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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_481/2022  
 
 
Sentenza del 23 gennaio 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Moser-Szeless, Scherrer Reber, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinato da Marilisa Scilanga e Edy Meli, avvocati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 settembre 2022 (31.2022.10). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ ha ricoperto il ruolo di socio e gerente con diritto di firma individuale della B.________ Sagl dall'8 luglio 2011 fino al fallimento decretato il 7 settembre 2016.  
 
A.b. Nei confronti di A.________ è stato aperto un procedimento penale per i titoli di tratta di essere umani, usura, falsità in certificati e diversi reati correlati alla legislazione sugli stranieri, di natura finanziaria, fiscale e infrazione all'art. 87 cpv. 2 e 3 LAVS, in particolare in relazione al pagamento "in nero" di diversi operai dal 2011 fino all'agosto 2016.  
 
A.c. La Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa) con decisione su opposizione del 30 luglio 2019, che confermava la pronuncia del 15 marzo 2019, ha chiesto ad A.________ il risarcimento nel senso dell'art. 52 LAVS di fr. 1'722'645.15 per il mancato pagamento dei contributi paritetici determinati sui salari versati "in nero" non soluti dalla B.________ Sagl dal 2011 al 2016.  
Con sentenza del 29 ottobre 2020 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione amministrativa. A.________ si è aggravato al Tribunale federale che, con sentenza del 22 luglio 2021 (9C_754/2020), ha accolto il suo gravame in materia di diritto pubblico, ha annullato la sentenza cantonale e la decisione su opposizione amministrativa del 30 luglio 2019, rinviando la causa alla Cassa per nuovi accertamenti, segnatamente per chiarire se la B.________ Sagl fosse datrice di lavoro nel senso della LAVS, come pure per appurare l'importo del danno oggetto della domanda di risarcimento. 
 
A.d. Esperiti gli accertamenti amministrativi, la Cassa con decisione su opposizione del 10 marzo 2022 ha confermato la posizione di datore di lavoro nel senso della LAVS della B.________ Sagl, rispettivamente del ricorrente in qualità di suo organo formale, come pure ha convalidato l'ammontare del danno in fr. 1'772'645.15. Essa ha pure respinto la domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa degli esiti penali.  
 
 
B.  
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 25 aprile 2022 che, con sentenza del 14 settembre 2022, ha respinto il gravame e confermato la decisione su opposizione del 10 marzo 2022. 
 
C.  
A.________ inoltra il 17 ottobre 2022 un ricorso di diritto pubblico (recte: in materia di diritto pubblico) e un ricorso sussidiario di diritto costituzionale (recte: in materia costituzionale) al Tribunale federale, chiedendo di annullare la sentenza cantonale e rinviare gli atti per nuovo giudizio dopo aver esperito gli ulteriori accertamenti necessari. 
Con risposta del 12 dicembre 2022 la Cassa chiede la reiezione del gravame e la conferma della sentenza cantonale. A.________ ha replicato il 9 gennaio 2023 confermandosi nel proprio ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. La sentenza impugnata condanna il ricorrente al risarcimento danni di fr. 1'722'645.15 nel senso dell'art. 52 LAVS. Questo importo raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.- necessario per l'ammissibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza cantonale in tali controversie dinanzi al Tribunale federale (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 137 V 51). Per il resto, la sentenza impugnata è stata resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) e in una materia - il diritto federale delle assicurazioni sociali - che non rientra in alcuna delle clausole d'eccezione previste dall'art. 83 LTF. Ne consegue che la via del ricorso in materia di diritto pubblico è aperta e pertanto il ricorso sussidiario in materia costituzionale, inoltrato in via subordinata, non è ammissibile (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.3. La III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale è competente a decidere in materia di determinazione dei contributi AVS/AI/IPG (art. 82 lett. a LTF e 31 RTF). Questo vale anche quando, come nel caso in rassegna, la controversia riguarda anche l'obbligo di pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari. Sebbene l'assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari rientrino formalmente nella competenza della IV Corte di diritto pubblico (art. 32 RTF), ragioni di economia di procedura giustificano che la III Corte di diritto pubblico si occupi anche degli aspetti della controversia che li riguardano (sul tema cfr. sentenza 9C_139/2020 del 10 febbraio 2021 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.4. Si rileva infine che il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti per un nuovo giudizio. L'insorgente formula pertanto conclusioni di natura cassatoria ma il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ha carattere riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF) e deve contenere, fra l'altro, le conclusioni sul merito della vertenza. Il ricorso presentato dal ricorrente è tuttavia ammissibile, visto che sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale ricorsuale, si può comunque dedurre che conclude per la sua non responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS (sul tema cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2).  
 
2.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se sono stati effettuati in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Oggetto del contendere è sapere se A.________ debba rispondere nel senso dell'art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno di fr. 1'722'645.15 derivante dal mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti dalla B.________ Sagl per gli anni dal 2011 all'agosto 2016.  
 
3.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi disciplinanti la materia, rammentando in particolare le norme sull'obbligo di conteggiare e versare i contributi paritetici (art. 14 cpv. 1 LAVS e art. 34 segg. OAVS), i requisiti per la responsabilità del datore di lavoro secondo l'art. 52 LAVS, in particolare la qualità di datore di lavoro - rispettivamente dei suoi organi per la persona giuridica (art. 52 cpv. 2 LAVS; DTF 129 V 11) - i presupposti per una violazione intenzionale o per negligenza grave in relazione con le attribuzioni e gli obblighi inalienabili dei membri del consiglio d'amministrazione di una società anonima (art. 716a cpv. 1 CO; DTF 132 III 523 consid. 4.6 con riferimenti e cfr. pure l'applicabilità, per analogia, alle Sagl della prassi sviluppata in materia per le società anonime; DTF 126 V 237), come infine i motivi giustificativi e di discolpa (sul tema cfr. DTF 121 V 243 consid. 4b con riferimenti). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente invoca nuovamente una violazione del diritto di essere sentito nel senso dell'impossibilità di addurre prove a sua difesa poiché l'autorità penale avrebbe perso la documentazione contabile della B.________ Sagl, in cui vi sarebbero stati i giustificativi e le fatture della manodopera a suo dire "presa a prestito da ditte terze e messa a disposizione di C.________ AG per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi" (memoriale di ricorso, pag. 9), censurando altresì che il Tribunale cantonale non avrebbe dato seguito alla sua domanda di interrogatorio degli amministratori delle società prestatrici di manodopera, che avrebbero potuto chiarire la responsabilità e l'ammontare del danno.  
 
4.2. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), comprende, tra l'altro, la facoltà di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3). Tale garanzia costituzionale non impedisce tuttavia all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove (DTF 125 V 351 consid. 3a), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare un tale apprezzamento. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2 con riferimenti). La violazione del diritto di essere sentito in relazione all'amministrazione delle prove è una questione che non ha una portata propria rispetto al motivo dell'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 136 I 229 consid. 5.3) e si fonde con il diritto materiale.  
 
4.3. Ora, nella fattispecie in esame, i giudici di prime cure hanno motivato la ragione per la quale hanno ritenuto sufficienti gli elementi all'incarto per appurare la responsabilità della B.________ Sagl nel senso dell'art. 52 LAVS, come pure l'importo del danno. In particolare non è stato ritenuto necessario procedere all'assunzione dei mezzi di prova richiesti, segnatamente in relazione all'audizione degli amministratori delle società prestatrici di manodopera, avuto riguardo agli accertamenti esperiti che hanno permesso di escludere in modo convincente la fornitura di manodopera delle ditte in questione alla B.________ Sagl. La Corte cantonale poteva pertanto senza arbitrio prescindere dagli accertamenti aggiuntivi in quanto superflui. Si rileva altresì che censurare apoditticamente la perdita di documentazione contabile da parte del Ministero pubblico, segnatamente utilizzare tale circostanza per trarne profitto nella vertenza in esame non sorregge il ricorrente. La particolarità della controversia è data in primo luogo dalla natura stessa della questione da risolvere, ovvero il pagamento di contributi AVS per lavoratori "in nero" in un contesto giuridico complicato dalle varie relazioni contrattuali esistenti tra i vari soggetti giuridici. Sebbene, come rileva a ragione il ricorrente, l'onere della prova in merito alle condizioni di responsabilità incomba effettivamente alla Cassa, la quale sopporta le conseguenze di una eventuale mancanza di prove (art. 8 CC; DTF 127 III 519 consid. 2a; 114 V 213 consid. 5 in fine), come si vedrà meglio in seguito le modalità con le quali la Corte cantonale ha gestito l'assunzione e l'apprezzamento delle prove non prestano il fianco a critiche. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso infatti che la Cassa ha proceduto a quanto le è stato richiesto in termini di approfondimenti supplementari per determinare la qualità di datore di lavoro nel senso della LAVS, come pure l'importo del danno complessivo. Dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente emerge che la decisione su opposizione del 10 marzo 2022 è stata presa dopo aver acquisito e vagliato il dossier penale aggiornato a disposizione, la documentazione e la contabilità dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML), quella della Commissione paritetica del ramo Ponteggi (CPP), quella dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli Infortuni (INSAI) e quella delle Casse di compensazione AVS, inclusa quella delle società connesse con la B.________ Sagl. Non sono stati verificati solo i rapporti tra la B.________ Sagl e la C.________ AG ma anche quelli con le altre società implicate, segnatamente la D.________ Sagl (come pure le E.________ AG e F.________ GmbH). La decisione su opposizione del 10 marzo 2022 conta 95 pagine con 90 allegati per complessive 2'000 pagine circa.  
Si rileva già da ora che, per contro, il memoriale di ricorso è pervaso di svariate critiche apodittiche che si esauriscono in molteplici inammissibili censure di natura appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), le quali non permettono di spiegare né tantomeno dimostrare il preteso arbitrio. Per ammissione del ricorrente stesso "il presente ricorso non può che ricalcare le medesime doglianze già sollevate essendo la nuova decisione su opposizione fotocopia pressoché identica della precedente come pure la sentenza del TCA qui impugnata " (memoriale ricorso, pag. 7). 
 
5.  
Il ricorrente domanda nuovamente la sospensione della procedura amministrativa in attesa dell'esito di quella penale, evocando un abuso di potere del Tribunale cantonale che avrebbe preteso che il ricorrente si determinasse sugli atti penali in sede amministrativa ancor prima di averli discussi in sede penale. Il ricorrente allude al fatto che in sede penale non si sarebbe ancora espresso sulla perizia del Prof. G.________, che invece è stata considerata nella vertenza amministrativa nel senso dell'art. 52 LAVS
Il ricorrente non può essere seguito nelle sue argomentazioni, in quanto la giurisprudenza costante del Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che di rilievo non sono le constatazioni e l'apprezzamento del giudice penale - alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato (sul tema cfr. DTF 143 V 393 consid. 7.2 e sentenza H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6, entrambe con i riferimenti) - ma se per contro sono realizzati, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido in ambito di assicurazione sociale (fra molte cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.2), i presupposti per una responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS. Come già accertato dalla Corte cantonale e come si vedrà in seguito, nel caso in rassegna sono dati tutti gli elementi per decidere la questione in applicazione dell'art. 52 LAVS. Le scelte di strategia in ambito penale non devono portare pregiudizio a quanto sopra menzionato, ovvero non devono servire a paralizzare anche la procedura nell'ambito delle assicurazioni sociali. 
 
6.  
 
6.1. Il Tribunale cantonale ha qualificato la B.________ Sagl quale effettiva datrice di lavoro dei salariati "in nero", escludendo contestualmente che potesse esserlo la C.________ AG.  
 
6.2. Il ricorrente censura d'arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale, sostanzialmente perché avrebbero avallato in modo arbitrario gli esiti degli accertamenti della Cassa che sarebbero frutto di congetture, e avrebbero anche disatteso le prescrizioni previste dal Tribunale federale nella sentenza del 22 luglio 2021.  
 
6.3. La nozione di datore di lavoro è disciplinata all'art. 11 LPGA, che lo definisce come chi impiega salariati. Questa norma non ha una portata propria e rinvia tacitamente all'art. 12 LAVS (sul tema cfr. JEAN-PHILIPPE DUNAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 3 e n. 6 ad art. 11), il quale definisce il datore di lavoro come chiunque paghi a persone obbligatoriamente assicurate una retribuzione giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS, dove per salario determinante si intende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato (sul tema cfr. UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a ed. 2020, n. 9 segg. ad art. 12 LAVS). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il datore di lavoro è pertanto generalmente colui che paga il salario determinante al salariato. Quando però chi versa il salario non è la stessa persona che impiega i salariati, allora il datore di lavoro nel senso della LAVS è colui che occupa effettivamente i salariati. Detto altrimenti, non è da ritenere datore di lavoro colui che versa il salario per conto di una terza persona che impiega i salariati: in questo caso è la persona che effettivamente impiega i dipendenti che deve essere considerata come datore di lavoro (DTF 147 V 268 consid. 7.3; K IESER, op. cit, n. 3 ad art. 12 LAVS). È considerato datore di lavoro in pratica chi ha il diritto di impartire istruzioni a una persona, che lavora per lui in misura tale da sembrare dipendente da lui in modo significativo in termini di gestione e/o organizzazione aziendale (sul tema cfr. DTF 149 V 57 consid. 9.1 con riferimenti).  
 
6.4.  
 
6.4.1. Il Tribunale cantonale ha dapprima operato i propri accertamenti riferendosi al rapporto contrattuale tra la B.________ Sagl e la C.________ AG, partendo dal contratto quadro stipulato tra le due società ("Rahmenvertrag" dell'ottobre 2021) in cui è stata definita la loro cooperazione per realizzare lo scopo comune di montare/smontare ponteggi sui cantieri edili. I compiti delle due società sono stati esplicitati in questi termini: C.________ AG concludeva, quale "appaltatore principale" i vari contratti con i clienti finali e la B.________ Sagl quale società subappaltatrice si occupava di montare e smontare i ponteggi. C.________ AG forniva i ponteggi e la B.________ Sagl trasportava con i propri veicoli il materiale aggiuntivo, se del caso necessario. La B.________ Sagl si era impegnata segnatamente a rispettare le norme del Contratto collettivo di lavoro per la posa dei ponteggi (CCL) al fine di ottenere il rinnovo del certificato di conformità al CCL. Alla Commissione paritetica del ramo ponteggi (CPP) era difatti noto che la B.________ Sagl lavorasse principalmente quale impresa subappaltatrice e che per operare come tale il certificato di conformità al CCL era molto importante (la B.________ Sagl aveva difatti aderito al CCL). La B.________ Sagl forniva ai propri dipendenti il materiale di lavoro, incluso l'abbigliamento di protezione necessario a tutti loro e si era obbligata a rispettare le prescrizioni dell'INSAI in materia di costruzione di ponteggi e ad assumersi la responsabilità in caso di non rispetto delle stesse. L'attività della B.________ Sagl era pertanto la realizzazione di ponteggi (montaggio/smontaggio) e non la fornitura di personale. A tal proposito le constatazioni del Tribunale cantonale hanno consentito di evidenziare che, con riguardo alle norme del CCL del ramo ponteggi e alla legge federale sul collocamento e il personale a prestito si poteva compiutamente escludere che vi fosse un effettivo e regolare impiego di personale a prestito da parte della B.________ Sagl. Essa avrebbe potuto far capo solo a ditte prestatrici effettivamente autorizzate e ottenere le debite attestazioni in tal senso previste dalla legge federale, circostanze non realizzate nel caso in esame. Si rileva inoltre che, benché il contratto quadro avesse previsto una clausola di esclusività, la B.________ Sagl poteva comunque assumere ulteriori mandati da altre società del ramo. È sempre la B.________ Sagl che si era impegnata a garantire un'assicurazione adeguata per i danni causati dal personale a cose, rispettivamente a terzi. Il compenso era da concordare per ogni singolo contratto d'appalto e andava calcolato secondo misura, ovvero in base al livello dei prezzi correnti, separando le attività di montaggio e di smontaggio. A tal riguardo la B.________ Sagl si era vincolata ad allestire rapporti giornalieri al fine di quantificare ogni singola attività. Gli accertamenti effettuati hanno permesso parimenti di constatare che la B.________ Sagl agiva in proprio nome e per proprio conto, utilizzava la propria carta intestata per le offerte, le fatturazioni, i rendiconti giornalieri dei lavori, come pure disponeva di vari partner commerciali, aveva operato investimenti consistenti, presentava una vera e propria struttura aziendale con un proprio organico, sul quale il ricorrente - e per lui pure il suo direttore lavori - aveva potere di controllo e di decisione. In particolare era il ricorrente che definiva l'organizzazione del lavoro, la direzione dei dipendenti, la loro assunzione, la loro funzione e il loro licenziamento (questo sia del personale in nero e no), il controllo delle loro ore di lavoro, il loro compenso come pure il loro vitto e alloggio e i costi di trasferta in caso di cantieri fuori Cantone. La B.________ Sagl si era assicurata per i rischi aziendali e aveva assunto il rischio imprenditoriale, rispettivamente il rischio di incasso. I lavoratori stessi hanno escluso un qualsivoglia rapporto economico e/o organizzativo con le altre ditte, segnatamente con la C.________ AG che nemmeno conosceva i dati personali dei lavoratori della B.________ Sagl.  
 
6.4.2. Le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono tali da far ritenere manifestamente errati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente, rispettivamente le conclusioni contrarie al diritto federale. L'insorgente si limita anche in questa sede a formulare censure in modo apodittico e, a volte anche appellatorie. Egli si limita a rilevare che la Cassa non avrebbe controllato se vi fosse documentazione penale a suo discarico, come pure che la valutazione operata sarebbe frutto di stime e di dati accertati in modo parziale. A prescindere dalla questione dell'onere della prova, che è incontestato incomba alla Cassa (art. 8 CC; sul tema cfr. DTF 127 III 519 consid. 2a con riferimenti), dagli accertamenti del Tribunale cantonale è in ogni modo emerso che l'esame della Cassa è stato accurato e minuzioso e ben lungi dall'essere stato parziale e/o arbitrario, considerato soprattutto che la stessa ha utilizzato un numero maggiore di documentazione penale, ha vagliato l'abbondante complesso di documenti presso l'Ufficio della sorveglianza del mercato del lavoro, come pure quella presso le altre Casse di compensazione AVS/AI/IPG, rispettivamente presso l'assicurazione infortuni INSAI e le autorità fiscali.  
Esaminato il copioso incarto agli atti, la conclusione dell'autorità giudiziaria precedente, secondo cui il rapporto tra le due società debba essere qualificato come contratto di subappalto - perché si è in presenza di due società distinte dal profilo organizzativo ed economico - e non di semplice prestito di manodopera (a tal riguardo si ribadisce che la B.________ Sagl nemmeno disponeva dell'autorizzazione necessaria secondo la legge sul collocamento e il personale a prestito per svolgere l'attività di fornitore di personale e parimenti se vi fosse stato un effettivo e regolare impiego di personale a prestito la B.________ Sagl avrebbe dovuto far capo solo a ditte prestatrici autorizzate e disporre di molta più documentazione a prova di tale prassi) merita conferma e la B.________ Sagl deve essere considerata datrice di lavoro nel senso della LAVS. Era difatti tale società ad avere il rapporto più prossimo con i lavoratori, che dipendevano da essa sia dal profilo economico che da quello organizzativo. Rilevante poi anche la circostanza che, per il personale occupato "in chiaro" dalla B.________ Sagl, il ricorrente aveva assunto espressamente l'incombenza del conteggio degli oneri sociali. 
 
6.5. Nemmeno pertinenti sono le censure del ricorrente secondo cui il Tribunale cantonale e la Cassa non avrebbero ossequiato le indicazioni sulle indagini supplementari previste nella sentenza di rinvio del Tribunale federale del 22 luglio 2021: infatti la Cassa ha vagliato sia le posizioni delle svariate altre ditte operanti nel settore che si sono relazionate con la B.________ Sagl (cfr. in particolare la n. 9.6.4 della decisione su opposizione del 10 marzo 2022, in cui è stata esclusa l'evenienza che i numerosi dipendenti occupati dal ricorrente avessero potuto lavorare per le stesse), sia quella delle due ditte di cui il ricorrente era stato anche organo formale, ovvero la D.________ Sagl e la E.________ AG. Dagli accertamenti effettuati è emerso che né la D.________ Sagl né le E.________ AG e Sagl sono da qualificare datrici di lavoro nel senso dell'art. 52 LAVS. In effetti, le interazioni tra la B.________ Sagl e queste società sono state principalmente in ambito di tesoreria, da intendere relativamente ai finanziamenti. Per il resto tutto era separato. Anzi, anche a detta della C.________ AG, i rapporti con tali società sono iniziati per lo più dal 2016, mentre in precedenza, per esempio, la D.________ Sagl era semmai stata considerata quale concorrente su tale mercato, perché si occupava per lo più del materiale e i suoi operai non procedevano al montaggio/smontaggio dei ponteggi ma erano per lo più magazzinieri e autisti.  
 
6.6. In conclusione, la Corte cantonale ha compiutamente appurato che è da escludere che la B.________ Sagl abbia versato il salario per conto di terzi, rispettivamente che abbia ricevuto personale in prestito. La B.________ Sagl è per contro la datrice di lavoro nel senso dell'art. 52 LAVS, debitrice dei contributi paritetici non versati per gli anni dal 2011 all'agosto 2016.  
 
7.  
 
7.1. Il Tribunale cantonale ha confermato l'importo del danno complessivo di fr. 1'722'645.15, segnatamente fr. 343'998.30 per i contributi paritetici non soluti per gli anni dal 2015 all'agosto 2016 e fr. 1'378'646.85 per i contributi sui "salari in nero" versati dal 2011 all'agosto 2016.  
 
7.2. Il ricorrente censura la quantificazione del danno operata in quanto sarebbe il risultato di un accertamento dei fatti e delle prove inesatto e prematuro, che l'avrebbe altresì privato del diritto alla difesa e a un equo processo.  
 
7.3. Contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge l'attendibilità dell'analisi economico-finanziaria del Prof. G.________ per i salari "in nero" dal 2011 al 2015. Al consid. 6.4 della decisione su opposizione del 10 marzo 2022, a cui rinvia espressamente il Tribunale cantonale, vi è un riassunto dettagliato di tale perizia, segnatamente una ricostruzione dei flussi dei salari pagati "in nero" in contanti dal ricorrente, che sono conformi ai fatti concreti dopo avere analizzato la contabilità della B.________ Sagl con metodo scientifico. Non si tratta pertanto del frutto di stime e di speculazioni come a torto preteso dal ricorrente, peraltro sempre in termini apodittici.  
Anche per quanto attiene al periodo gennaio-agosto 2016 le generiche censure dell'insorgente, secondo cui quanto operato dalla Cassa sarebbe il frutto di speculazioni e stime di dati non accertati non meritano tutela. Considerato che i dati contabili del 2016 erano sistematicamente incompleti, essi non hanno potuto essere oggetto di ricostruzione contabile da parte del perito, la Cassa ha proceduto allora in maniera autonoma alla valutazione dei salari per il periodo gennaio-agosto 2016, partendo dall'utilizzo dei dati contabili degli anni precedenti e determinandoli in maniera discrezionale. La giurisprudenza federale consente tale margine di manovra (cfr. a titolo di paragone la sentenza 9C_223/2019 del 23 maggio 2019 consid. 6.1 con riferimenti). Nel caso in rassegna, in considerazione di tutte le circostanze essenziali e significative, merita conferma l'utilizzo dei dati contabili oggettivi degli anni precedenti quale base per la determinazione discrezionale della massa salariale (cfr. le dettagliate considerazioni del consid. 10.5.1 della decisione su opposizione del 10 marzo 2022 impugnata, a cui la sentenza cantonale rinvia espressamente al consid. 2.10.2.4). Il ricorrente si limita per lo più a ribadire generiche critiche per tentare di qualificare siccome arbitrarie le conclusioni relative al danno che, contrariamente a quanto censurato, non rappresentano una sommaria adesione ma costituiscono un'esposizione motivata e convincente. Ancora una volta il ricorrente sembra dimenticare che non basta tentare di dimostrare l'arbitrio limitandosi ad affermare che non ci sono i dati da lui auspicati - d'altronde si tratta di salari "in nero", che già per loro natura sono significativi (cfr. a tal riguardo quanto già esposto al consid. 4.3) - rispettivamente non è sufficiente riferirsi in modo generico a semplici circostanze, per lo più estrapolate dal loro contesto, sprovviste di significato nell'insieme della fattispecie. La Corte cantonale poteva dunque senza arbitrio riferirsi agli esiti della valutazione globale dei fatti operata dalla Cassa e le censure del ricorrente sono inidonee a sovvertire tali accertamenti, rispettivamente le conclusioni tratte da essi. 
 
8.  
Infine, nemmeno sono pertinenti le censure del ricorrente secondo cui "trattandosi di responsabilità sussidiaria la Cassa può avanzare la pretesa nei confronti dell'amministratore solo dopo che ha appurato che la fallita non è in grado di pagare gli oneri sociali" (memoriale di ricorso, pag. 32). Il ricorrente sembra misconoscere la nozione di responsabilità sussidiaria nel senso dell'art. 52 cpv. 2 LAVS (sul tema cfr. DTF 123 V 12 consid. 5b con riferimenti). Sussidiarietà significa che la Cassa deve prima di tutto rivolgersi al datore di lavoro e solo quando lo stesso non può far fronte al suo obbligo contributivo essa si rivolge direttamente contro i suoi organi. La sussidiarietà è generalmente data nel caso in cui la Cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro, circostanza data nel caso in esame (si rammenta che la società è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto H.________ del 6 settembre 2016 a far tempo dal giorno seguente). Per questo motivo, non risulta appropriato nemmeno asseverare che sarebbe prematuro condannare il ricorrente a pagare i contributi paritetici in assenza di un accertamento degli attivi recuperabili ad opera dell'Ufficio fallimenti. Infine, a prescindere che è possibile sfuggire a una responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS solo in presenza di motivi di discolpa, rispettivamente di giustificazione (sul tema cfr. DTF 121 V 243 consid. 4b con riferimenti), nel caso concreto con le sue argomentazioni il ricorrente non fornisce alcun indizio idoneo a discolparlo, rispettivamente giustificarlo o che permetta di affermare che il Tribunale cantonale abbia ritenuto a torto che la Cassa, che ha constatato la violazione delle prescrizioni relative ai contributi, che aveva causato il danno, non era legittimata a considerare che il ricorrente avesse agito intenzionalmente o, perlomeno, per negligenza grave. 
 
 
9.  
In conclusione, le argomentazioni del ricorrente non sono fondate; esse non sono tali da far ritenere manifestamente errati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente, rispettivamente la sua valutazione contraria al diritto federale (cfr. consid. 2). Di conseguenza il ricorso in materia di diritto pubblico è infondato e deve essere respinto. 
 
10.  
Le spese giudiziarie, fissate secondo la tariffa ordinaria e in funzione del valore litigioso (art. 51 cpv. 1 lett. a ed art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 18'000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 23 gennaio 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi