Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
I 164/05
Sentenza del 22 dicembre 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
C.________, 1962, ricorrente, rappresentato dall'avv. Maria Grazia Mazzoleni, Motto 6, 6944 Cureglia,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 26 gennaio 2005)
Fatti:
A.
C.________, nato nel 1962, di professione cuoco/gerente, ha beneficiato di una mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità (AI) dal 1° ottobre 1987 al 31 maggio 1995 a dipendenza di un'incapacità di guadagno (del 50%) addebitabile a linfoma maligno di Hodgkin.
In data 4 settembre 1996 l'assicurato ha presentato una nuova domanda di rendita, respinta il 14 aprile 1997 dall'Ufficio AI del Cantone Ticino, non essendo intervenuta una rilevante modifica della situazione valetudinaria rispetto al maggio 1995. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, adito dall'assicurato, ha disposto ulteriori accertamenti (giudizio del 10 agosto 1998), a conclusione dei quali l'amministrazione, il 12 luglio 1999, ha ribadito il precedente rifiuto di prestazioni. Nuovamente adita dall'interessato, la Corte cantonale ha ordinato un ulteriore complemento istruttorio (giudizio del 18 settembre 2001).
Con decisione del 16 ottobre 2003, sostanzialmente confermata il 9 agosto 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'amministrazione ha negato una terza volta il diritto alla chiesta rendita per carenza di invalidità pensionabile.
B.
Chiamata a statuire su un nuovo ricorso dell'assicurato, la Corte cantonale l'ha respinto mediante pronuncia del 26 gennaio 2005.
C.
Allegando un certificato medico, l'assicurato, patrocinato dall'avv. Maria Grazia Mazzoleni, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, previo allestimento di una perizia medica giudiziaria, il riconoscimento di una mezza rendita a dipendenza di un grado d'invalidità del 50%.
L'amministrazione, sentito il parere del proprio servizio medico, propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Il giudizio impugnato concerne prestazioni AI. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG , il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1.
2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione dell'AI), nonché le regole che disciplinano la procedura di nuova domanda di rendita, e illustrando il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; per quanto concerne la disciplina applicabile allo stato di fatto realizzatosi prima del 1° gennaio 2003, cfr. per contro l'art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002). A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia soggiungere che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Quanto al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 353 consid. 3b/aa e riferimenti).
3.
Per quanto concerne la situazione valetudinaria del ricorrente, i primi giudici si sono principalmente fondati sulla dettagliata perizia 28 giugno 2001 del dott. B.________, neurologo, il quale, incaricato dalla Corte cantonale nell'ambito della procedura di ricorso contro la decisione amministrativa di rifiuto del 12 luglio 1999, posta la diagnosi di lesione iatrogena completa del nervo accessorio destro al collo laterale avvenuta nell'ambito di asportazione di linfonodo (1986) e relativa plegia e atrofia del muscolo trapezio destro, pregressa lesione del nervo subscapolare e del nervo dorsale scapolare a destra e stato da morbo di Hodgkin (1986) in remissione, ha concluso per una inabilità di rilievo dell'interessato nella professione di cuoco/gerente (in particolare nell'attività di cuoco, comportante pure lavori fisicamente pesanti), ma per una capacità lavorativa del 75-100% in occupazioni adeguate di tipo amministrativo, di ufficio, controllo, vendita o nel ramo dell'informatica, che non richiedessero il sollevamento di pesi notevoli e che permettessero all'interessato di cambiare spesso la posizione sul lavoro.
Essendo, come emerge dalla documentazione medica in atti, la situazione valetudinaria accertata dal dott. B.________ rimasta sostanzialmente invariata nel periodo intercorrente tra la perizia e la data decisiva della decisione su opposizione in lite del 9 agosto 2004 (cfr. DTF 129 V 4 consid. 1.2), adempiendo inoltre il referto in questione a tutti i requisiti di completezza, concludenza e chiarezza posti dalla giurisprudenza per conferire a un atto medico pieno valore probatorio (v. considerando precedente), la valutazione del perito giudiziario può senz'altro essere condivisa anche dal Tribunale federale delle assicurazioni, senza che sia necessario procedere all'allestimento della nuova perizia medica giudiziaria postulata dal ricorrente. A ciò nulla muta il certificato medico allegato al ricorso di diritto amministrativo.
4.
Come già rilevato dai giudici cantonali, l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto economico e non medico. In questo senso, giusta l'art. 16 LPGA - che riprende, in sostanza, l'ordinamento di cui all'abrogato art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2002 -, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Per determinare il reddito da valido, di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1).
Nella presente evenienza, i primi giudici, considerando l'ipotesi maggiormente favorevole per l'insorgente, hanno riconosciuto l'importo da lui indicato in fr. 72'000.- annui quale reddito da valido per il 2003. Il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo per non aderire a questa determinazione, che, come già detto, di certo non sfavorisce l'interessato.
5.
Per quanto concerne la determinazione del reddito da invalido, questa Corte ha in sostanza stabilito fare stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive - ipotesi che si avvera in concreto -, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti), oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DTF 129 V 472; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, questa Corte ha di recente stabilito non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, che si riferisce ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. sentenza del 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03, consid. 8). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato.
Tenuto conto della configurazione professionale esigibile dal punto di vista medico peritale (v. al riguardo consid. 3), si giustifica in concreto di prendere quale valore di base l'importo di fr. 4'557.- mensili (ISS 2002, valore mediano totale, livello di esigenze 4). Adeguato questo dato all'orario di lavoro settimanale usuale (41,7 ore) come pure all'evoluzione dei salari (1.5%), considerata inoltre una capacità lavorativa dell'interessato dell'87.5% in attività adeguata (media fra i tassi del 75% e del 100% accertati dal perito giudiziario), si ottiene un importo di fr. 4'219.19 mensili, pari a fr. 50'630.28 annui per il 2003. Applicata a questo importo una ulteriore riduzione, non contestata, del 10% per tenere conto delle particolarità del caso e delle eventuali difficoltà ad esercitare una nuova occupazione, risulta un reddito da invalido di fr. 45'567.25, insufficiente per conferire il diritto a una rendita. Infatti, confrontando i due redditi di paragone (fr. 72'000.- e fr. 45'567.-), il grado d'invalidità risultante non supera il 37% - grado, questo, inferiore al tasso minimo legale necessario, ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI, per il diritto a una rendita - per l'anno in questione, lo stesso dovendo valere per il 2004.
6.
In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata merita, quantomeno nel suo risultato - in effetti, i giudici cantonali, optando anche in questo punto per la variante dal loro punto di vista più favorevole per l'insorgente, ne hanno stabilito il reddito ipotetico da invalido in fr. 47'126.- annui per il 2003, giungendo così a un tasso di invalidità leggermente inferiore (34.5%) rispetto a quello fissato da questa Corte al precedente considerando (37%) -, conferma, mentre il ricorso, in quanto infondato, dev'essere respinto.
7.
Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF 124 V 110 seg. consid. 2b e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 130 V 489 seg. consid. 4.2). Ora, nel suo gravame, il ricorrente censura tra l'altro pure il fatto che in tutti questi anni nessuno gli abbia mai proposto una riqualifica a sostegno del suo reinserimento nel libero mercato o in un'altra professione.
La censura è fondata. Secondo l'art. 16 LPGA, già citato (consid. 4), l'integrazione ha priorità sulla rendita, la cui assegnazione entra in linea di conto solo qualora non siano attuabili provvedimenti d'integrazione. Nel caso di una domanda di rendita l'amministrazione deve quindi dapprima accertare d'ufficio la questione della reintegrazione dell'assicurato nel circuito economico (DTF 126 V 243 consid. 5, 121 V 190, 108 V 212 seg.), ciò che l'amministrazione apparentemente ha tralasciato di fare in concreto. Dal momento che nella fattispecie il tasso d'invalidità dell'insorgente supera largamente la menzionata soglia del 20%, si giustifica di trasmettere gli atti all'Ufficio AI cantonale affinché esamini se sono date le condizioni per un eventuale diritto dell'interessato a misure d'integrazione professionale.
8.
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
Gli atti sono trasmessi all'Ufficio AI del Cantone Ticino affinché statuisca sull'eventuale diritto del ricorrente a provvedimenti d'integrazione professionale.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 dicembre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: