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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_656/2007 /biz 
 
Sentenza del 23 gennaio 2008 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Ferrari, Foglia, giudice supplente, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 19 settembre 2007 dalla Camera dei ricorsi penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 2 maggio 2007, l'avvocato A.________ inoltrava una denuncia penale contro ignoti membri della Magistratura per titolo di abuso di autorità, coazione, sviamento della giustizia e corruzione. 
 
Ritenendo che i fatti descritti nella denuncia non permettessero di concludere per la sussistenza della commissione dei reati ipotizzati e che mancassero indizi di colpevolezza nei confronti degli ignoti da identificare, con decisione del 14 maggio 2007 il Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia del 2 maggio 2007. 
 
B. 
Il 29 maggio 2007 l'avvocato A.________ adiva la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con un'istanza di promozione dell'accusa formulata nei confronti dell'ex Procuratore pubblico B.________ per titolo di corruzione passiva e abuso di autorità. 
 
Con sentenza del 19 settembre 2007, la CRP dichiarava l'istanza irricevibile. Essa riteneva che il ricorso dell'avvocato A.________ più che un'istanza di promozione dell'accusa appariva come un esposto di denuncia nei confronti di B.________. Trattando di atti/omissioni di quest'ultimo non specificatamente sottoposti al Procuratore pubblico con la denuncia del 2 maggio 2007, la CRP non poteva entrare nel merito di tale istanza. In quanto autorità di ricorso e non autorità di istruzione, essa non poteva confrontarsi in prima sede con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati per la prima volta nell'ambito dell'istanza di promozione dell'accusa. 
 
C. 
Contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, A.________ insorge al Tribunale federale con un atto scritto denominato "ricorso di diritto pubblico". Lamentando la violazione del diritto a un tribunale indipendente e imparziale nonché la violazione del divieto dell'arbitrio, egli postula l'annullamento della decisione impugnata. 
 
D. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Dal momento che la decisione impugnata è stata pronunciata dopo tale data, alla presente procedura è applicabile questa nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF). Di conseguenza, è escluso che l'impugnativa sia ricevibile quale ricorso di diritto pubblico, rimedio previsto dall'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; art. 84 e segg. OG), ma non dal nuovo ordinamento, che istituisce il ricorso in materia penale (art. 78 e segg. LTF) con cui si può far valere tra l'altro sia la violazione del diritto federale, ivi compreso il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1), che quella del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Ad ogni modo, il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2; 133 III 462 consid. 2). L'errata denominazione di un rimedio giuridico è al riguardo irrilevante e non comporta alcun pregiudizio per la parte ricorrente, se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 133 I 300 consid. 1.2, 308 consid. 4.1). 
 
1.2 Contro le decisioni pronunciate in materia penale può essere presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 cpv. 1 LTF). La nozione di "decisioni pronunciate in materia penale" si estende a tutte le decisioni fondate sul diritto penale materiale o procedurale. Qualsiasi decisione in merito al procedimento o alla sentenza nell'ambito di un reato fondato sul diritto federale o su quello cantonale è di norma impugnabile mediante ricorso in materia penale (FF 2001 3870). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un procedimento penale ed è fondata sulle disposizioni del codice di procedura penale ticinese, contro di essa può quindi essere proposto ricorso in materia penale. 
 
1.3 Secondo l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (DTF 133 IV 228). Il danneggiato, così come il denunciante, la parte lesa o la parte civile, non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (v. DTF 125 I 253 consid. 1b). 
 
1.4 Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso per diniego di giustizia formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro determinati diritti di parte. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (v. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di essere parte nella procedura conformemente alle norme processuali cantonali o a quelle sgorganti dalla Costituzione federale. Il denunciante, la parte lesa o la parte civile possono allora insorgere contro la violazione di tali diritti di parte (v. DTF 131 I 455 consid. 1.2.1; 128 I 218 consid. 1.1; 127 II 161 consid. 3b). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in materia penale non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (v. DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii). 
 
1.5 Il ricorrente non è né accusatore privato, né querelante, né vittima LAV ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF, ma solo un denunciante che si è costituito parte civile. In questa veste, non può quindi criticare nel merito la decisione della CRP. Egli può unicamente far valere la violazione dei suoi diritti di parte. Si rivela così d'acchito inammissibile la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti, posto come tale critica sia strettamente connessa al merito della decisione che il ricorrente non è legittimato a contestare. 
 
2. 
Nel suo gravame l'insorgente lamenta la violazione del diritto a un tribunale indipendente e imparziale garantito all'art. 6 n. 1 CEDU. Il Procuratore pubblico prima e la CRP poi avrebbero omesso di rilevare la grave violazione dei doveri della funzione da parte dell'ex Procuratore pubblico B.________ e di constatare che tale violazione costituisce un concreto indizio in relazione alla commissione dei reati denunciati, il tutto senza compiere alcun accertamento. Prove documentali chiare e inconfutabili permettevano sia al Procuratore pubblico che alla CRP di appurare in fatto che il denunciato aveva omesso di interrogare testimoni diretti dei fatti sui quali stava indagando e che tale omissione costituiva una grave violazione dei più elementari doveri della funzione. A mente del ricorrente, il rifiuto di accertare la rilevanza penale del comportamento denunciato non avrebbe altra spiegazione se non quella dell'assenza di indipendenza e di imparzialità del Procuratore pubblico e della Corte cantonale. Inoltre, posto come considerasse l'istanza di promozione dell'accusa alla stregua di un esposto di denuncia, la CRP avrebbe dovuto limitarsi a trasmetterla alla competente autorità per evasione. Essa si è invece comunque pronunciata nel merito ritenendo che dalle argomentazioni esposte nell'istanza non si passava mai dallo stadio del ragionamento e delle ipotesi a quello dei concreti indizi. Per l'insorgente, la CRP avrebbe così emanato una sentenza contenente un'anticipazione di giudizio. 
 
2.1 Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La garanzia del diritto a un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al giudice sottoposto a simili influenze verrebbe meno la qualità di "giusto mediatore" (DTF 126 I 68 consid. 3a; 125 I 209 consid. 8a; 124 I 255 consid. 4a). 
 
Questa garanzia è concretata in primo luogo dalle regole cantonali sulla ricusa e l'esclusione o astensione obbligatoria (DTF 116 Ia 14 consid. 4; Emilio Catenazzi, Considerazioni sugli istituti procedurali dell'astensione e della ricusazione in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali, miscellanea per il 75o anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, pag. 337 segg.), che devono, unitamente a quelle concernenti l'organizzazione dei tribunali, essere concepite in modo tale da garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). 
 
Indipendentemente dai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano comunque a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità, per giustificare la sua ricusazione (DTF 133 I 1 consid. 6.2; 126 I 168 consid. 2a). 
 
2.2 Nel caso concreto, il ricorrente non sostiene che vi fossero gli estremi per ricusare il Procuratore pubblico che ha trattato la sua denuncia e/o i giudici che componevano la CRP. D'altronde, in sede cantonale egli non ha inoltrato alcuna domanda in questo senso. Dinanzi al Tribunale federale, si limita a invocare la violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. L'applicabilità di questa disposizione alla fattispecie appare alquanto dubbia. Contro il ricorrente non è stata rivolta alcuna accusa penale, la decisione impugnata dovrebbe pertanto concernere una contestazione di carattere civile. In proposito il ricorrente non si esprime. In particolare egli non spiega - in urto con l'esigenza di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF - come l'esito della procedura cantonale possa avere un'incidenza determinante per i suoi diritti e/o doveri di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. Sia come sia, la censura del ricorrente si palesa in ogni caso infondata per i motivi che seguono. 
2.2.1 Nella misura in cui egli lamenta una presunta parzialità del Procuratore pubblico, la sua critica si rivela inammissibile in questa sede per il mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; FF 2001 3873). Non risulta infatti che egli si sia esplicitamente doluto di una mancata imparzialità e indipendenza di tale magistrato in sede cantonale. 
 
2.2.2 Per quanto attiene invece alla CRP, il ricorrente non fa valere specifici motivi di parzialità e mancanza di indipendenza. Egli non adduce sospetti oggettivi di prevenzione dei giudici cantonali, limitandosi a fondare una loro pretesa parzialità sulla sola base dell'esito dato alla sua istanza di promozione dell'accusa. In realtà, con questa censura l'insorgente tenta di contestare nel merito la decisione della Corte cantonale, segnatamente l'accertamento dei fatti e la valutazione (anticipata) delle prove. Come visto, però, l'insorgente difetta di un interesse giuridicamente protetto al riguardo, sicché il suo gravame non può essere esaminato sotto l'aspetto dell'invocato diritto convenzionale. 
 
In relazione poi alla criticata anticipazione di giudizio, questa non costituisce da sola un indizio concreto circa l'assenza di imparzialità e di indipendenza della CRP. Essa poteva certo limitarsi a dichiarare l'istanza irricevibile posto come la considerasse un esposto di denuncia. La Corte cantonale poteva altresì, senza con ciò venir meno ai suoi obblighi di imparzialità e indipendenza, esaminare nel merito - a titolo abbondanziale e con intento di esaustività - l'atto espressamente presentato come istanza di promozione dell'accusa per rilevare che, in quanto tale, non adempiva i presupposti per essere accolta, poiché dalle argomentazioni esposte non si passava in nessun modo dallo stadio delle ipotesi a quello dei concreti indizi di colpevolezza. La censura del ricorrente si rivela pertanto infondata. 
 
3. 
In ultimo, nel gravame viene contestata come lesiva del senso di giustizia e di equità la decisione della CRP di emanare una sentenza formale, ponendo a carico del ricorrente una tassa di giustizia di fr. 700.-- e spese per fr. 50.--. A mente del ricorrente, ritenendo il suo atto ricorsuale come una nuova denuncia, la Corte cantonale doveva limitarsi a trasmetterlo all'autorità competente senza bisogno di emanare una decisione. Inoltre, non si giustificava di porre a carico dell'istante tasse e spese di giustizia cagionate dal sistematico rifiuto dell'intero sistema giudiziario di rilevare la manifesta violazione da parte dell'ex Procuratore pubblico B.________ dei più elementari doveri della funzione. La decisione di porre tasse e spese di giustizia a carico del ricorrente sarebbe pertanto arbitraria. 
 
3.1 Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1 e rinvii). 
 
3.2 L'insorgente non pretende che, in virtù di un'esplicita norma legale, la CRP fosse obbligata a trasmettere d'ufficio l'istanza che le era stata presentata. Egli sostiene unicamente che il modo di procedere dell'autorità cantonale sia lesivo del senso di giustizia e di equità. A torto. Orbene, l'atto presentato alla CRP era chiaramente designato quale istanza di promozione dell'accusa e faceva esplicitamente riferimento all'art. 186 CPP/TI concernente per l'appunto l'istanza di promozione dell'accusa. Tale istanza veniva viepiù inoltrata da un avvocato, veterano del mestiere e pertanto pratico delle peculiarità del diritto e della procedura cantonale, alla competente autorità. In queste circostanze, l'autorità cantonale poteva escludere che si fosse trattato di una svista e desumere il fermo proposito del ricorrente di voler che essa si pronunciasse al riguardo. Ciò posto, non si scorge come la CRP, chiamata senza equivoco a rendere una decisione, abbia potuto ledere il senso di giustizia e equità nell'emettere una sentenza formale. Su questo punto, il gravame va pertanto respinto. 
 
3.3 Per quanto concerne le spese di giustizia poste a carico del ricorrente, la critica di arbitrio contenuta nell'impugnativa cade nel vuoto. Tali spese sono state fissate e addossate all'instante in virtù degli art. 1 e segg. nonché 39 lett. f della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG/TI; RL 3.1.1.5). Il ricorrente non poteva quindi invocare astrattamente il divieto dell'arbitrio, ma - con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. a questo proposito DTF 133 IV 286 consid. 1.4) - doveva spiegare come, interpretando e applicando tali disposizioni di diritto cantonale, la CRP fosse caduta nell'arbitrio. Carente di motivazione, la censura dev'essere dichiarata inammissibile. 
 
4. 
Da tutto quanto esposto discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità e la decisione impugnata confermata. Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'insorgente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 gennaio 2008 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: 
 
Schneider Ortolano