l'UAI ha sostanzialmente confermato la sua valutazione e ha accertato un tasso d'invalidità dell'11%, 
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, S.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha domandato l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità, 
per pronuncia dell'8 settembre 2005, il Tribunale cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso e ha confermato nella sua sostanza l'operato dell'amministrazione, 
in primo luogo il giudice cantonale ha aderito alle conclusioni della perizia del dott. M.________ e ha accertato la piena capacità lavorativa dell'assicurato in attività confacenti, 
egli ha quindi proceduto al raffronto dei redditi e ha dimostrato che anche qualora, nell'ipotesi maggiormente favorevole per l'assicurato, si fosse partiti da un reddito da valido di fr. 53'000.-, come auspicato da quest'ultimo, e da un reddito da invalido, calcolato sulla base della tabella TA13 di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica, di fr. 51'626.-, il tasso d'invalidità non si sarebbe lontanamente avvicinato alla soglia minima pensionabile del 40%, e ciò nemmeno se si fosse voluto operare una deduzione massima consentita del 25% dal reddito da invalido, il tasso d'invalidità non potendo comunque superare, anche in tale ipotesi, la misura del 27%, 
sempre rappresentato dall'avv. Cereghetti, S.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ribadisce la richiesta di mezza rendita e chiede, in ogni caso, il diritto a una riformazione professionale, 
l'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, 
nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha già esaurientemente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare i concetti d'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 cpv. 1 LAI), i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1, 121 V 366 consid. 1b), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1, nella versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione AI), il sistema di confronto dei redditi e il momento determinante per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222, 128 V 174), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 261 consid. 4, 353 consid. 3b/ee), 
a tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia soggiungere che, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti), 
alla pronunzia di primo grado deve infine essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto una corretta applicazione della ricordata disciplina nell'evenienza concreta, 
il primo giudice ha infatti, in particolare, ben illustrato che il referto 21 aprile 2004 del dott. K.________ non contiene elementi tali da infirmare l'attendibilità del rapporto 5 aprile 2002 del dott. M.________, chiaro, completo e motivato, 
la perizia di parte, sovrapponibile, dal profilo diagnostico, a quella resa dal dott. M.________, non mette in evidenza nuove patologie o un'evoluzione negativa di quelle precedentemente accertate, e anzi sembrerebbe fare stato di un certo miglioramento a livello di rotazione lombare che, da ridotta (di 1/3), sarebbe divenuta normale, 
inoltre il dott. K.________ ha chiaramente riconosciuto la possibilità, per l'assicurato, di svolgere, con una capacità lavorativa completa, attività leggere quali potrebbero essere dei lavori presso un nastro a catena, dei lavori di sorveglianza o in qualità di custode (perizia dott. K.________, pag. 6), 
nulla muta a tale giudizio il fatto che lo stesso dott. K.________ abbia formulato per altre attività (aiuto magazziniere, aiuto muratore o aiuto elettricista), certamente non altrettanto leggere, una riserva nel senso di una raccomandazione ad effettuare pause di 20 minuti per ogni ora lavorativa, 
va quindi ricordato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati, come sembra esser il caso in concreto, pur essendo in buona parte limitato a lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4e), offre comunque non poche possibilità anche a chi non è più in grado di svolgere attività pesanti ritenuto che nell'industria e nell'artigianato le attività pesanti vengono sempre più spesso eseguite tramite macchine, con conseguente aumento di attività di controllo e sorveglianza (sentenza del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti), 
per il resto, il primo giudice, stabilendo il reddito da valido in fr. 53'000.-, come indicato dall'assicurato in sede di opposizione, lo ha accertato in maniera piuttosto generosa, lo stesso potendo essere fissato in fr. 48'555.- conformemente a quanto aveva dichiarato in data 26 aprile 2001 l'ex datore di lavoro per l'anno determinante dell'eventuale inizio del diritto alla rendita (2001; si veda a tal proposito il rapporto del dott. M.________ che aveva attestato, per l'attività precedente, un'incapacità lavorativa a far tempo dal mese di agosto 2000 [art. 29 cpv. 1 lett. b LAI]), 
in considerazione della più recente prassi di questa Corte, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grandi regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, anche quest'ultimo andrebbe poi valutato in maniera meno favorevole per l'assicurato, dovendo infatti essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03, consid. 8.1), 
in tali condizioni si otterrebbe, a titolo di reddito da invalido, un importo base di fr. 56'894.54 (ISS 2000, tabella TA1, pag. 31, valore totale mediano per attività semplici e ripetitive [fr. 4437.- mensili], adattato all'orario settimanale medio di 41,7 ore e all'evoluzione salariale [2,5%] per l'anno 2001 [La Vie économique, 9/2006, pag. 90 seg., tabelle B9.2 e B10.2]), 
anche volendo operare una riduzione massima del 25%, comunque non giustificata già solo per l'ancora giovane età dell'assicurato, da quest'ultimo importo, il raffronto dei redditi darebbe un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 12%, e tutt'al più del 19% qualora si intendesse considerare il reddito da valido invocato dall'insorgente, 
in tali condizioni dev'essere escluso il diritto a una rendita, 
lo stesso si deve concludere per la pretesa riformazione professionale, la cui richiesta, oltre ad apparire inammissibile per non avere fatto l'oggetto né della decisione su opposizione in lite né del giudizio impugnato (DTF 125 V 414 consid. 1a e 1b), risulterebbe comunque infondata, e non soltanto in ragione del tasso d'invalidità accertato (124 V 110 seg. consid. 2b con riferimenti; SVR 2006 IV no. 15 pag. 53 [sentenza dell'8 luglio 2005 in re S., I 18/05] consid. 2), ma anche per l'atteggiamento dimostrato dall'assicurato in corso di procedura che a più riprese aveva dichiarato di fronte alla consulente in integrazione professionale dell'AI di non essere interessato a simili provvedimenti in quanto non riteneva che vi fossero altre attività che egli potesse esercitare in una percentuale maggiore a quella, del 50%, effettivamente esercitata, 
il giudizio cantonale merita pertanto piena conferma, 
vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. ad esempio la sentenza del 16 ottobre 2006 in re A., I 698/04, consid. 6), 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 22 novembre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: