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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.615/2002 /col 
 
Sentenza del 23 gennaio 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Aeschlimann e Catenazzi; 
cancelliere Gadoni. 
 
A.________, 
B.________, 
ricorrenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Romelli, 6908 Massagno, 
 
contro 
 
C.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Donatella Monti Lang, via G. B. Pioda 14, 6901 Lugano, 
Municipio di Lugano, 6901 Lugano, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
licenza edilizia, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2002 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La C.________ SA è proprietaria del fondo n. xxx di Lugano, sito in zona R7, sul quale sorge uno stabile amministrativo e commerciale. Il 20 febbraio 2002 la società ha presentato al Municipio di Lugano la domanda di costruzione per un immobile amministrativo a più corpi sull'adiacente particella n. yyy; mediante un corpo edificato a cavallo del confine con la particella n. xxx, il nuovo stabile è appoggiato perpendicolarmente alla facciata orientale della costruzione esistente. 
A.________ e B.________, conduttori di locali adibiti a studio medico dentistico nello stabile esistente, si sono opposti al rilascio della licenza edilizia, siccome la prospettata edificazione comporterebbe la chiusura di quattro finestre e il conseguente oscuramento di due locali. Con decisione del 28 maggio 2002 il Municipio di Lugano, acquisito il preavviso favorevole dell'Autorità cantonale, ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza edilizia, assoggettandola tra l'altro alla condizione che fossero dichiarati inabitabili i locali dell'immobile esistente privati dei requisiti minimi di luce e aria. Con risoluzione del 3 settembre 2002 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto un ricorso degli opponenti. 
B. 
Adito da questi ultimi, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ne ha respinto il ricorso con sentenza del 22 ottobre 2002. Esso ha lasciato indeciso il quesito a sapere se i conduttori avessero la qualità per opporsi a un intervento edilizio promosso dal proprietario dello stesso fondo. Ha poi ritenuto il progettato corpo di collegamento con lo stabile esistente, per le sue dimensioni, le sue caratteristiche e la sua utilizzazione, un vero e proprio edificio, parte di un unico complesso immobiliare, che poteva quindi essere eretto in contiguità con la costruzione esistente. 
C. 
A.________ e B.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fanno valere la violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione delle norme comunali sulle distanze tra edifici e sulle costruzioni in contiguità. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. I ricorrenti chiedono inoltre di conferire al gravame l'effetto sospensivo. 
D. 
Il Tribunale cantonale amministrativo si conferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Municipio di Lugano e la controparte chiedono invece di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a). 
1.1 Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), interposto contro una decisione finale (art. 87 OG) emanata dall'ultima istanza cantonale, adempie il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG). 
1.2 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale è irrilevante (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Questo rimedio è quindi aperto solamente a chi è toccato dal provvedimento nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti; il ricorso presentato nell'interesse generale o per tutelare semplici interessi di fatto è per contro irricevibile (DTF 126 I 81 consid. 3b, 116 Ia 177 consid. 3a). 
In ambito edilizio la legittimazione a interporre un ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia è riconosciuta in particolare al proprietario di un fondo vicino, quando faccia valere la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini (DTF 127 I 44 consid. 2c pag. 46). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Questi presupposti sono generalmente adempiuti quando il vicino fa valere la violazione di disposizioni concernenti le dimensioni, le distanze dai confini, l'altezza e il numero dei piani degli edifici (DTF 127 I 44 consid. 2d e rinvii, 117 Ia 18 consid. 3b, 112 Ia 413 e rinvii). In tali circostanze, anche il conduttore di un fondo vicino può essere legittimato a presentare un ricorso di diritto pubblico nel caso in cui una restrizione della garanzia della proprietà colpisca non soltanto il proprietario, ma anche sé medesimo nei suoi diritti (DTF 116 Ia 177 consid. 3a, 109 Ia 91 consid. c pag. 94, 106 Ia 409, 105 Ia 43; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 256). Il conduttore non può tuttavia limitarsi a far valere semplici interessi materiali, ma deve dimostrare, o quantomeno rendere verosimile, la violazione di disposizioni che proteggono i suoi interessi (DTF 109 Ia 91 consid. c pag. 94, 106 Ia 409 consid. 4; Kälin, op. cit., pag. 249). 
I ricorrenti non hanno, nella fattispecie, la qualità di vicini e non invocano esplicitamente la garanzia della proprietà. D'altra parte, il rilascio della licenza edilizia litigiosa permette al proprietario istante di attuare il suo diritto di proprietà e non ne costituisce una restrizione che avrebbe potuto indirettamente colpire anche il locatario. I ricorrenti censurano in sostanza una pretesa applicazione arbitraria dell'art. 16 n. 2.2 e dell'art. 46 delle norme di attuazione del piano regolatore di Lugano, del 21 marzo 1984, e sostengono che l'opera progettata comporterebbe la chiusura di quattro finestre e il conseguente oscuramento di due locali di cui sono conduttori. Queste disposizioni, che regolano le distanze tra edifici e le costruzioni su fondi contigui, tutelano tra l'altro l'interesse dei vicini, ma non sanciscono diritti a favore dei locatari del fondo stesso oggetto dell'edificazione, né tendono a proteggerli specificatamente o ad intervenire nei rapporti di locazione (cfr. DTF 106 Ia 409 consid. 4). Certo, l'intervento edilizio litigioso potrebbe comportare disagi per i ricorrenti, segnatamente riguardo alla possibilità di utilizzare taluni locali conformemente alla loro destinazione. Tali pregiudizi sarebbero tuttavia di natura materiale e, in quest'ambito, la protezione degli interessi dei locatari è principalmente assicurata dalle disposizioni di diritto federale in materia di locazione (cfr. DTF 106 Ia 409 consid. 4; cfr., in particolare, art. 256 cpv. 1 e art. 259 segg. CO; David Lachat, Le bail à loyer, Losanna 1997, pag. 141 segg. e 144). Risulta quindi da queste considerazioni che, censurando la violazione delle citate norme comunali di attuazione del piano regolatore, i ricorrenti non si prevalgono di un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG
2. 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 88 OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). I ricorrenti rifonderanno alla controparte, assistita da un avvocato, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). 
Il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno in solido alla controparte privata un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 gennaio 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: