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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_16/2012 
 
Sentenza del 23 febbraio 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Giudice dei provvedimenti coercitivi del 
Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, sorveglianza telefonica, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 29 dicembre 2011 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Nell'ambito di inchieste concernenti truffe perpetrate con il cosiddetto sistema dei "falsi nipoti" ("Enkeltrick"), il 28 dicembre 2011 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha chiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) di approvare gli ordini di sorveglianza concernenti cinque cellule di antenne di telefonia mobile in territorio di Lugano-Centro dalle ore 11.58 alle ore 12.02 e di altre quattro antenne in zona X.________ dalle ore 12.20 alle 12.50, con richiesta di dati retroattivi per il 21 novembre 2011. Ciò per poter individuare tutti i numeri telefonici che si sono collegati con le citate nove cellule, allo scopo di cercare di identificare le utenze degli ignoti autori di siffatte truffe. 
 
B. 
Con decisione del 29 dicembre 2011, il GPC, statuendo quale autorità di approvazione secondo l'art. 274 CPP in materia di sorveglianza postale e delle telecomunicazioni, negata la proporzionalità delle richieste misure, non ha approvato la postulata sorveglianza telefonica. 
 
C. 
Avverso questa decisione il Ministero pubblico presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di accogliere la domanda di sorveglianza. 
 
Il GPC si rimette al giudizio del Tribunale federale. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 L'ammissibilità del ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF nel quadro dell'approvazione rispettivamente del diniego di ordini di sorveglianza del traffico delle comunicazioni, segnatamente della cosiddetta ricerca retroattiva per campo di antenne ("Antennensuchlauf"), è data, come pure la legittimazione del Ministero pubblico in tale ambito (art. 81 LTF): sono pure adempiuti i requisiti di un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e un'eccezione legale all'esigenza di una "doppia istanza" (sentenza 1B_376/2011 del 3 novembre 2011 consid. 2.1-2.3.4 e rinvii, destinata a pubblicazione in DTF 138 IV 340; cfr. DTF 137 IV 237 consid.1.1). 
 
1.2 L'art. 98 LTF non è applicabile nell'ambito dei ricorsi contro provvedimenti coercitivi ai sensi degli art. 196 segg. CPP (sentenza 1B_376/2011 consid. 2.4, citata; DTF 137 IV 122 consid. 2; cfr. sentenza 1B_277/2011 del 28 giugno 2011 consid. 1.2). 
 
2. 
2.1 Nella fattispecie è litigioso il richiesto rilevamento di dati marginali di telefonia mobile, sulla base di una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni mediante una ricerca retroattiva per campo di antenne, nei confronti di ignoti, nel quadro di cosiddette truffe "dei falsi nipoti". 
 
Il Ministero pubblico rileva che si tratta di quattro episodi di truffe (tre consumate e una tentata) contro persone anziane, per un danno complessivo di fr. 180'000.--. Il primo il 16 settembre 2011 ad Ascona ai danni di una signora nata nel 1934, l'altro il 5 ottobre 2011 a Lugano/ Cadro nei confronti di un pensionato nato nel 1929. Ignoti, presumibilmente cittadini polacchi, hanno compiuto con modalità pressoché identiche truffe per un importo complessivo di fr. 140'000.--. Entrambe le vittime sono state contattate telefonicamente da un uomo, presentatosi come amico di lunga data, interessato a un immobile per l'acquisto del quale, allo scopo di perfezionare il contratto, abbisognava di fr. 80'000.-- rispettivamente fr. 90'000.--, importi che sarebbero stati rimborsati alcuni giorni dopo. Ad ambedue le vittime è stato fatto credere che in assenza di un'immediata consegna del denaro avrebbero perso tale opportunità ed è poi stato chiesto di consegnare la somma a un terzo, perché l'asserito conoscente sarebbe stato impossibilitato a presentarsi di persona. I tabulati retroattivi forniti alle due vittime dalla Swisscom hanno permesso di identificare che entrambe sono state contattate dalla medesima utenza polacca. Una vittima è stata contattata con un'altra utenza, con la quale è stata interpellata anche un'altra potenziale vittima. 
 
Il ricorrente aggiunge che il 21 novembre 2011 ha avuto luogo un'ulteriore truffa a X.________, a danno di una donna invalida, contattata da un uomo che si esprimeva in tedesco e che ha utilizzato un'utenza polacca. Facendole credere di essere il suo fisioterapista, le chiedeva fr. 40'000.-- per l'acquisto di un immobile. Come spiegato in precedenza alla vittima, una donna è poi arrivata a X.________ in taxi per ritirare la somma richiesta. Il tassista ha ricordato d'aver ricevuto la telefonata di questa cliente, che l'aspettava davanti a una banca, per essere condotta a X.________ alle ore 12.00; giunto colà, dopo una breve attesa e averla vista effettuare una telefonata con il proprio cellulare, l'ha ricondotta a Lugano. Il tassista ha poi riconosciuto, come in seguito la vittima, questa persona sui fotogrammi del sistema di sorveglianza della banca, mentre stava telefonando. Il Ministero pubblico ne conclude che questa donna, che si è fatta consegnare il denaro dalla vittima, appartiene alla ricercata banda di truffatori. Poiché prima di salire sul taxi a Lugano stava telefonando e, commessa la truffa, ha telefonato pure a X.________, una ricerca incrociata e mirata delle antenne indicate nella domanda potrebbe quindi permettere di identificarla. 
 
2.2 Nella decisione impugnata il GPC, rilevato che il prospettato reato (truffa per mestiere ai sensi dell'art. 146 CP) rientra nella lista di quelli previsti dall'art. 269 CPP relativo alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, ha ricordato che le indagini del Ministero pubblico non possono limitarsi all'assunzione di prove di immediata utilità e che deve sussistere una ragionevole proporzionalità tra l'ampiezza dell'istruttoria e l'oggettiva rilevanza penale del relativo procedimento. Ha ritenuto che in concreto la richiesta sorveglianza appare di primo acchito di complessa applicazione e necessitante un'ingente mole di lavoro, considerato che le prime cellule si trovano in una zona densamente abitata nel centro di Lugano con un traffico telefonico importante, nel momento richiesto, "di punta", e pertanto con notevole impatto sulla libertà personale di numerosi intestatari di utenze e agli effettivi utilizzatori, peraltro con prospettive di risultato incerte, non potendosi escludere nessuna utenza, in particolare quelle estere, segnatamente italiane di confinanti e turisti, provenienti anche dall'Europa dell'Est. A mente del GPC è inoltre altamente improbabile che l'intestatario sia l'utilizzatore dell'utenza di interesse per l'inchiesta, visto che notoriamente si tratta di organizzazioni con geometria variabile con base all'estero, che nell'ipotesi di rientro in Svizzera né lo farebbero con le stesse persone né utilizzando le medesime utenze telefoniche. Ha ricordato infine che il controllo richiesto, secondo l'art. 279 CPP imporrebbe la comunicazione a tutte le persone sorvegliate e ha concluso che per i prospettati reati la sorveglianza richiesta non rispetta il principio di proporzionalità. 
 
2.3 Al riguardo, il ricorrente adduce una lesione degli art. 269 e 273 CPP e richiama la DTF 137 IV 340
 
Nell'invocata sentenza, la sorveglianza era stata autorizzata per il perseguimento di tre rapine aggravate perpetrate contro gioiellerie, utilizzando un'autovettura rubata, agendo con violenza e l'uso di armi, con un importo criminoso di oltre 2,2 milioni di franchi. 
Nella stessa si differenzia tra le sorveglianze sul contenuto del traffico delle telecomunicazioni (conversazioni e contenuto delle notizie), le semplici informazioni circa il traffico e le fatturazioni (rispettivamente l'identificazione dei partecipanti) di fronte a partecipanti rispettivamente indiziati conosciuti e infine le indagini sistematiche a reticolo (rilevamento di dati marginali per il tramite di ricerca per campo di antenne) in presenza di autori ignoti. In quella decisione il Tribunale federale ha ricordato il caso speciale, non disciplinato espressamente all'art. 273 CPP, del rilevamento retroattivo di dati marginali del traffico delle telecomunicazioni di telefonia mobile, mediante ricerca per campo di antenne, nell'ambito di un'indagine a reticolo nei confronti di autori ancora ignoti. Con questo provvedimento tecnico possono essere individuati i dati marginali del traffico di tutte le comunicazioni di telefonia mobile (in particolare i numeri chiamanti e chiamati) che in un determinato lasso di tempo sono state effettuate da una determinata cellula d'antenna (consid. 5.4). Ha poi rilevato che, secondo la dottrina, la ricerca per campo di antenne concernente i dati marginali di telefonia mobile costituisce un provvedimento ai sensi dell'art. 273 CPP, norma che permette esclusivamente il rilevamento di dati marginali della comunicazione e non, per contro, del contenuto del traffico delle telecomunicazioni nel senso del flusso di informazioni. Anche "l'identificazione dei partecipanti" ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 lett. a CPP si limita al rilevamento dei loro dati marginali, per cui la restrizione dei diritti fondamentali derivante da una domanda di informazioni secondo l'art. 273 CPP è chiaramente meno grave che nei casi di sorveglianza secondo l'art. 270 in relazione con l'art. 269 CPP (consid. 5.5). 
 
Nel quadro della ricerca per campo di antenne nei confronti di autori ancora ignoti, in un primo tempo vengono tuttavia rilevati dati marginali di un grande e indeterminato numero di partecipanti e confrontati tra di loro, dapprima in maniera anonima, allo scopo di determinare tra i dati marginali relativi a diversi luoghi e orari del reato l'intersezione di indiziati concreti. Il Tribunale federale, illustrata e condivisa la dottrina sul tema, ha stabilito che nel caso, come quello in esame della ricerca per campo di antenne nel quadro di un'indagine a reticolo contro ignoti, come visto non espressamente regolato dalla legge, occorre che si sia in presenza di un grave indizio di un crimine. Gli autori ancora ignoti devono inoltre essere individuabili. Per di più, dev'essere rispettata la sussidiarietà del provvedimento, nel senso ch'esso rappresenti una "ultima ratio" nel contesto degli sforzi investigativi (art. 269 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 273 cpv. 1 CPP) e ricordato che non è ammissibile una sorveglianza sul contenuto delle conversazioni o informazioni (SMS). I dati di intersezione devono poi essere prevedibilmente ristretti. In effetti, la limitazione delle indagini vere e proprie a poche mirate persone rispettivamente a indiziati individuabili non è soltanto dettata dal principio di proporzionalità imposto dall'art. 269 cpv. 1 lett. c CPP, secondo cui la sorveglianza può essere disposta qualora le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili, ma pure dalla protezione giuridica a posteriori prevista dall'art. 279 CPP, visto che al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero deve comunicare il motivo, il genere e la durata della sorveglianza all'imputato e ai terzi sorvegliati (consid. 5.6 e 6). 
 
3. 
3.1 Da queste considerazioni discende che nel caso di specie la richiesta sorveglianza non appare esclusa per principio. 
 
3.2 Secondo il ricorrente, sulla base del "modus operandi", parrebbe che in ambedue i casi di truffa gli autori apparterrebbero alla medesima banda, presumibilmente localizzata all'estero e facente capo a persone residenti in Ticino o nella zona di frontiera. Egli aggiunge che la ricerca di DNA ha dato esito infruttuoso, come la richiesta di tabulati retroattivi sull'utenza polacca utilizzata, la stessa avendo evidenziato soltanto i numeri delle vittime e nessun altro contatto. Espone che la presunta autrice, riconosciuta da una vittima (ma non dall'altra), ha telefonato sia a Lugano che a X.________: sebbene le persone allacciate a Lugano erano sicuramente numerose, non lo erano verosimilmente quelle allacciatesi a X.________, paese di alcune centinaia di abitanti. Tale distinguo geografico permetterebbe, partendo dai numeri allacciatisi a X.________, di trovare la chiamata parallela effettuata a Lugano, per cui la cernita si riferirebbe a poche utenze da identificare. 
 
3.3 In concreto, contrariamente all'assunto del ricorrente, i fatti per i quali si indaga si differenziano tuttavia su più punti da quelli posti a fondamento della richiamata causa. In effetti, nel caso di specie non si è in presenza di rapine a mano armata con uso di violenza, né di un importo delittuoso oggettivamente molto importante. Certo, per le vittime, soggettivamente, la truffa perpetrata nei loro confronti può essere molto grave e l'importo loro sottratto notevole. Occorre poi rilevare che il modo di operare utilizzato nella fattispecie, conosciuto da anni e sul quale la popolazione è regolarmente messa in guardia, solitamente non implica, e non ha effettivamente comportato in concreto l'uso di violenza nei confronti delle vittime. Va ricordato d'altra parte che il rilevamento dei dati litigiosi non è espressamente disciplinato nella legge e che, rilevata la sussidiarietà della richiesta misura, essa deve rimanere la "ultima ratio". La relativa autorizzazione non può pertanto essere concessa sistematicamente per l'individuazione di qualsiasi crimine. Ne segue che il diniego del GPC non viola il diritto federale. 
 
4. 
Il ricorso dev'essere pertanto respinto. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino e alla Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT. 
 
Losanna, 23 febbraio 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri