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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_5/2023  
 
 
Sentenza del 23 gennaio 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono (diffamazione), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 novembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.235). 
 
 
Considerando:  
che, nei mesi di marzo e di aprile del 2021, A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una querela penale nei confronti di B.________ per il titolo di diffamazione; 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 3 agosto 2022, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale; 
che il querelante ha impugnato il decreto di abbandono con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 23 novembre 2022, la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 2 gennaio 2023 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della CRP; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che quando, come in concreto, la sentenza impugnata poggia su due diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 e rinvii); 
che, in primo luogo, la CRP ha infatti dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non rispettava i requisiti di motivazione prescritti dal CPP (cfr. sentenza impugnata, consid. 1.4.1 in relazione con il consid. 1.1); 
che la motivazione di merito con cui è stato confermato il decreto di abbandono emanato dal Procuratore pubblico è stata addotta dalla Corte cantonale soltanto a titolo abbondanziale; 
che, in tali circostanze, sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi innanzitutto con la decisione di irricevibilità, spiegando puntualmente perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e dichiarandolo irricevibile; 
che, in questa sede, il ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che l'interessato non censura del tutto una violazione del diritto (art. 95 LTF) riguardo alla decisione di irricevibilità del reclamo, ma espone unicamente argomentazioni di merito, riguardanti lo svolgimento dei fatti incriminati; 
che tali argomenti esulano dal giudizio di irricevibilità e non devono pertanto essere qui esaminati; 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 gennaio 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni